Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-02-26, n. 201901344
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2019
N. 01344/2019REG.PROV.COLL.
N. 03700/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3700 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L S, e domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro, 38;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04793/2017, resa tra le parti, concernente richiesta annullamento decreto Ministero Difesa prot. n. 0667926 del 17.11.2016 consegnato il 27.11.2016; Richiesta annullamento decreto Ministero Difesa prot. 0712923 del 7.12.2016 comunicato il 24.12.2016. Annullamento sanzione disciplinare Carabinieri.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati L S e l'Avvocato dello Stato Fabio Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-, vicebrigadiere dei Carabinieri in servizio presso la Scuola perfezionamento forze polizia, nel 2003 fu accusato in sede penale per i reati di associazione per delinquere, peculato e falso, in relazione alle mansioni da lui svolte.
Nel 2011, con sentenza del Tribunale penale di Roma, il sottufficiale è stato assolto dal reato associativo e invece condannato per peculato continuato. Con la medesima sentenza il reato di falso veniva dichiarato estinto per prescrizione.
Con sentenza del 2013 la Corte d’Appello di Roma, su appello del Leone, riduceva la pena per il peculato.
Infine, per effetto di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Roma con sentenza 6001/2015 assolveva il Leone dall’accusa di peculato e confermava la prescrizione del reato di falso, come dichiarata nella sentenza di primo grado.
Nel giugno 2016 l’Arma avviava nei confronti del sottufficiale un procedimento disciplinare che si concludeva nel novembre del 2016 con l’irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione.
L’interessato ha impugnato la sanzione avanti al TAR del Lazio il quale con la sentenza in epigrafe indicata ( resa in forma “breve” all’esito della camera di consiglio) ha però respinto il gravame.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi in esame dal soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma.
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione della Difesa.
Le Parti hanno depositato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.
All’udienza del 14 febbraio 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.L’appello non è fondato e la sentenza impugnata va confermata, con integrazioni motivazionali.
Con il primo motivo l’appellante deduce il tardivo avvio dell’azione disciplinare nei suoi confronti.
In tal senso l’appellante osserva da un lato che la sanzione disciplinare gli è stata inflitta per condotte riconducibili nella loro materialità a quelle ascritte in sede penale al reato di falso ideologico; dall’altro che tale reato era stato dichiarato prescritto già nel primo grado di giudizio, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma divenuta irrevocabile il 7.4.2012.
Ne consegue, secondo l’appellante, che l’Amministrazione ha avviato il procedimento disciplinare quando il termine massimo divisato dall’art. 1392 COM era da anni