Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-02-03, n. 201500503
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00503/2015REG.PROV.COLL.
N. 09430/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9430 del 2013, proposto da:
Boz Sei Srl, rappresentata e difesa dagli avv. A F e P D P R, con domicilio eletto presso lo Studio Tonucci &Partners in Roma, V. Principessa Clotilde, 7;
contro
Comune di San Vito al Tagliamento, rappresentato e difeso dagli avv. G C, A C e M S, con domicilio eletto presso l’avv. M S in Roma, viale Parioli, 180;
nei confronti di
Ambiente Servizi Spa, rappresentata e difesa dagli avv. G C, A C e M S, con domicilio eletto presso l’avv. M S in Roma, viale Parioli, 180;
Comune di Arba, Comune di Arzene, Comune di Azzano Decimo, Comune di Brugnera, Comune di Casarsa della Delizia, Comune di Chions, Comune di Cordovado, Comune di Fiume Veneto, Comune di Fontanafredda, Comune di Morsano al Tagliamento, Comune di Pasiano di Pordenone, Comune di Polcenigo, Comune di Porcia, Comune di Pravisdomini, Comune di Sacile, Comune di San Giorgio della Richinvelda, Comune di San Martino al Tagliamento, Comune di Sesto al Reghena, Comune di Valvasone, Comune di Zoppola e Consorzio Intercomunale Zona Industriale Ponte Rosso;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE: SEZIONE I n. 00539/2013, resa tra le parti, concernente assimilazione dei rifiuti speciali nel quadro della gestione integrata dei rifiuti urbani.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Vito al Tagliamento e di Ambiente Servizi Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati A F e M S;
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli, Sez. I, con la sentenza 29 ottobre 2013, n. 539 ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo: della Deliberazione del Consiglio Comunale di San Vito al Tagliamento dd. 18 dicembre 2012 (n. 53/Reg.Delib.) avente ad oggetto" Assimilazione dei rifiuti speciali nel quadro della gestione integrata dei rifiuti urbani" ("Deliberazione") dell'Allegato "A" alla deliberazione n. 53 del 18 dicembre 2012;della Deliberazione n. 40 dd. 18.5.1998 richiamata nella Delibera del Comune di San Vito al Tagliamento del 18 dicembre 2012, n. 53;della Deliberazione n. 94 del 10 settembre 2009 richiamata nella Delibera del Comune del 18 dicembre 2012, n. 53;della Deliberazione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale dei Sindaci dell'Ambiente Servizi spa dd;della relazione tecnico economica dd. Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 16 aprile 2013: della deliberazione del Consiglio Comunale di San Vito al Tagliamento dd. 14 marzo 2013 avente ad oggetto "Rettifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18.12.2012 (Delibera di Rettifica).
Il TAR, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari, fondava la sua decisione rilevando che le previsioni consiliari impugnate non riguardano i "rifiuti speciali non assimilati", bensì si riferiscono ai “rifiuti speciali assimilati”, come ulteriormente chiarito con la deliberazione di rettifica (dd. 14 marzo 2013).
Secondo il TAR, In attuazione di quanto previsto dall’art. 3-bis, comma 1, terzo e quarto periodo, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148-2011, e sulla base di deliberazioni degli enti locali interessati, da perfezionare con la relativa assunzione entro il 31 dicembre 2013, nei casi di forme di cooperazione tra enti locali per la gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani operanti per la raccolta differenziata e il recupero in attuazione delle direttive comunitarie in materia, l’ambito territoriale unico di cui all’articolo 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), che viene confermato anche successivamente al 31 dicembre 2013, risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione .
Pertanto, per il TAR, in base alla norma ora riportata, spetta alle predette "forme di cooperazione" esistenti l'esercizio della funzione di organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle corrispondenti "zone funzionali".
