Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-30, n. 202310347
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 10347/2023REG.PROV.COLL.
N. 00200/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2023, proposto da
D P, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A P, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 16651/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2023 il Cons. Marco Morgantini;
Nessuno è comparso per le parti costituite.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6 maggio 2022 (e dei relativi atti consequenziali) recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” limitatamente agli interessi e al diritto del ricorrente e comunque nella parte in cui (art. 7, comma 4, lettera e), facendo riferimento agli insegnanti abilitati o specializzati all'estero, con titolo ancora non riconosciuto, dispone che il loro inserimento in GPS “non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
La legge stabilisce quale requisito per l’assunzione nei ruoli – che si ha mediante stipula di contratto – il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno debitamente riconosciuto, laddove, essendo il procedimento di riconoscimento ancora in corso, parte ricorrente usufruisce dell’inserimento nella GPS di prima fascia con riserva, ma senza la possibilità di “individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” e cioè ai fini dell’assunzione, fermo restando però che essa ha diritto “all’inserimento in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure ”, come conclude la lett. e) del comma 4 dell’art. 7/OM n. 112/2022 impugnato.
Ciò che rileva, dunque, non è tanto il conseguimento del titolo all’estero, quanto piuttosto l’essersi completato il procedimento di riconoscimento mediante:
i) il provvedimento espresso disposto dall’Amministrazione;
ii) il positivo espletamento delle misure compensative previste dall’art. 22, d.lgs. 9.11.2007, n. 206.
Nel caso in specie, parte ricorrente, pur avendo conseguito tempestivamente il titolo di specializzazione sul sostegno all’estero e pur avendo chiesto il riconoscimento entro il termine di presentazione della domanda di inserimento nella GPS per il sostegno, non è titolare di titolo straniero sul sostegno debitamente riconosciuto, né risultano espletate eventuali misure compensative, il che impedisce che possa essere annoverata tra “i docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124” che ai sensi dell’art. 5 ter del d.l. 228/2021, inserito dalla legge di conversione n. 15/2022, farebbe rientrare parte