Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-30, n. 202310347

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-30, n. 202310347
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310347
Data del deposito : 30 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2023

N. 10347/2023REG.PROV.COLL.

N. 00200/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 200 del 2023, proposto da
D P, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

A P, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 16651/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2023 il Cons. Marco Morgantini;

Nessuno è comparso per le parti costituite.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6 maggio 2022 (e dei relativi atti consequenziali) recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” limitatamente agli interessi e al diritto del ricorrente e comunque nella parte in cui (art. 7, comma 4, lettera e), facendo riferimento agli insegnanti abilitati o specializzati all'estero, con titolo ancora non riconosciuto, dispone che il loro inserimento in GPS “non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

La legge stabilisce quale requisito per l’assunzione nei ruoli – che si ha mediante stipula di contratto – il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno debitamente riconosciuto, laddove, essendo il procedimento di riconoscimento ancora in corso, parte ricorrente usufruisce dell’inserimento nella GPS di prima fascia con riserva, ma senza la possibilità di “individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” e cioè ai fini dell’assunzione, fermo restando però che essa ha diritto “all’inserimento in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure ”, come conclude la lett. e) del comma 4 dell’art. 7/OM n. 112/2022 impugnato.

Ciò che rileva, dunque, non è tanto il conseguimento del titolo all’estero, quanto piuttosto l’essersi completato il procedimento di riconoscimento mediante:

i) il provvedimento espresso disposto dall’Amministrazione;

ii) il positivo espletamento delle misure compensative previste dall’art. 22, d.lgs. 9.11.2007, n. 206.

Nel caso in specie, parte ricorrente, pur avendo conseguito tempestivamente il titolo di specializzazione sul sostegno all’estero e pur avendo chiesto il riconoscimento entro il termine di presentazione della domanda di inserimento nella GPS per il sostegno, non è titolare di titolo straniero sul sostegno debitamente riconosciuto, né risultano espletate eventuali misure compensative, il che impedisce che possa essere annoverata tra “i docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124” che ai sensi dell’art. 5 ter del d.l. 228/2021, inserito dalla legge di conversione n. 15/2022, farebbe rientrare parte ricorrente nella procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023;

Il Tar ha pertanto respinto il ricorso.

Il Tar ha in parte dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento all’impugnazione della graduatoria GPS nella quale parte ricorrente è inserita con riserva;
al riguardo il Tar ha osservato che le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), istituite in base all’art. 2, comma 4 ter, del d.l. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41 e regolate dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10/07/2020, non sono formate in esito ad alcun procedimento concorsuale, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall’art. 3, comma 3, della citata O.M. n. 60/2020 “ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”;
la procedura in parola, in definitiva, consiste nella formazione, mediante un meccanismo automatico senza esercizio di discrezionalità da parte dell’Amministrazione, di un elenco da cui discende il diritto soggettivo degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l’istituzione scolastica necessitasse di sottoscrivere rispetto ai soggetti che risultino essere collocati in posizione successiva nella graduatoria d’istituto.

2. Parte appellante lamenta la violazione della Direttiva Europea n°36/2005, negando il diritto al lavoro degli abilitati all’estero e di accesso alla professione docente, corollario del diritto alla libertà di circolazione previsto dall’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Richiama altresì l’art. 1 bis del D.lgs.n.206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE secondo cui “il presente decreto disciplina altresì il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché' i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro”, e il successivo art. 5- septies comma 1 del d. lgs. n° 206/2007.

Parte appellante lamenta la violazione il combinato disposto degli artt.11 e 117 Cost. in ordine alla vincolatività della normativa europea.

Propone eccezione pregiudiziale ai sensi dell’art.267 del TFUE, la quale disposizione attribuisce alla CGUE la competenza a pronunciarsi, in seguito a richiesta di un organo giurisdizionale di uno stato membro, “sull'interpretazione dei trattati”.

Chiede che il Consiglio di Stato voglia valutare la rimessione degli atti alla CGUE in ordine all’eventuale violazione delle direttive europee in subiecta materia da parte dell’O.M. 112/2022 impugnata in primo grado.

