Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-09-23, n. 202407713

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-09-23, n. 202407713
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407713
Data del deposito : 23 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2024

N. 07713/2024REG.PROV.COLL.

N. 02229/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2229 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G M L e C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C S in Cagliari, via Francesco Salaris, 29 -17/C

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F C in Roma, via Michele Mercati n. 51;

Università degli Studi Sassari, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
Commissione giudicatrice nominata con D.R. Uness Rep n. 502, Prot. n. 20696 del 24 febbraio 2023, non costituita in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, dell’Università degli Studi Sassari e del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 il Cons. Rosaria Maria Castorina:

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’originaria ricorrente impugnava gli atti della procedura indetta dall’Università degli studi di Sassari con D.R. rep. 111/2023 prot. n. 0004931 del 20 gennaio 2023 per il reclutamento di n. 42 ricercatori universitari a tempo determinato, tra cui quello relativo al Dipartimento di Agraria, per l’Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie, macro-settore 07/C – Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi, settore concorsuale 07/C1 – Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi, settore scientifico disciplinare AGR/10 – Costruzioni rurali e territorio agro-forestale in cui si era collocata al secondo posto, con il punteggio di 81,5, dietro il vincitore dott. -OMISSIS- al quale era stato assegnato il punteggio di 89,3 punti.

Il Tar adito accoglieva il ricorso ritenendo che, nel caso di specie, si fosse verificata una indebita specificazione “postuma” dei criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dei partecipanti e che la Commissione avesse operato in violazione dei principi che impongono una fissazione dei criteri e degli eventuali sub-criteri di valutazione operata ex ante rispetto all’acquisizione dei dati sui cui sarebbe stata effettuata la valutazione in capo ai candidati al posto messo a concorso.

Appellata ritualmente la sentenza resistono la controinteressata -OMISSIS- e l’Università degli Sudi Sassari;
quest’ultima ha evidenziato che l’Amministrazione, in esito a quanto disposto con la sentenza appellata, con D.R. Rep. n. 285/2024 dell’8 febbraio 2024 ha annullato il contratto stipulato con il dr. -OMISSIS-.

All’udienza del 10 giugno 2024 la causa passava in decisione.

DIRITTO



1. Deve essere preliminarmente disattesa la richiesta istruttoria formulata dall’appellante volta a sollecitare l’attivazione dei poteri istruttori del Giudice d’appello con la richiesta di documenti alle Commissioni nominate per assegnare gli altri posti di ricercatore messi a concorso con il medesimo bando, le quali avrebbero seguito lo stesso modus operandi censurato dal TAR Sardegna.

La documentazione di cui l’appellante controparte ha richiesto l’acquisizione non potrebbe spiegare effetto alcuno ai fini della verifica della fondatezza della proposta impugnazione, sicché la relativa richiesta è da ricondurre ad un controllo generalizzato dell’attività dell’Amministrazione, piuttosto che a tutelare un interesse proprio della parte privata ed è irrilevante ai fini del decidere.

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