Nel caso di specie il TAR ha ritenuto che in tal modo si pervenga proprio all'Assemblea di coordinamento intercomunale, per mezzo della quale gli enti locali soci di Ambiente Servizi s.p.a. esercitano il controllo analogo sulla società, la quale può pertanto legittimamente adottare, in forza del sopra citato art. 3, comma 25 della legge reg. cit., deliberazioni riguardanti l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni di riferimento.
Inoltre, per il TAR, l'art. 198 del d.lgs. n. 152-2006 stabilisce che i Comuni concorrono a disciplinare con appositi regolamenti la gestione dei rifiuti urbani, prevedendo, in particolare, al punto g), «l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e);tuttavia, lo Stato non ha ancora emanato il regolamento ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 152-2006 per la determinazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 184, lett. a) e b) della legge n. 296-2006, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Tuttavia, ha osservato il TAR, lo Stato non ha neppure emanato, ai sensi del previgente art. 18, comma 2, lett. d) e comma 4 del d.lgs. n. 22-1997, il regolamento ministeriale per la determinazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;pertanto, si continuano ad applicare i criteri per l'assimilazione previsti nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale.
Il TAR ha ancora rilevato, in relazione al terzo motivo di ricorso di primo grado, che essendo evidente che la previsione di una riduzione della tariffa a favore del produttore che conferisce rifiuti speciali, vale con esclusivo riferimento ai rifiuti speciali assimilati e non invece ai rifiuti speciali non assimilati, è evidente che le censure del ricorrente, basandosi su di un'errata lettura della deliberazione consiliare impugnata, sono del tutto prive di fondamento.
In ogni caso, il TAR ha osservato che l'attività di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizi pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, deve essere considerata come attività svolta a favore del territorio di riferimento e, conseguentemente, Ambiente Servizi s.p.a. rispetta la normativa in tema di in house providing.
Per quanto riguarda la questione relativa alla riduzione tariffaria, essa, ha ritenuto il TAR, riguarda i “rifiuti speciali assimilati” e non i "rifiuti speciali non assimilati";peraltro, la previsione consiliare in questione è coerente con l'art. 14, comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ove si stabilisce che “Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”.
Pertanto, ha concluso il TAR, la riduzione tariffaria per il conferimento di rifiuti urbani assimilati destinati al recupero non spetta soltanto all'utente che consegna tali rifiuti al gestore del servizio pubblico, ma anche all'utente che conferisce tali rifiuti ad un'impresa autorizzata diversa dal gestore del servizio, non determinando alcuna disparità di trattamento tariffario tra i diversi utenti.
Con riferimento alla questione riguardante l’ipotizzata violazione degli artt. 221 e 224 del d.lgs. n. 152-2006 sugli obblighi dei produttori ed utilizzatori di imballaggi e sul pagamento del contributo ambientale CONAI, il TAR ha ritenuto che Ambiente Servizi, quale gestore di servizio pubblico, effettua la raccolta differenziata di rifiuti, tra i quali, essendo già stati assimilati agli urbani, sono ricompresi anche i rifiuti da imballaggio.
Inoltre, per il TAR, il Comune di San Vito al Tagliamento, all’evidente fine di favorire la raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti ed in attuazione della norma sopra riportata, ha legittimamente riconosciuto un incentivo di carattere economico a quei soggetti che decidono di conferire al gestore del servizio pubblico rifiuti destinati al riciclo e riutilizzo, tanto più che risulta che tale misura incentivante viene applicata soltanto a quei soggetti che conferiscono rifiuti che possono incidere favorevolmente sull'andamento economico del servizio.
L’appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo i seguenti motivi d’appello:
- Error in iudicando e/o in procedendo per aver il giudice di primo grado reso la sentenza appellata sulla base di una lettura errata e/o travisamento dei motivi di. ricorso, per aver deciso ultrapetizione e dunque in violazione dell’art. 112 c.p.c.;
- Error in ludicando per aver il giudice di primo grado reso una sentenza in violazione e falsa applicazione degli artt. 198, 200 del d.lgs. n. 152-2006;violazione e falsa applicazione dell’art.