Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2021-04-23, n. 202102155
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Pubblicato il 23/04/2021
N. 02155/2021 REG.PROV.CAU.
N. 02325/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2325 del 2021, proposto da
L S, rappresentato e difeso dagli avvocati D V, A V D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D V in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Cristina Bevacqua, Simone Forte, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00566/2021, resa tra le part.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Verona;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2021 il Cons. G O,
L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
Considerato che in questa sede si può prescindere dalla questione concernente la "rinuncia per mancata dichiarazione" e dall'esame approfondito dei motivi di appello (proprio in ogni caso della sede di merito) in quanto il punteggio ottenuto dal candidato (36,40) e la posizione in graduatoria (16.385) rispetto a quella ricoperta dall'ultimo ammesso nelle sedi optate, non sono sufficienti al superamento della "prova di resistenza".
Ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.