Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2023-02-14, n. 202300585
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Pubblicato il 14/02/2023
N. 00585/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00144/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2023, proposto da
Comune di Citerna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Zona Sociale n. 1, Conferenza di Zona della Zona Sociale n. 1, non costituite in giudizio;
- Comune di Lisciano Niccone, Comune di Montone, Comune di San Giustino, Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello, Comune di Monte Santa Maria Tiberina, Comune di Pietralunga, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giulio Cesare, 71;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00380/2022, resa tra le parti, ricomprensione nella gestione associata degli oneri relativi alle rette dei minori inseriti in strutture residenziali;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lisciano Niccone, Comune di Montone, Comune di San Giustino, Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello, Comune di Monte Santa Maria Tiberina e Comune di Pietralunga;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. P U e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Considerato che le complesse questioni interpretative sulla spettanza dei costi relativi ai singoli servizi erogati, controverse tra le parti, devono essere approfondite in sede di esame del ricorso nel merito;
Ritenuto che il Comune appellante non abbia circostanziato, e tanto meno dimostrato l’irreparabilità del pregiudizio che assume derivante dalla destinazione ai suddetti costi di una ingente quota delle risorse previste dal bilancio comunale per lo svolgimento delle funzioni di politiche sociali, anche alla luce di possibili destinazioni alternative;
Considerato, peraltro, che, nelle more, avendo la Conferenza di Zona, con la deliberazione del 2 dicembre 2021, deciso di optare per il futuro per un criterio misto, maggiormente solidaristico (e, in ipotesi, più rispondente alla ratio della stessa istituzione di una Zona Sociale), in tal senso potrà intervenire la ratifica da parte dei Comuni della Zona Sociale;
Ritenuto che sussistono giustificati motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;