Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-21, n. 202304068

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-21, n. 202304068
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304068
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2023

N. 04068/2023REG.PROV.COLL.

N. 08951/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8951 del 2020, proposto da
-OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 32;

contro

Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

-OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OISSIS-/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’appello incidentale proposto da -OISSIS-;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e di -OISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati A P e S M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Ricorrendo dinnanzi a questo Consiglio, il prof. -OISSIS- appella la sentenza n. -OISSIS- del 2020, con cui il T.A.R. per il Lazio - Roma ha respinto il ricorso di primo grado proposto (dall’odierno appellante in via principale) avverso il decreto rettorale n. 3086 del 2019, adottato dall’Ateneo odierno appellato e recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di seconda fascia per il S.C. 12/E4 – S.S.D. IUS/14 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza, all’esito della quale è stato dichiarato vincitore della procedura il prof. -OISSIS-.

Secondo quanto dedotto in appello:

- il prof. -OISSIS-, professore associato di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università degli Studi del Molise, ha preso parte alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza con decreto rettorale n. 1163/2018, finalizzata alla copertura -mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. n. 240/10- di un posto di professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 12/E4 – Settore Scientifico Disciplinare IUS/14 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
alla medesima procedura partecipava, tra gli altri, il prof. -OISSIS-;

- la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale n. 2581/2018, all’esito di una valutazione complessiva e comparativa dei candidati, ha individuato il vincitore della procedura nel prof. -OISSIS-;

- il prof. -OISSIS- ha presentato in data 31.5.2018, 22.8.2018 e 24/25.9.2018 istanza di autotutela e richiesta di accertamento di talune irregolarità degli atti, deducendo, in particolare, il difetto dei requisiti di partecipazione in capo al prof. -OISSIS-, la falsità dei titoli da questi utilizzati in precedenti procedimenti concorsuali e l’inaffidabilità delle informazioni e dei titoli forniti in regime di autocertificazione;

- con decreto rettorale n. 3086 del 17.10.2019 sono stati approvati gli atti della procedura valutativa in parola;

- il prof. -OISSIS- ha impugnato il decreto rettorale n. 3086/19 e gli atti connessi dinnanzi al T.A.R. per il Lazio, Roma;

- l’Ateneo intimato e il prof. -OISSIS- si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso;
il controinteressato ha pure proposto ricorso incidentale teso a contestare l’ammissione alla procedura del ricorrente principale;

- il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato il ricorso principale, mentre ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale.

2. Il prof. -OISSIS- ha, quindi, dedotto l’erroneità della sentenza pronunciata dal primo giudice attraverso l’articolazione di plurimi motivi di impugnazione.

2.1 In particolare, a sostegno dell’appello principale ha dedotto i motivi così rubricati:

I.1) Error in iudicando. Erroneità della motivazione della Sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di una “specificazione del settore concorsuale” - 5 - nella Procedura. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 18 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 nella parte in cui è stato disatteso il primo motivo di ricorso avendo la Commissione considerato ammissibile per lo svolgimento delle funzioni nel S.C. 12/E4 il candidato privo di Abilitazione nel medesimo S.C. - Illegittimità costituzionale dell’art. 49, co. 1, lett. (h) n. (2) D.L. 9 febbraio 2015, n. 5 (conv. L. 4 aprile 2015, n. 35) nella parte in cui modifica l’art. 18, co. 1, lett. (b) della l. n. 240/2010 s.m.i. e consente l’accesso indiscriminato alle procedure di chiamata indipendentemente dal possesso e/o esito dell’Abilitazione Scientifica ex art. 16 l. n. 240/2010 s.m.i. ;

I.2) Errores in procedendo – Violazione art. 39 c.p.a. e 112 c.p.c.: - omessa pronuncia sui profili di difetto d’istruttoria in relazione all’accertamento della veridicità dei fatti dichiarati dal Prof. -OISSIS- ;

