Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-03-31, n. 201101965

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-03-31, n. 201101965
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101965
Data del deposito : 31 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04750/2009 REG.RIC.

N. 01965/2011REG.PROV.COLL.

N. 04750/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4750 del 2009, proposto da:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara e G F, rappresentati e difesi dall'avv. U D, con domicilio eletto presso Stefano Giannini in Roma, via Cola di Rienzo 180;

contro

Comune di Oleggio;
Ordine Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori delle Province di Novara e Verbano – Cusio - Ossola, rappresentato e difeso dagli avv. R C P, A R, con domicilio eletto presso A R in Roma, Lungotevere Sanzio, 1;
Consiglio Naz.le Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vanni, con domicilio eletto presso Studio Legale Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e Territorio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Moretti, Bruno Nascimbene, con domicilio eletto presso Augusto Moretti in Roma, corso Vittorio Emanuele II 154;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 00616/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO DI IDEE A LIVELLO NAZIONALE PER RIQUALIFICAZIONE AREE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ordine Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori delle Province di Novara e Verbano – Cusio – Ossola, del Consiglio Naz.le Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e Territorio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati Moraschi, per delega dell'Avv. Delzanno, Romano, Angelini, per delega dell'Avv. Vanni, e l'Avvocato dello Stato Dettori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato l’ordine degli ingegneri della provincia di Novara e l’ing. G F chiedevano l’annullamento di un bando di concorso di idee di livello nazionale, indetto dal comune di Oleggio e aperto alla partecipazione dei soli architetti, avente ad oggetto la riqualificazione urbanistica e la valorizzazione di Piazza Martiri, di Corso Matteotti e dei percorsi ad essi attigui nel del centro storico del comune.

Con atto di opposizione ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, il Comune di Oleggio domandava la trasposizione del predetto ricorso in sede giurisdizionale, che veniva anche chiesta con autonomo atto di opposizione dall’ordine degli architetti della provincia di Novara.

Proseguito il giudizio davanti al Tar per il Piemonte, con sentenza n. 616/2009 il Tar respingeva il ricorso.

L’ordine degli ingegneri della provincia di Novara e l’ing. G F hanno proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

L’ordine degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori delle province di Novara e Verbano – Cusio – Ossola e il consiglio nazionale degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso

E’ intervenuto ad adiuvandum degli appellanti il consiglio nazionale degli ingegneri.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte dell’ordine degli ingegneri di Novara e di un singolo ingegnere della limitazione ai soli architetti della partecipazione ad un bando, indetto dal comune di Oleggio per la riqualificazione urbanistica e la valorizzazione del centro storico.

Preliminarmente si rileva l’infondatezza delle eccezioni processuali proposte sia dagli appellanti che dalle parti appellate.

Il ricorso introduttivo è, infatti, ammissibile perché proposto avverso un bando di gara immediatamente lesivo per gli ingegneri, esclusi dalla possibilità di partecipare, in un momento in cui non vi erano singoli architetti controinteressati, cui il ricorso doveva essere necessariamente notificato.

Sotto altro profilo, la trasposizione in sede giurisdizionale è avvenuta regolarmente, tenuto conto che ogni questione sull’omessa notificazione dell’atto di opposizione del comune di Oleggio anche al ricorrente in sede straordinaria ing. G F è comunque stata sanata dalla avvenuta notificazione all’ing. Ferrara dell’autonomo atto di opposizione, proposto dall’ordine degli architetti della provincia di Novara.

Infine, si osserva che l’atto di opposizione dell’ordine degli architetti della provincia di Novara non è viziato con riferimento all’assenza di delibera di conferimento dell’incarico e al difetto della procura, in quanto il consiglio dell’ordine ha deliberato formalmente di resistere all’originario ricorso straordinario e la procura conferita al proprio difensore deve intendersi comprensiva di ogni potere, compreso quello di chiedere la trasposizione in sede giurisdizionale.

