Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-07-21, n. 202105488
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Testo completo
Pubblicato il 21/07/2021
N. 05488/2021REG.PROV.COLL.
N. 00981/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2020, proposto da
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V A, F C, M L e P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via Michele Mercati, n.51;
per la revocazione
della sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 28 ottobre 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2021 il Cons. G L e dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Col ricorso proposto avanti il T.A.R. per il Lazio, -OMISSIS- (“-OMISSIS-”) ha richiesto la dichiarazione di illegittimità: a) del silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine all’istanza di accesso ai documenti amministrativi proposta il 30 ottobre 2018; b) della nota di Consob n. 537090/18 del 19 dicembre 2018 e della condotta complessivamente tenuta dall’Amministrazione; e di conseguenza l’accertamento del diritto di -OMISSIS- di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta, attinente ad una sanzione irrogata per l’attività di -OMISSIS- con riguardo a -OMISSIS- (“ nella qualità di destinataria in data 17 ottobre 2018 della Delibera sanzionatoria di Consob n. 20501/2018 recante l’irrogazione a suo carico di sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 39/2010 ”).
2 - Il T.A.R. per il Lazio ha dichiarato in parte la cessazione della materia del contendere, poiché “ è sopravvenuta l’ostensione del verbale della seduta del 21 giugno 2018, in aggiunta a quello - già osteso in precedenza - relativo alla seduta del 28 giugno 2018 ”; ha invece respinto il ricorso con riferimento: a) agli “atti preparatori del verbale” (cioè le “bozze” e/o gli “appunti” e/o i “promemoria del verbalizzante”), in quanto atti la cui rilevanza sarebbe assorbita dal verbale una volta formalmente licenziato; b) ai verbali della Commissione, in versione non omissata dei nominativi dei presenti alle riunioni di tale organo, sia per essere tale omissione rispettosa del divieto di divulgazione dei nomi dei componenti della Commissione prevista da apposito regolamento di Consob, sia perché “ l’avvenuta astensione del commissario in conflitto di interessi rende priva di rilevanza la prospettata esigenza conoscitiva ”; c) ai verbali nelle parti utili a ricostruire il “minutaggio” della trattazione della posizione di -OMISSIS- nella seduta della Commissione del 28 giugno 2018.
3 - -OMISSIS- ha proposto appello avverso tale pronuncia, insistendo per l’ostensione dei documenti richiesti.
Con la sentenza n. -OMISSIS- del 2019, questo Consiglio ha accolto in parte l’appello, disponendo “ che la Commissione nazionale per la società e la borsa-CONSOB, entro trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla conoscenza della presente sentenza, consenta l’accesso documentale alla società -OMISSIS- (“-OMISSIS-”) ai verbali delle sedute nelle quali si è trattato il procedimento sanzionatorio a carico di