II.1) Errores in iudicando. - Erroneità della motivazione della Sentenza nella parte in cui è stata disattesa la censura relativa alla carenza e contraddittorietà della «valutazione comparativa» per aver indicato un candidato vincitore avente afferenza disciplinare diversa da quella individuata dalla Procedura ;

II.2) Errores in procedendo. – Violazione degli artt. 39 c.p.a. e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle censure del ricorso: “Violazione di legge. Sviamento di potere. Violazione dell’art. 5 del Bando. - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza della motivazione stante l’omessa valutazione complessiva dell’attività di ricerca e della produzione scientifica dei candidati.” ed “Eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio espresso sull’attività didattica” ;

III) Error in iudicando – Erroneità della motivazione della Sentenza nella parte in cui ha accertato l’ammissibilità del ricorso incidentale del Prof -OISSIS- .

3. Avverso la medesima sentenza il prof. -OISSIS- ha proposto, con ricorso notificato l’11 gennaio 2021 e depositato lo stesso giorno, appello incidentale, insistendo nelle doglianze già articolate dinnanzi al T.A.R., nonché riproponendo le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado e di tardività della produzione documentale attorea in sede di repliche.

3.1 In particolare, a sostegno dell’appello incidentale ha dedotto i motivi così rubricati:

1) Violazione dell’art. 18, quarto comma, della Legge n. 240 del 30.12.2010 --- Illegittimità della mancata esclusione dalla procedura del ricorrente per violazione dell’art. 18, quarto comma, della Legge n. 240 del 30.12.2010 ;

2) Sull’inammissibilità dell’appello principale ;

3) Sull’inammissibilità del primo motivo di censura per mutatio libelli ;

4) Sull’inammissibilità del deposito di documenti tardivi nel giudizio di primo grado .

4. In data 15 gennaio 2021 si è costituita in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, l’Università La Sapienza.

5. Il 15 aprile 2022 l’appellante in via principale e l’appellante in via incidentale hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. insistendo nelle richieste già formulate. Le medesime parti hanno depositato, in data 28 aprile 2022, memorie in replica.

6. Ad esito dell’udienza pubblica del 19 maggio 2022 questa Sezione ha disposto, con ordinanza collegiale n. 3998 del 2022, un approfondimento istruttorio chiedendo al “Consiglio Universitario Nazionale, in persona del Presidente pro tempore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 c.p.a., 210 c.p.c. e 213 c.p.c., alcuni chiarimenti in ordine alla valenza assunta, nell’ambito dell’ordinamento spagnolo, dalla posizione di Personal Investigador Distinguido (peraltro noninclusa nell’Allegato al D.M. n. 662/2016 tra le posizioni accademiche spagnole valorizzate nell’ambito della relativa tabella di corrispondenza)” chiarendo, in particolare, “se la posizione accademica spagnola di Personal Investigador Distinguido possa ritenersi corrispondente alla posizione accademica italiana di professore associato (di seconda fascia), precisando in caso affermativo le ragioni alla base di una tale valutazione” e “in caso di riscontro negativo al precedente quesito, quali siano le attività tipiche del Personal Investigador Distinguido e se, tra esse, possa annoverarsi l’attività di docenza universitaria (in corsi universitari ufficiali ovvero in corsi specialistici)”.

7. Il 5 settembre 2022 l’appellante in via principale ha depositato ulteriori memorie difensive. Il successivo 15 settembre 2022 l’appellante in via incidentale ha depositato memorie in replica.

8. Il 26 settembre 2022 il Consiglio Universitario Nazionale ha depositato la richiesta relazione di chiarimenti.

9. All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2022 il difensore dell’appellante in via incidentale ha chiesto un rinvio per dedurre in ordine alla relazione del verificatore, depositata in prossimità dell’udienza.

9.1 Ad esito della predetta udienza pubblica questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 8682 del 2022, rilevata “la necessità di consentire una adeguata difesa alle parti a fronte del tardivo deposito della relazione dal verificatore avvenuta solo a ridosso dell’udienza in data 27 settembre 2022, quando erano già spirati i termini di cui all’art. 73 c.p.a.”, ha rinviato la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 30 marzo 2023.

