Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-01, n. 202401024
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Testo completo
Pubblicato il 01/02/2024
N. 01024/2024REG.PROV.COLL.
N. 03890/2017 REG.RIC.
N. 00612/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3890 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da i signori M C B, P S, E S, rappresentati e difesi dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli n. 67;
contro
il Comune di Casandrino in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Como in Roma, via G. Antonelli n. 49;
il sig. G P, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa (Ce), via S. D'Acquisto n. 168;
la Asl Napoli 2 Nord, l’Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, la Regione Campania, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2022, proposto dai sigg. M C B, P S, E S, rappresentati e difesi dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A L in Roma, viale dei Parioli n. 67;
contro
il Comune di Casandrino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il sig. G P, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C in Aversa (Ce), via S. D'Acquisto n. 168;
per la riforma
quanto al ricorso n. 3890 del 2017:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 05273/2016, resa tra le parti.
quanto al ricorso n. 612 del 2022:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione Seconda) n. 07396/2021, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del sig. G P e del Comune di Casandrino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il consigliere Giuseppe Rotondo; viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio nrg 3890/2017, proposto dai signori M C B, P S ed E S, ha ad oggetto la domanda di annullamento dei seguenti atti:
a) nota del comune di Casandrino, prot. 11574 del 26 novembre 2015, avente ad oggetto “Fondo di Terreno sito in Casandrino, alla Via G. Falcone angolo con Via U. Foscolo, riportato in C.T. al F. 2 P. Ila 8, Proprietà B/S”;
b) provvedimento del Comune di Casandrino del 26 marzo 2014, prot. n. 2902, recante elenco delle aree ex lege Regione Campania n. 20/2013, nel quale sarebbe inserito il fondo di proprietà dei ricorrenti;
c) provvedimento comunale prot. 12018 del 3 dicembre 2015, in cui si afferma che tale tratto di strada comunale che interessa parte di proprietà S è da decenni adibita ad uso pubblico per una larghezza media di mt 5.00/6.00”;
d) nota comunale del 2 dicembre 2015, prot. n. 11907, recante comunicazione di avvio del procedimento per il "D della richiesta del permesso di costruire pratica edilizia n. 1/41/2015 fondo di terreno sito in via G. Falcone angolo via U. Foscolo";
e) nota comunale datata 11 gennaio 2016, prot. 235, con cui si conferma la validità del provvedimento di comu¬nicazione di avvio del procedimento del diniego del permesso di costruire pratica n. 41/01/2015;
f) nota comunale prot. 577 del 18 gennaio 2016.
2. Questi gli snodi principali della vicenda.
a) i signori M C B, P S ed E S sono comproprietari di un lotto di terreno, della superficie di mq 11758, sito in Casandrino, distinto in catasto terreni al foglio n. 2, particella n. 8;
b) nella loro qualità, presentavano al Comune di Casandrino “molteplici richieste per ottenere le autorizzazioni necessarie a recintare il proprio lotto” nonché istanze volte a definire l'assetto dell'area in parola”;
c) al fine di salvaguardare il proprio lotto dagli sversamenti abusivi, il 7 aprile 2015 essi davano inizio ai lavori per la realizzazione della recinzione provvisoria del lotto, sospesi tuttavia dal Comune (7 aprile 2015, prot. 3310) cui seguì la rimozione da parte degli istanti della recinzione;
d) in data 15 aprile 2015, diffidavano il Comune affinché in sede di autotutela provvedesse ad annullare e comunque revocare l'ordinanza del 7 aprile 2015, prot. 3310;
e) a seguito di ordinanza sindacale n. 53, datata 11 agosto 2015, essi procedevano alla pulizia del lotto;
f) in data 23 settembre 2015, prot. 8633, il comune di Casandrino comunicava che "si è ancora in attesa di definire con la parte proprietaria o suo delegata quale sarà la larghezza della sede stradale vicinale dopo la realizzazione della recinzione";
