Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-06-22, n. 202306121

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-06-22, n. 202306121
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306121
Data del deposito : 22 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2023

N. 06121/2023REG.PROV.COLL.

N. 08860/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8860 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Somma Vesuviana, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza, n. -OMISSIS- del 26 luglio 2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore. nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023, il Cons. Roberto Caponigro; nessuno è comparso per le parti costituite.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, con la determinazione dirigenziale n. 312 del 20 settembre 2016 - a seguito dell’inottemperanza alle ingiunzioni a demolire emesse dal Comune di Somma Vesuviana, in data 5 marzo 2013, e dall’Ente Parco, in data 22 novembre 2012 - ha dichiarato ed ordinato l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio dei fabbricati e delle relative aree di sedime, come indicati nell’ordinanza del Comune di Somma Vesuviana n. 23 del 5 marzo 2013 e nell’ordinanza dell’Ente Parco n. 37 del 22 novembre 2012, nonché dell’ulteriore area, necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, con l’avvertenza che l’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

Il ricorso avvero detto atto, proposto dai signori -OMISSIS-, proprietari precedentemente all’acquisizione del bene al patrimonio dell’Ente, è stato respinto con la sentenza del Tar per la Campania, Sezione Terza, n. -OMISSIS- del 26 luglio 2021.

Di talché, gli interessati hanno notificato e depositato il presente appello, articolando i seguenti motivi di impugnativa:

Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1104 della legge n. 296 del 2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 426 del 1998. Carenza di legittimazione attiva.

L’Ente Parco sarebbe carente di legittimazione ad adottare l’ordinanza di acquisizione, atteso che, nel territorio del Comune di Somma Vesuviana, oltre ai vincoli dell’Ente Parco, insisterebbero diversi altri vincoli e, in tale concorso di vincoli, l’acquisizione dei beni spetterebbe in favore del patrimonio del Comune.

Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Erroneità ed inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento.

A seguito della realizzazione di opere abusive agli odierni appellanti sono state notificate due ordinanze di demolizione: la prima, n. 37 del 2012, resa dall’Ente Parco; la seconda, n. 23 del 2013, resa dal Dirigente U.T. del Comune di Somma Vesuviana.

Il verbale di verifica e riapposizione di sigilli, reso dal Corpo Forestale dello Stato, quale Polizia Giudiziaria, in data 13 agosto 2013, ha constatato che sul sito in parola sono stati eseguiti i lavori di ripristino, così come previsto dal provvedimento di dissequestro del 24 luglio 2013 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nola.

Tale verbale non sarebbe stato correttamente valutato dal giudice di prime cure, mentre sarebbe stato dato preminente rilievo alla nota resa dall’Ufficio Tecnico del Comune di Somma Vesuviana di pari data, 13 agosto 2013, a firma del solo tecnico comunale, in cui si accertava un ripristino solo parziale, in contrasto con le risultanze del precedente verbale, sottoscritto dal medesimo tecnico, unitamente al CFS.

D’altra parte, anche il Comune di Somma Vesuviana, con la nota del 9 maggio 2014, parimenti disattesa in prime cure, nel rendere il provvedimento di avvenuta ottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi, avrebbe richiamato unicamente il verbale reso dal CFS in data 13 agosto 2013 e non la nota del tecnico comunale resa in pari data.

La motivazione resa dal giudice di primo grado sarebbe erronea trattandosi di identità di luoghi, fatti e circostanze di natura oggettiva.

Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Erroneità ed inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento sotto altro profilo.

Il Tribunale di Nola, con l’ordinanza del 18 luglio 2014, “preso atto dell’avvenuta demolizione delle opere abusive”, ha dissequestrato definitivamente l’area riconsegnandola agli aventi diritto.

Di qui, l’ulteriore erroneità della sentenza impugnata.

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