10. Nelle date, rispettivamente, del 24 e del 27 febbraio 2023 l’appellante in via principale e quello in via incidentale hanno depositato memorie difensive.

11. Il 9 marzo 2023 l’appellante in via principale e quello in via incidentale hanno depositato memorie in replica.

12. All’udienza pubblica del 30 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Per ragioni di priorità logico-giuridica va, anzitutto, scrutinato l’appello incidentale proposto da -OISSIS- l’11 gennaio 2021 in quanto esso, insieme con la riproposizione delle eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado e di tardività della produzione documentale attorea in sede di repliche (che saranno oggetto di successivo esame), veicola anche una doglianza a carattere escludente rispetto alla procedura concorsuale di che trattasi, censura il cui eventuale accoglimento condurrebbe alla declaratoria di illegittimità della partecipazione stessa del prof. -OISSIS- alla procedura, e, di conseguenza, alla improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

2. Occorre, in particolare, scrutinare il primo motivo del suddetto appello incidentale.

Con esso il prof. -OISSIS- ha dedotto il difetto, in capo all’odierno appellante in via principale, dei requisiti di partecipazione alla procedura valutativa per cui è causa.

Secondo la prospettazione dell’appellante incidentale, il prof. -OISSIS- avrebbe prestato servizio presso l’Università La Sapienza a partire dal 2010 quale professore componente e membro effettivo del Collegio di Dottorato “ Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella Prospettiva Europea ed Internazionale ”;
per l’effetto, il candidato sarebbe stato privo del requisito di cui all’art. 18, comma 4, L. n. 240 del 2010, sulla cui base la procedura era stata indetta, facendosi questione di concorrente che aveva prestato servizio presso l’Ateneo procedente nel triennio antecedente al 16 giugno 2018, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura de qua .

In definitiva, il prof -OISSIS- avrebbe dovuto essere escluso già al momento della verifica della regolarità della domanda di partecipazione e, in ogni caso, in quello di verifica della regolarità degli atti;
il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere, dunque, dichiarato improcedibile, non potendo l’odierno appellante trarre alcuna utilità da un ipotetico accoglimento della propria impugnazione, stante l’impossibilità, in ogni caso, di ambire al posto di docenza bandito dall’Ateneo resistente.

Il prof. -OISSIS- avrebbe, inoltre, reso una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, avendo falsamente dichiarato il possesso del requisito di cui al citato art. 18, comma 4.

2.1 La doglianza in parola appare priva di giuridico pregio.

In limine, prima di procedere al suo esame nel merito va, tuttavia, disatteso il terzo motivo dell’appello principale.

Con questo è censurato il capo decisorio con cui il T.A.R. ha ritenuto ammissibile, pur non pronunciandosi nel merito sullo stesso, il ricorso incidentale proposto in primo grado dal prof. -OISSIS-. Osserva l’appellante in via principale che il Prof. -OISSIS- ha omesso di impugnare con detto ricorso incidentale anche l’art. 2 del Bando (“Requisiti per l’ammissione alla procedura”) nella parte in cui ha consentito la legittima partecipazione del Prof. -OISSIS- alla procedura di che trattasi disponendo che “sono ammessi alla procedura di selezione: (…) (c) professori già in servizio presso altre Università nella stessa fascia e nello stesso Settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la selezione”, sicché il ricorrente incidentale (odierno appellante in via incidentale) non sarebbe in grado di ottenere alcuna concreta utilità dall’eventuale accoglimento del gravame proposto.

Ebbene, ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto ammissibile il ricorso incidentale in primo grado. Il Prof. -OISSIS- non aveva, infatti, all’evidenza, l’onere di insorgere avverso l’art. 2 del Bando in quanto detta previsione della lex specialis e l’art. 18 comma 4 della L. n. 240 del 2010 (la cui violazione è stata, per l’appunto, dedotta a mezzo del ricorso incidentale in primo grado) operano su piani differenti e non si pongono in contrasto tra loro (tanto che è la medesima censura incidentale, per come concretamente formulata, a non presupporre, neppure implicitamente, l’illegittimità del disposto dell’art. 2 del Bando).

