Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-02-18, n. 202501351
Accoglimento
Sentenza
18 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza
18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2025
N. 01351/2025REG.PROV.COLL.
N. 03866/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3866 del 2023, proposto dal Comune di Pagani, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AT fallimentare della società “I.A.C.P. – Futura s.r.l.”, in persona dei curatori fallimentari pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di RN (Sezione Prima) n. 2918/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della AT fallimentare della società “I.A.C.P. – Futura s.r.l.”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti
1. Il comune di Pagani ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. Campania – sezione staccata di RN, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, per difetto di legittimazione passiva, ha accolto in parte il ricorso R.G. n. 436/2019 (avente ad oggetto l’accertamento del diritto della AT fallimentare della società I.A.C.P. Futura s.r.l. al rimborso delle somme versate dalla società in NI per l’acquisizione del diritto di superficie e per l’esecuzione di opere, in esecuzione di alcune convenzioni urbanistiche), mentre ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso R.G. n. 998/2021 (avente ad oggetto la domanda di annullamento della delibera della Commissione straordinaria di liquidazione del comune di Pagani n. 6/2021, adottata il 20 febbraio 2021, con la quale è stata disposta la non ammissione alla massa passiva della domanda prot. n. 20430 del 10 giugno 2020 avanzata dalla AT fallimentare), disponendo la compensazione delle spese di lite.
2. L’Amministrazione comunale appellante premette quanto segue.
2.1. Il comune di Pagani ha sottoscritto con la società IACP – Futura s.r.l. alcune convenzioni urbanistiche, al fine di realizzare tre interventi di edilizia residenziale pubblica sul territorio comunale di Pagani e, precisamente:
a) la convenzione rep. 817/1998, ceduta alla soc. IACP Futura s.r.l. con atto rep. n. 4576/1998, per interventi da realizzarsi in Via Romana (80 alloggi);
b) la convenzione rep. n. 939/2000, poi ceduta alla soc. IACP – Futura s.r.l. con atto rep. n. 6914/2000, per interventi da realizzarsi in via Leopardi (16 alloggi);
c) la convenzione rep. n. 1465/2004, poi ceduta sempre alla medesima società con atto rep. n. 12724/2004 e parzialmente modificata per effetto della convenzione rep. n. 1677/2009, per interventi da realizzarsi alla Via De Gasperi (112 alloggi, 6 locali per attrezzature commerciali, nonché opere di urbanizzazione).
2.2. Con sentenza del Tribunale di RN n. 37/2012, la società IACP – Futura s.r.l. è stata dichiarata fallita; la AT fallimentare della predetta società ha richiesto al comune di Pagani di dichiarare l’intervenuta decadenza dalle convenzioni urbanistiche sopra richiamate.
2.3. A fronte della inerzia del comune di Pagani, la AT fallimentare ha promosso ricorso innanzi al T.a.r. Campania – sezione staccata di RN il ricorso R.G. n. 253/2018; il relativo giudizio si è concluso con la sentenza n. 778/2018, che ha imposto all’Amministrazione di adottare il richiesto provvedimento di decadenza del diritto di superficie e delle convenzioni urbanistiche sopra richiamate.
2.4. Con deliberazione consiliare n. 58 del 30 luglio 2018, il comune di Pagani ha dichiarato la decadenza del diritto di superficie e delle convenzioni stipulate con la società in NI , senza nulla disporre con riguardo alle richieste di natura patrimoniale presentate dalla AT fallimentare.
2.5. Al momento della dichiarazione di decadenza risultavano completate le opere come di seguito indicate:
a) 80 alloggi in via Romana, di cui uno non ceduto all’assegnatario, ma rimasto in capo alla società in NI; b) 16 alloggi in via Leopardi, di cui nove non ceduti agli assegnatari, ma rimasti in capo alla società in NI ;
c) 112 alloggi in via De Gasperi, di cui quarantacinque non ceduti agli assegnatari, oltre a sei locali commerciali, sempre rimasti in capo alla società in NI .
2.6. Non avendo conseguito, per effetto deliberazione consiliare n. 58/2018, la soddisfazione delle pretese di natura patrimoniale, la AT fallimentare ha instaurato davanti al T.a.r. Campania – sezione staccata di RN il ricorso R.G. n. 436/2019, al fine di ottenere l’accertamento del diritto al rimborso delle somme versate dalla società in NI per l’acquisizione del diritto di superficie e l’indennizzo per le spese sostenute per la realizzazione delle opere, così come previste dalle convenzioni decadute, ovvero, in subordine, la condanna del comune alla ripetizione dell’indebito, ai sensi degli artt. 1463 e 2033 c.c. nonché, ulteriormente in subordine, il pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 2041 c.c., a titolo di arricchimento senza causa.
Il ricorso R.G. n. 436/2019 è stato riunito il ricorso R.G. n. 998/2021, incardinato innanzi al medesimo Tribunale, volto all’annullamento della delibera n. 6 del 20 febbraio 2021 della Commissione straordinaria di liquidazione insediatasi presso il comune di Pagani, con cui è stata disposta la non ammissione della domanda di insinuazione alla massa passiva presentata dalla AT fallimentare.
2.7. Il giudice di primo grado, disattesa l’eccezione sollevata dal comune di Pagani di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con la sentenza n. 2918/2022, ha accolto in parte il ricorso R.G. n. 436/2019, ritenendo sussistente “ in capo alla AT il diritto all’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c., dovuto nella minor somma tra l’impoverimento subito dalla AT stessa e l’arricchimento di cui ha beneficiato il Comune, nei limiti in cui tale arricchimento effettivamente sussista, tenuto conto che la locupletazione dell’Ente locale è ravvisabile unicamente con riguardo agli alloggi realizzati per i quali non sia completata la procedura di assegnazione e che non siano stati esecutati, al netto delle opere di urbanizzazione (concernenti l’intervento in via De Gasperi) non eseguite ”.
3. Tanto premesso, il comune di Pagani ha contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili con un unico articolato motivo, deducendo errores in judicando : omessa pronuncia; difetto di giurisdizione del g.a.; travisamento ed errata valutazione dei presupposti; illogicità; violazione di legge; violazione dell’art. 248 d.lgs. n. 267/2000.
3.1. Il comune fa rilevare che, con il ricorso R.G. n. 436/2019, la AT fallimentare della società IACP Futura s.r.l. aveva chiesto al T.a.r. di accertare il diritto della predetta società ad