Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-03-04, n. 202201595

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-03-04, n. 202201595
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201595
Data del deposito : 4 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2022

N. 01595/2022REG.PROV.COLL.

N. 01672/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2015, proposto da
G M, rappresentato e difeso dall'avvocato S A N, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Augusto Riboty 23;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza-bis) n. 08791/2014, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 il Cons. R R e udito per l’appellante l’avvocato S A N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

L’appellante, in qualità di medico dipendente dell’istituto Fiorentino di Cura e Assistenza - Casa di cura Ulivella e Glicini, struttura sanitaria a carattere privato accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, ha partecipato alla selezione indetta con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 4.02.2005 per l’assegnazione, per l’anno accademico 2004/2005, di un posto in soprannumero, ex art. 35, commi 4 e 5, del D. L.vo 368/1999, nella Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia organizzata dalla prima facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma.

All’esito della selezione, pur essendo risultato idoneo, il dott. M non è stato ammesso alla scuola in quanto il D.M. 4.11.2005, recante “assegnazione posti per medici extracomunitari e dipendenti del S.S.N. ammessi alle scuole di specializzazione nell’a.a. 2004/2005”, non ha indicato neppure un posto disponibile per l’assegnazione in soprannumero, a favore dei medici dipendenti da strutture sanitarie private, presso la citata Scuola di Specializzazione.

Il dott. M ha pertanto impugnato, innanzi al TAR per il Lazio, il citato D.M. 4.11.2005, nella parte in cui non prevede, presso la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia organizzata dalla prima facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma, alcun posto in soprannumero; ha inoltre impugnato l’art. 6 del D.M. 4.02.2005 e l’art. 5 del bando di concorso, nella parte in cui tali previsioni escludono la possibilità di ammettere in soprannumero medici dipendenti da strutture accreditate ma non pubbliche. Infine, ha anche impugnato il D.M. 25.6.2004 n. 22399-P, che ha escluso dalla categoria dei medici dipendenti del S.S.N. fuori rete formativa, prevista dal IV comma dell’art. 35, del D.Lgs. n. 368/1999, i medici dipendenti da strutture private pur se accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il TAR del Lazio, in esito alla camera di consiglio del 4 maggio 2006, ha accolto l’istanza cautelare presentata dal dott. M, rilevando l’illegittimità dell’esclusione dei medici dipendenti da Strutture private accreditate dall’applicazione della riserva di cui all’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 368/99, e per l’effetto disponendo l’ammissione con riserva del dott. M alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università degli Studi di Roma – La Sapienza – Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Nelle more del giudizio, pertanto, l’odierno appellante ha frequentato la indicata Scuola, ha conseguito la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia e dal 1° aprile 2005, fino al 28 febbraio 2020, ha lavorato, in qualità di assistente medico, presso il reparto di ortopedia dell’I.C.O.T. di Latina; dal 1° marzo 2020 è transitato nella ASL Latina quale “Dirigente Medico disciplina Ortopedia e Traumatologia”, dove tutt’ora esercita dette funzioni.

Con l’appellata sentenza il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso sul rilievo, dirimente, che l’art. 35, comma 4, del D. L.vo n. 368/1999, (secondo cui “ Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola .”) deve essere interpretato nel senso che la riserva di posti in soprannumero, essendo funzionale a sopperire a “ specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale ”, può consentire l’assegnazione di posti solo a favore di medici dipendenti da strutture sanitarie facenti parte del circuito del S.S.N.,

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