3. Si può, quindi, passare ad esaminare il merito del ricorso.

L’esclusione degli ingegneri dalla possibilità di partecipare al bando di gara è stata giustificata in base al rilievo che si tratterebbe di attività riservata agli architetti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del R.D. 25 ottobre 1925 n. 2537.

Le parti hanno contrapposto le rispettive tesi sulla compatibilità di tale disposizione con i principi dell’ordinamento dell’Unione europea.

Secondo gli architetti, il richiamato art. 52 è attualmente vigente e la giurisprudenza sia interna che comunitaria avrebbe escluso ogni contrasto con il diritto comunitario (Corte Giust. UE, IV sez., 5 aprile 2004, C-3/02;
Cons. Stato, VI, n. 5239/06;
IV, n. 2776/06 e n. 2434/09);
al contrario, gli ingegneri sostengono che la limitazione contenuta nell’art. 52 determina una c.d. discriminazione al rovescio, atteso che agli ingegneri civili che hanno conseguito il diploma di laurea in Italia è impedito l'accesso ad attività professionali che l'amministrazione non può, invece, vietare agli ingegneri civili (o possessori di titoli analoghi) che hanno ottenuto il titolo in altri Stati membri (Tar Veneto, I, n. 3630/07, che ha disapplicato l’art. 52, cui Corte Cost. n. 130/07 ha riconosciuto natura regolamentare).

Il Collegio rileva che la questione di ordine generale inerente la vigenza e la compatibilità con i principi costituzionali e comunitari dell’art. 52 del R.D. n. 2537/1925 non assume rilievo nel caso di specie e non può, quindi, essere approfondita in questa sede.

Infatti, gli appellanti hanno anche contestato la violazione del predetto art. 52, deducendo che le attività oggetto del bando non rientravano tra quelle che la citata disposizione riserva agli architetti e che, comunque, il comune non avrebbe motivato circa le ragione della riserva di tali attività agli architetti

Tale censura, che - come verrà illustrato oltre - è fondata con riferimento al primo profilo, assume logicamente carattere prioritario rispetto alla richiesta di disapplicazione della norma, in quanto non si può porre un problema di disapplicazione di una norma se questa viene ritenuta non applicabile al caso di specie.

L’art. 52 del R.D. n. 2537/1925 stabilisce che “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto;
ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”.

Con l’impugnato bando il comune di Oleggio ha indetto una gara, che non aveva ad oggetto opere di rilevante carattere artistico o il restauro e il ripristino di edifici vincolati, ma che riguardava la riqualificazione e il recupero funzionale delle vie, della piazza e delle aree attigue del contro storico.

Dalla relazione illustrativa del bando emerge chiaramente che la riqualificazione del centro storico includeva una serie di aspetti del tutto estranei rispetto alle competenze che l’art. 52 riserva agli architetti.

E’ stato richiesto di “riorganizzare gli spazi pubblici, l’accessibilità e la viabilità di collegamento e di interscambio (veicolare e pedonale), la sistemazione delle pavimentazioni, l’illuminazione pubblica, l’arredo urbano di tutta l’area interessata”.

Si tratta di una vasta attività di risistemazione del centro storico, che non attiene a opere di rilevante carattere artistico o al restauro di edifici vincolati, in quanto, la presenza nell’area di immobili assoggettati a vincolo o il riferimento a piazza dei Martiri come “salotto della città” sono elementi inidonei a mutare natura ad una attività, che rientra nelle competenze anche degli ingegneri, come desumibile dalla lettura delle linee guida della richiamata relazione illustrativa del bando.

Deve, quindi, ritenersi l’illegittimità della limitazione agli architetti della partecipazione al bando di gara indetto dal comune di Oleggio, che va pertanto annullato, con assorbimento di ogni altra questione inerente la disapplicazione dell’art. 52 del R.D. n. 2537/1925, che non assume qui rilevanza.

4. In conclusione, il ricorso in appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado con annullamento dell’impugnato bando.

Attesa la novità e la complessità della questione, ricorrono i presupposti per compensare le spese del doppio grado del giudizio.

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