Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-07-12, n. 201804261

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-07-12, n. 201804261
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804261
Data del deposito : 12 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2018

N. 04261/2018REG.PROV.COLL.

N. 00729/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 729 del 2012, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza - Comando del centro di reclutamento della Guardia di finanza - Commissione giudicatrice del concorso per l’arruolamento di allievi finanzieri della Guardia di finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zanghi', con domicilio eletto presso lo studio Silvia Esposto in Roma, viale Regina Margherita 59;



nei confronti

Antonio Terracciano, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione II, 30 novembre 2011, n. 9203.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il consigliere G C;

Uditi per le parti l’avvocato Giuseppe Zanghì e l'avvocato dello Stato Angelo Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- ha partecipato al concorso per l’arruolamento di 150 allievi finanzieri del Corpo della Guardia di finanza per l’anno 2003.

2. Escluso per inidoneità psico-fisica con provvedimento della commissione medica di revisione del 12 settembre 2003, ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, accolto con decreto del 22 settembre 2005, adottato alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 8613/2004 del 13 luglio 2004. Di conseguenza è stato riammesso alla selezione.

3. Durante lo svolgimento del concorso, con sentenza del 3 maggio 2004 il Tribunale di Messina lo ha condannato a una multa per il reato di danneggiamento aggravato in concorso (art. 635 e 625, n. 7, c.p.), commesso il 12 febbraio 2001 in occasione di disordini e tafferugli conseguenti a una manifestazione sportiva.

4. Con sentenza del 21 dicembre 2005, la Corte d’appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando la condanna, riducendo l’importo della multa e accordando i benefici della non menzione nel casellario giudiziale a richiesta dei privati e della sospensione condizionale della pena.

5. Pendente il ricorso per cassazione, il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando del centro di reclutamento della Guardia di finanza lo escluso dall’arruolamento con delibera del 5 dicembre 2005 per mancanza dei requisiti previsti dalle lettere f), g) e h) dell’art. 2 del bando di concorso, e cioè

- “per essere stato condannato per il delitto di cui agli artt. 635 c.p. e 625, comma 7, c.p.”;

- “per aver posto in essere un comportamento inconciliabile con le attribuzioni e funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza”;

- “avendo posto in essere un comportamento sicuramente censurabile”.

6. Il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di esclusione e il bando di concorso in parte qua nonché sollevato alcune questioni di illegittimità costituzionale, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all’arruolamento nel Corpo.

7. Con sentenza 30 novembre 2011, n. 9203, il T.A.R. per il Lazio, sez. II, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati e compensando fra le parti le spese di giudizio.

7.1. Respinta una eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione resistente, il Tribunale regionale ha ritenuto illegittime le considerazioni poste a base dell’esclusione dalla procedura in quanto:

- con riferimento alla causa di esclusione prevista dall’art. 2, lett. f) del bando di concorso, sarebbe stato leso il principio della presunzione di innocenza, sancito dall’art. 27 Cost., equiparando una condanna non passata in giudicato a una condanna definitiva;

- l’esclusione per difetto dei requisiti previsti dall’art. 2, lett. g) e h) del bando non sarebbe assistita da specifiche motivazioni basate su criteri obiettivi, certi e prestabiliti, ma implicitamente basata sugli accertamenti effettuati in un procedimento penale culminato in una sentenza non definitiva;

- la previsione del bando che prescrive la “incensurabilità della condotta” quale requisito di ammissione al Corpo introdurrebbe surrettiziamente il requisito della buona condotta, espunto dall’ordinamento dalla legge 29 ottobre 1984, n. 732.

7.2. Così argomentando nel merito, il T.A.R. ha dichiarato non rilevanti ai fini della decisione le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente.

8. L’Amministrazione ha interposto appello avverso la sentenza n. 9203/2011, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

9. Rinunziando

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