g) in data 28 ottobre 2015, con comunicazione protocollata al numero 10156 e successive comunicazioni del 16 novembre 2015 prot. 11018 e 19 novembre 2015 prot. 11239, gli istanti avviavano lavori riferiti alla "Movimentazione terra a livello strada, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici o a mano, per l'esecuzione di pulizia delle superfici e differenziazione dei rifiuti presenti con relativo accantonamento - recinzione provvisionale con l'utilizzo di rete zincata", dando mandato ad un laboratorio specializzato di prelevare campionature dei materiali presenti al fine di individuare la natura ed il codice CER;
h) in data 26 marzo 2014, prot. 2902, il comune includeva i terreni in questione nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale della Campania n. 20/2013 e con nota del 26 novembre 2015, richiedeva di provvedere a tutte le analisi dalla suddetta legge previste per assicurare la piena fruibilità del suolo previa verifica da parte delle competenti autorità in materia ambientale; in particolare, il comune richiedeva la produzione della seguente documentazione al fine di poter procedere alla rimozione della fonte di contaminazione e provvedere al ripristino ambientale: piano di caratterizzazione dei rifiuti abbandonati sul sito in oggetto redatto secondo le linee guida dell'ARPAC e approvato dagli organi competenti; elenco delle ditte che provvederanno alla attività di caratterizzazione con relative autorizzazioni; piano di smaltimento dei rifiuti abbandonati; elenco delle ditte che provvederanno alla attività di smaltimento con relative autorizzazioni; piano di caratterizzazione del suolo e del sottosuolo e delle acque di falda; sintesi delle risultanze analitiche del piano di caratterizzazione al fine di richiedere agli organi competenti la valutazione dello stato di qualità delle matrici ambientali per poter procedere al ripristino ambientale e successivamente procedere con le attività sul sito …”;
i) i ricorrenti procedevano a far effettuare le indagini relative ai rifiuti rinvenuti nell’area, in particolare in data 2 dicembre 2015, la ditta F.lli Gentile F. & R. srl, su mandato dalla ditta Edil Verde Srl con sede in Casandrino e dei ricorrenti, procedeva al campionamento e caratterizzazione dei rifiuti presenti sul lotto in questione, prima di pianificare la loro rimozione e smaltimento;
l) in data 7 dicembre 2015, il laboratorio di Analisi della Ermete srl rilasciava i rapporti di prova sui campioni analizzati in cui si chiariva che “sulla base delle determinazioni analitiche eseguite, tutti i rifiuti oggetto della caratterizzazione sono definiti: SPECIALI NON PERICOLOSI, e non possiedono nessuna delle caratteristiche di pericolo menzionate nell’Allegato I alla parte IV del d.lgs. n° 152 del 3 aprile 2006. Pertanto possono essere avviati allo smaltimento presso impianti idonei e autorizzati”;
m) in data 12 ottobre 2015, i ricorrenti presentavano al comune di Casandrino istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire sul fondo in questione, che il comune denegava stante la ricomprensione del fondo medesimo nel registro di cui alla legge regionale 20 del 2013;
m) con nota del 2 dicembre 2015, prot. n. 11907, l’amministrazione civica comunicava l'avvio del procedimento per il "D della richiesta del permesso di costruire pratica edilizia n. 1/41/2015 fondo di terreno sito in via G. Falcone angolo via U. Foscolo" sul presupposto che “ le aree pubbliche e private comprese nel registro, non sono destinate ad attività produttiva edilizia turistica agricola commerciale fino a quando non si è dimostrata con idonee attestazioni analitiche rilasciate da laboratori accreditati, l'assenza di fattori pericolo per l'ambiente e la salute; che tali attestazioni da presentare a cura del proprietario del fondo devono essere sottoposte ai controlli ed alle verifiche dell'ASL competente per il territorio e dell'Arpac senza ul-teriori oneri a carico del soggetto obbligato, per tali motivi la Commissione esprime parere negativo”;
n) intanto, con provvedimento prot. 12018 del 3 dicembre 2015, il comune di Casandrino, nel riscontrare negativamente le richieste di recinzione operate dai ricorrenti nel novembre del 2015, ribadiva che "tale tratto di strada comunale che interessa parte di proprietà S da decenni adibita ad uso pubblico per una larghezza media di mt 5.00/6.00”.
o) il sig. P S partecipava al procedimento volto al rilascio del titolo edilizio presentando memoria/diffida assunta al protocollo comunale in data 31 dicembre 2015;
o) con nota datata 11 gennaio 2016, prot. 235, il responsabile del servizio comunale dichiarava che “limitatamente alle proprie competenze, ritiene valido e legittimo il provvedimento di comunicazione di avvio del