Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-11-29, n. 202310287

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-11-29, n. 202310287
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310287
Data del deposito : 29 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2023

N. 10287/2023REG.PROV.COLL.

N. 03788/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3788 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Fachile@Pec.It;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Roma, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III n. -OMISSIS-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 il Pres. M C e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, cittadino egiziano, giunto in Italia nel 2015 come minore straniero non accompagnato, è stato accolto presso una casa famiglia, ove è rimasto fino alla maggiore età. In prossimità del compimento dei diciotto anni, il giudice tutelare ha aperto nei suoi confronti la tutela, rilasciandogli un permesso di soggiorno per minore età valido sino al 10 marzo 2019.

Con istanza del 7 marzo 2019, il cittadino straniero ha richiesto alla Questura di Roma la conversione del titolo in permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La Questura di Roma, con decreto del 29 settembre 2020, ha respinto l’istanza per ritenuta insussistenza dei presupposti di legge e, in particolare, del programma educativo e di integrazione, in quanto giudicato fallimentare nella relazione della struttura di accoglienza.

Con ricorso proposto innanzi al Tar Lazio, il richiedente ha impugnato il provvedimento in parola, domandandone l’annullamento nonché, in via principale, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 32, d.lgs. n. 286/1998.

L’adito Tar ha rigettato il ricorso, sul rilievo che l’art. 32 del d.lgs. 286/1998 non prevede la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per minore età in permesso per attesa occupazione e che comunque mancavano nel caso di specie i requisiti richiesti dalla legge per la conversione del titolo.

Il cittadino straniero ha dunque avversato la citata sentenza innanzi a questo Consiglio di Stato, il quale ha accolto ai fini del riesame il ricorso in appello, con sentenza del 23 dicembre 2022, n. 11289, oggetto del presente giudizio di ottemperanza.

In particolare il Giudice d’appello ha rilevato, in primo luogo, che nel caso sottoposto al suo esame non fosse necessario, ai fini del rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione, il previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, richiesto dall’art. 32, comma 1-bis TUI, ricadendo la fattispecie nell’ambito operativo del comma 1-ter della medesima disposizione, in virtù del quale sono sufficienti, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, tra gli altri, la presenza dell’interessato sul territorio nazionale da non meno di tre anni e l’aver seguito il progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato. In secondo luogo, questo Consiglio di Stato ha censurato l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, sul presupposto della ritenuta natura discrezionale della valutazione sui requisiti per la conversione del permesso di soggiorno.

Con il ricorso in esame, il cittadino straniero, dopo aver inutilmente sollecitato la Questura di Roma al fine di dare attuazione alla sentenza, ha denunciato la mancata ottemperanza del giudicato e ha chiesto a questo Collegio di ordinare all’Amministrazione intimata l’esecuzione del disposto del Consiglio di Stato, evidenziando che la prolungata e ingiustificata inerzia della Questura arreca un grave danno al richiedente, precludendogli l’accesso a tutti i diritti derivanti dalla condizione di regolarità sul territorio italiano. Ha chiesto, infine, di fissare la somma di denaro dovuta dalle Amministrazioni resistenti, ai sensi dell’art. 114 cpa, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

In punto di fatto, il cittadino straniero ha rilevato di aver sollecitato in diverse occasioni la Questura di Roma, al fine di ottenere il riesame della posizione giuridica dell’interessato e di non aver ricevuto alcuna comunicazione in ordine all’avvio del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il cittadino straniero ha formulato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, accolta dalla competente Commissione presso il Consiglio di Stato.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 21 settembre 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il cittadino straniero ricorre a questo Consiglio di Stato affinché l’Amministrazione, conformandosi al giudicato, riesamini l’istanza proposta al fine di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione.

A questo proposito allega di non aver mai ricevuto comunicazione dell’avvio del procedimento di riesame e prova di aver sollecitato in più occasioni la Questura di Roma, al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza.

Ora, posto che l’Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato ai sensi dell’art. 112 c.p.a., compito del Giudice dell’ottemperanza è verificare l’esatta esecuzione della sentenza;
ciò al fine di far perseguire al ricorrente gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale, illegittimamente negati dall’Amministrazione.

Nel caso di specie, la verifica in parola ha avuto esito negativo, dal momento che la mera inerzia dell’Amministrazione stride col giudicato, con cui questo Consiglio di Stato ha chiesto all’Autorità di riesaminare l’istanza di conversione del titolo di soggiorno.

Pertanto, acclarato l'inadempimento dell'Amministrazione, in primis deve essere dichiarato l'obbligo della stessa di eseguire il giudicato de quo agitur entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla sua notificazione - se anteriore - ad istanza di parte.

In caso di ulteriore inerzia, anche parziale, si nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, con facoltà di delega ad altro funzionario della stessa Amministrazione. Questi si attiverà su istanza del ricorrente, che potrà essere proposta direttamente una volta trascorso il termine per adempiere sopra indicato, affinché il Commissario o il delegato provveda, in via sostitutiva, a quanto necessario per l'esaustiva ottemperanza al giudicato in questione, entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, a spese dell'Amministrazione inadempiente.

Ad incarico espletato, le parti inadempienti dovranno corrispondere al Commissario ad acta il relativo compenso eventualmente spettante, da liquidarsi con separato decreto, previa presentazione da parte del Commissario di apposita nota specifica delle spese, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dagli artt. 71 ss. t.u. n. 115 del 2002.

La domanda formulata ai sensi dell’art. 114, comma IV, lett. e) c.p.a., deve respingersi, avendo il ricorrente tutela nella nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione.

Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

La fondatezza delle censure fa discendere altresì la conferma definitiva dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato anticipata con decreto della Competente Commissione n. 83/2023, liquidando al difensore a titolo di onorari e spese la somma complessiva di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), comprensive delle spese generali e degli accessori di legge.

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