Secondo parte appellante l’art.7 comma 4 lett.e) della citata O.M. 112 /202 andrebbe a contrastare con i principi della Direttiva Europea n°36/2005, negando il diritto al lavoro degli abilitati all’estero e di accesso alla professione docente, corollario del diritto alla libertà di circolazione previsto dall’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Secondo parte appellante la sentenza impugnata è erronea altresì nella parte in cui fa riferimento all’art.59 comma 4 L.106/2021e successive integrazioni e modificazioni allorquando si afferma che l’O.M. 112/2022 impugnata in primo grado trova il suo fondamento sulla predetta disposizione eccezionale e derogatoria. Invece, l’O.M. 112/2022 trova il suo antecedente logico-giuridico nella legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”.

Parte appellante ritiene ingiusta la situazione per cui, stante le previsioni sulla riserva quivi contestate, non ha ricevuto alcun incarico né a tempo determinato né a tempo indeterminato.

Lamenta il pregiudizio derivante dalla circostanza che invece incarichi sono stati assegnati a candidati occupanti posizioni inferiori nella graduatoria GPS.

3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

Con ordinanza n° 515 del 9 febbraio 2023 è stata respinta l’istanza cautelare sulla base di una prognosi di infondatezza dell’appello.

4. L’appello è infondato.

Il collegio conferma l’indirizzo espresso da Consiglio di Stato ord. n° 4411 del 5 settembre 2022.

La disciplina contemplata nell’Ordinanza Ministeriale impugnata si applica ai procedimenti di formazione delle graduatorie per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, quindi, interessa anche la posizione della ricorrente appellante.

Il Tar non ha errato, come al contrario sostenuto da parte appellante, i richiami alla normativa sulla cui base è stata emanata l’ordinanza ministeriale impugnata in primo grado, posto che ha correttamente statuito che l’ordinanza ministeriale citata trova il suo presupposto anche nella legge 3 maggio 1999, n. 124,

La disciplina prevista dall’art. 7 comma 4, lett. e) dell’Ordinanza Ministeriale impugnata consente, tramite l’inserimento in graduatoria con riserva, a coloro i quali abbiano conseguito un titolo all’estero ancora in attesa di riconoscimento ad opera del Ministero di evitare il pregiudizio che scaturirebbe dalla loro esclusione dalla procedura, potendo concorrere per le supplenze disponibili una volta conseguito il chiesto atto formale di riconoscimento anche dopo la scadenza del termine per presentare la domanda di inserimento in graduatoria.

La previsione dell’ordinanza ministeriale impugnata, secondo cui il conferimento dell’incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall’effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art.97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

Tale previsione è finalizzata a prevenire il possibile grave nocumento che si potrebbe prospettare sia nei riguardi dei discenti coinvolti, sia nei confronti degli altri docenti concorrenti iscritti (senza riserva) in graduatoria, qualora a questi ultimi fossero preferiti per il conferimento del conteso incarico di docenza soggetti che, poi, si rivelassero, in realtà, in possesso di un titolo non idoneo.

Anche l’accesso parziale alle professioni regolamentate, di cui all’art. 5 septies D. Lgs. n.206/2007, anche prescindendo dalla dubbia rilevanza di tale istituto nella vicenda per cui è causa, è subordinato ad una determinazione positiva dell’autorità competente.

D’altro canto il procedimento di riconoscimento del titolo acquisito in un Paese dell’Unione Europea ha proprio lo scopo di assicurare l’esercizio della professione corrispondente nel territorio italiano e dunque non si pone in contrasto con il principio di libera circolazione dei lavoratori sancita dall’art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Ne consegue che non risulta necessario richiedere pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il collegio osserva infine che rimane fermo l’obbligo e la responsabilità per l’Amministrazione di concludere il procedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione estero nei termini, non essendo ragionevole che la situazione di incertezza sul riconoscimento del titolo si protragga oltre i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento.

L’appello deve pertanto essere respinto.

Tenuto conto della natura della controversia e di quanto appena evidenziato, le spese dell’appello possono essere compensate.

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