Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-20, n. 202401695
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Testo completo
Pubblicato il 20/02/2024
N. 01695/2024REG.PROV.COLL.
N. 07890/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7890 del 2021, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G P e A T, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell'interno, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Avellino, la Questura di Lecce e la Questura di Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di S, sez. I, 19 gennaio 2021, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del 4 settembre 2019 del Prefetto della Provincia di Avellino, con il quale è stato disposto l’incameramento della somma di euro -OMISSIS- quale parte della fideiussione stipulata dalla -OMISSIS- con la -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura – UTG di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nella udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2024, il Cons. G F e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La -OMISSIS-, società operante nel settore -OMISSIS-, con decreto del Prefetto di Avellino del 23 settembre 2019 è stata sanzionata con l’incameramento della cauzione provvisoria (nella misura del 15% del totale, pari a -OMISSIS- euro) di -OMISSIS- euro, costituita dall’impresa per l’esercizio dell’attività -OMISSIS- per aver “ trasferito il punto operativo distaccato senza che lo scrivente Ufficio avesse adottato provvedimento autorizzativo previo accertamento della vigilabilità e della idoneità dei locali ”. In particolare, la società ha trasferito il punto operativo distaccato (e, quindi, la centrale operativa e il caveau ) da Lecce a -OMISSIS-.
2. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di S, deducendo innanzitutto la violazione delle regole partecipative, e ciò in quanto nella contestazione contenuta nella nota dell’11 febbraio 2019 il procedimento sanzionatorio è stato avviato sull’assunto del trasferimento della centrale operativa da Lecce a -OMISSIS- “ senza che lo scrivente Ufficio avesse adottato provvedimento autorizzatorio ”, mentre nel provvedimento conclusivo l’Amministrazione ha motivato l’applicazione della sanzione sul rilievo che -OMISSIS- non avrebbe dato la previa comunicazione del trasferimento della sede. In secondo luogo sarebbero stati violati gli artt. 249, 257, 257 ter e 257 quinquies , r.d. n. 635 del 1940 nonché gli artt. 134 e 137 del t.u.l.p.s. n. 773 del 1931, non essendo necessario che la comunicazione delle variazioni riguardanti una delle sedi secondarie dell’Istituto di vigilanza sia fatta prima al Prefetto, ma solo che tali variazioni siano comunicate; in ogni caso, sarebbe sufficiente la comunicazione fatta dalla società alla Questura prima del trasferimento. Erronea è, infine, la quantificazione della sanzione.
3. Con sentenza 19 gennaio 2021, -OMISSIS- la sez. I del Tar S ha respinto il ricorso.
4. La sentenza è stata impugnata dalla -OMISSIS- con appello notificato in data 19 luglio 2021 e depositato il successivo 14 settembre, riproponendo in chiave critica i motivi dedotti in primo grado.
La società ha innanzitutto affermato che la sentenza erroneamente non ha preso atto della violazione della fase partecipativa, avendo la Prefettura sanzionato la società per una fattispecie del tutto diversa da quella che la stessa Amministrazione aveva richiamato, nella comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 7, l. n. 241