Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-11-03, n. 202209611

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-11-03, n. 202209611
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209611
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2022

N. 09611/2022REG.PROV.COLL.

N. 02719/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2719 del 2022, proposto dall’Associazione Doglandia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati I G e F D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati U G e B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

la società Valco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9442/2021, resa tra le parti, concernente ingiunzione di demolizione di interventi edilizi sine titulo


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 settembre 2022 il Cons. Carla Ciuffetti, uditi per le parti l’avvocato F D S e l’avvocato U G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza in epigrafe ha dichiarato inammissibile, per tardività del deposito, il ricorso presentato in primo grado dalla società appellante avverso la determinazione dirigenziale prot. n. CM/17778/2021 in data 26 febbraio 2021 di Roma Capitale, recante ingiunzione di interventi edilizi sine titulo . Il ricorso era stato notificato via PEC in data 24 maggio 2021 ed era stato depositato il 28 giugno 2021, dopo quindi la scadenza del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall’art. 45 c.p.a..

2. L’appellante, illustrato il motivo del ricorso di primo grado rubricato “ eccesso di potere e illegittimità dell’atto per violazione del principio di ragionevolezza - eccesso di potere violazione per contraddittorietà e illogicità manifesta dell’atto - eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 ”, deduce l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. L’atto era stato depositato già in data 22 giugno 2021, ma il deposito era stato rifiutato per disservizi tecnici del portale Giustizia Amministrativa. Il deposito era stato ripetuto in data 23 giugno 2021, quindi nel termine prescritto, come risultante da documentazione depositata in atti.

3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

4. La causa è stata chiamata all’udienza del 13 settembre 2022, ove il Collegio ha avvisato alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., di aver rilevato d’ufficio un motivo di inammissibilità del ricorso in appello e ha trattenuto la causa in decisione.

5. Il Collegio osserva che l’art. 40, co. 1, lett. g), c.p.a., stabilisce che il ricorso deve contenere “ la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale ”. L’art. 44, co. 1, lett. a) prevede che il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione.

L’appello in esame non reca alcuna sottoscrizione del difensore, per il quale non è allegata la procura, né con firma digitale, ai sensi dell'art. 136, comma 2- bis , c.p.a., né con firma autografa.

Pertanto l’appello deve essere dichiarato inammissibile.

Le circostanze esaminate costituiscono giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

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