Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-11, n. 202308860

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-11, n. 202308860
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308860
Data del deposito : 11 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2023

N. 08860/2023REG.PROV.COLL.

N. 08346/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8346 del 2018, proposto da
Storage S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Fedeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Roma Capitale Comue di di Roma Municipio XII, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Fattori Cinzia, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sez. II, n. 03708/2018, resa tra le parti, concernente l’atto con cui è stata ingiunta la cessazione dell’attività svolta dall’appellante.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023, in cui nessuno era presente per le parti, il Cons. Diana Caminiti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.Con atto notificato in data 18/25 settembre 2018 e depositato il successivo 23 ottobre Storage S.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza in forma semplificata del Tar per il Lazio, sezione seconda ter, 3 aprile 2018 n. 3708 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto del 10 gennaio 2018 di Roma Capitale di chiusura dell'esercizio commerciale della Storage srl sito in Roma Via di Brava n. 132 con apposizione di sigilli in quanto meramente esecutivo della determinazione Dirigenziale del Municipio XII (ex Municipio XVI), repertorio n. CQ/1983/2015, protocollo nr. CQ/89884/2015 del 29 ottobre 2015, divenuta inoppugnabile.

2. Segnatamente la società ricorrente deduceva in prime cure che:

- in origine era intercorso contratto di locazione tra i proprietari del locale de quo e la società denominata allora “ BI ” (successivamente ridenominata “ IG NE ”), risalente al 1999; sin dall’inizio, l’affittuaria aveva esercitato nei locali condotti attività di immagazzinaggio, deposito e conservazione beni di proprietà di terzi; tale attività veniva quindi rilevata dalla ricorrente Storage;

- in data 31 marzo 2016 la ricorrente riceveva la notifica della Determinazione Dirigenziale del Municipio XII (ex Municipio XVI), repertorio n. CQ/1983/2015, protocollo nr. CQ/89884/2015 del 29 ottobre 2015, con la quale veniva disposta la cessazione dell’attività di deposito nel locale in questione, da effettuarsi entro tre giorni; a fondamento del provvedimento veniva indicato l’avvenuto accertamento dell’abusività dell’attività di deposito in quanto sprovvista della SCIA;

- proposto ricorso avverso tale provvedimento, il Tar respingeva il gravame con sentenza nr. 9230 dell’8 agosto 2016.

Seguiva il provvedimento oggetto dell’impugnativa in prime cure , che la società odierna appellante chiedeva di annullare, sulla base dei seguenti presupposti:

a) la rappresentante legale della società cedente “ BI ” aveva presentato DIA per l’attività di deposito in data 17 settembre 2002, con richiesta del 30 giugno 2003 all’ASL RM D per il NO tecnico sanitario; b) il nulla osta veniva rilasciato dall’ASL il 22 luglio 2003; veniva protocollata una DIA presso lo SUAP del Commercio, Municipio Roma XVI il 24 luglio 2003; c) a tale istanza era allegato un atto di notorietà secondo cui il magazzino era destinato al deposito a cielo aperto di materiali di scenografie, containers ed altro, presidiato 24 ore al giorno e che non si trattava di attività soggetta al possesso di certificato prevenzione incendi; d) prima della DD nr. 1983/2015 nessuna contestazione era stata sollevata dall’Amministrazione.

In tesi di parte ricorrente pertanto l’atto impugnato sarebbe stato viziato da 1) violazione di legge (la

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