In particolare, l’art. 2 del Bando ha consentito la partecipazione alla procedura di che trattasi ai “professori già in servizio presso altre Università nella stessa fascia e nello stesso Settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la selezione” nel mentre l’art. 18 comma 4 della L. n. 240 del 2010, norma in base al quale è stata indetta la procedura, stabilisce che “Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis”.

Ne discende che, come già notato dal T.A.R., non vi era (né vi è) alcuna assoluta incompatibilità tra le due regole, che possono (e devono) essere lette in combinazione tra loro. L’applicazione congiunta delle stesse conduce, in particolare, a circoscrivere, in maniera del tutto ragionevole e non contraddittoria, il campo dei potenziali partecipanti alla procedura concorsuale de qua ai soli professori “già in servizio presso altre Università nella stessa fascia e nello stesso Settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la selezione” che non abbiano avuto rapporti di servizio con l’Ateneo procedente nell’ultimo triennio.

2.2 Nel merito la violazione dell’art. 18, comma 4, L. n. 240 del 2010, lamentata a mezzo del primo motivo di gravame da parte appellante in via incidentale, non sussiste.

La disposizione in parola pone, infatti, come visto, un vincolo alle risorse disponibili per l’assunzione di professori di ruolo contemplando una serie di categorie soggettive (“coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis”) che costituisce un’elencazione di carattere necessariamente tassativo. In questo senso depone, sul piano testuale, l’assenza di locuzioni che denotino, all’opposto, il suo carattere solo esemplificativo oltre che, sul piano, logico, la natura eccezionale (e come tale non suscettibile di estensione alcuna) di una previsione che impone dei significativi limiti all’autonomia gestionale dell’Ente universitario.

Ebbene, in detta elencazione non rientra la particolare condizione del prof. -OISSIS- (il quale ha rivestito presso l’Università appellata, a partire dal 2010, l’incarico di componente effettivo del Collegio di Dottorato “Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella Prospettiva Europea ed Internazionale”).

Deve, peraltro, aggiungersi che l’appellante in via principale risulta essere stato mero componente cd. “esterno” in quanto inquadrato in ruolo presso altro Ateneo. In particolare, il prof. -OISSIS-, come pacifico tra le parti, risulta in ruolo presso l’Università del Molise e non ha alcun rapporto di servizio con l’Università di Roma La Sapienza (non avendo mai stipulato nessun formale contratto con detto Ateneo ed avendo svolto, nell’ambito del dottorato, come emerge dalla documentazione prodotta in primo grado dall’allora ricorrente in via incidentale - all. 22- 28 della produzione 30 aprile 2020 – unicamente una limitata attività di tipo seminariale).

Anche la giurisprudenza di questo Consiglio (sez. VII, nr. 4850 del 14 giugno 2022 e 4680 dell’8 giugno 2022) da ultimo segnalata da parte appellante in via incidentale con il deposito del 22 marzo 2023, oltre a non riferirsi espressamente all’ipotesi che qui viene in rilievo (ma alla diversa fattispecie del professore a contratto), appare orientata nella direzione prima tratteggiata richiedendo che presupposto di applicazione dell’art. 18, comma 4, L. n. 240 del 2010 sia pur sempre la sussistenza di un “rapporto di lavoro” di qualsivoglia natura, tale non potendosi tuttavia considerare l’incarico a tempo di componente “esterno” di un collegio di dottorato.

In questo senso depone, come segnalato dalla difesa dell’appellante in via principale, la stessa disciplina interna dell’Università La Sapienza la quale sembra escludere che la mera partecipazione al collegio di dottorato in qualità di componente “esterno” integri un rapporto di servizio. In particolare, l’art.

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