Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-05-08, n. 201702089

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-05-08, n. 201702089
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702089
Data del deposito : 8 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2017

N. 02089/2017REG.PROV.COLL.

N. 03493/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3493 del 2008, proposto da:
D P e I M, rappresentati e difesi dall'avvocato Luciano Orlando C.F. RLNLCN59L18F112V, con domicilio eletto presso Francesco Romeo in Roma, via Otranto N. 47;



contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A F C.F. FRRNTN60B11E968O, con domicilio eletto presso Giuseppe Maria Toscano in Roma, via Costantino Morin, 45;
Comune di Condofuri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F B C.F. BGNFNC44A21F032F, con domicilio eletto presso Vincenzo Briguglio in Roma, via Matteo Boiardo 17;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00323/2007, resa tra le parti, concernente approvazione piano regolatore generale


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria e comune di Condofuri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il Cons. A A e uditi per le parti gli avvocati G. Messorio su delega di O. Luciano, G. Gurnari su delega di F. Bagnoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Gli appellanti sono proprietari di un fondo ( sito in contrada Limmara e avente superficie di mq. 820 circa) che nel pdf del comune di Condofuri era inserito in zona B residenziale di completamento.

Nel nuovo prg comunale adottato il 20.11.2003 il fondo in questione fu classificato in zona C di espansione residenziale.

Gli interessati hanno proposto al riguardo un’osservazione, chiedendo il ripristino della precedente destinazione.

A sostegno del rilievo gli stessi hanno osservato che il fondo era contiguo alla zona B dalla quale non c’era motivo di stralciarlo.

Con deliberazione 1/2005 il comune ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione, rilevando che il fondo ha una estensione minore di quella minima ( mq. 5000) necessaria in zona C per il varo di un piano di lottizzazione.

Tuttavia la regione Calabria, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, ha disatteso l’osservazione, confermando la destinazione impressa al fondo dalla delibera commissariale di adozione.

Gli interessati hanno allora adito il TAR Calabria il quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha però dichiarato il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in quanto – con le sentenze nn. 295 e 296 del 2007 - il prg era stato già annullato in toto dallo stesso Tribunale a causa della mancata acquisizione del n.o. sismico.

Nel prosieguo, con ord.ze IV Sez. n. 5203 e 5204 del

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