Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-23, n. 202302932

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-23, n. 202302932
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302932
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2023

N. 02932/2023REG.PROV.COLL.

N. 00821/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 821 del 2016, proposto dall’impresa -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A R, L S C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L S C in Roma, Piazzale Clodio, 32;

contro

Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G P, C M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

nei confronti

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti, Vincenzo Triolo, Vincenzo Stumpo, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Cons. Raffaello Sestini e preso atto delle difese delle parti come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – L’impresa appellante impugna la sentenza del TAR (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento di revoca della cassa integrazione già concessa unitamente a tutti gli atti connessi e conseguenti.

2 – L’impresa il 23 luglio 2012 proponeva domanda ai fini dell’ottenimento della CIGS in deroga in favore di 31 dei 35 dipendenti per il periodo dal 2 luglio 2012 al 31 dicembre 2012. La Regione Emilia-Romagna accoglieva la domanda con la deliberazione della Giunta regionale n. -OMISSIS-. In data 21 giugno 2013 la società presentava alla Regione Emilia-Romagna l’ulteriore istanza di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) in deroga per il periodo dal 3 giugno 2013 al 2 dicembre 2013 in favore di 32 dipendenti, aggiungendo ai dipendenti indicati nella precedente domanda il nuovo dipendente assunto in data 1° marzo 2013.

3 - La Regione procedeva ad istruttoria ai sensi del punto 21, secondo capoverso, della deliberazione della Giunta regionale n. -OMISSIS-, relativa alla disciplina regionale attuativa degli ammortizzatori sociali in deroga, che vieta di assumere nuovi lavoratori durante la stessa annualità della richiesta salvo casi eccezionali. Dagli accertamenti effettuati emergeva il carattere non ostativo della nuova assunzione, ma risultava anche il mantenimento di un fatturato analogo agli anni precedenti anche nel periodo in cui l’impresa aveva dichiarato la situazione di crisi, ed inoltre che la medesima impresa aveva proceduto alla esternalizzazione dei lavori già effettuati dai dipendenti posti in CIG. La Regione respingeva pertanto la nuova domanda, con nota che veniva impugnata mediante ricorso straordinario davanti al Capo dello Sato.

4 – Nelle more, peraltro, l’impresa proponeva una nuova domanda, riferita questa volta al solo periodo 2 dicembre 2013 – 31 dicembre 2013. La Regione Emilia-Romagna, con la determinazione n. 8633 del 24 giugno 2014, negava nuovamente la concessione della CIGO in deroga ed inoltre revocava anche il trattamento di CIGS in deroga precedentemente concesso per il periodo 2 luglio 2012 – 31 dicembre 2012. La predetta determinazione veniva impugnata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), che con la sentenza n. 588/2015,

pubblicata il 18.6.2015, accoglieva il ricorso quanto al diniego della concessione della CIGO in deroga per il periodo 2-31 dicembre 2013, ma lo respingeva quanto alla revoca della CIGS in deroga per il periodo 2 luglio 2012 – 31 dicembre 2012.

5 - Con il ricorso in appello in epigrafe la società pertanto ha impugnato la predetta sentenza nella sola parte in cui respinge il ricorso con riferimento alla revoca del trattamento di CIGS in deroga, con la conseguenza che per la restante parte la medesima decisione è ormai passata in giudicato. L’INPS e la Regione si sono costituiti in giudizio per difendere la legittimità ed anzi la doverosità della disposta revoca e dei conseguenti provvedimenti. Le parti hanno poi ulteriormente argomentato le rispettive difese con proprie memorie.

6 – Con l’appello vengono dedotti ed ampiamente argomentati undici motivi d’impugnazione.

6.1 - Con il primo motivo si deduce, in sintesi, la genericità della motivazione del TAR, che avrebbe indebitamente sovrapposto le due vicende non considerando le diverse normative riferite, invece, a due fattispecie molto diverse fra loro (domanda di GIGS e successiva domanda di CIGO).

6.2 – Con il secondo motivo si contesta nuovamente, sotto altro profilo, la mancata considerazione della illegittimità dell’operato della Regione che avrebbe indebitamente escluso la sussistenza di una condizione di crisi idonea ai fini della concessione della CIGS.

6.3 - Con il terzo motivo si afferma, in sintesi, la non rilevanza, alla stregua della vigente disciplina, dell’assunzione del nuovo dipendente nel marzo 2013, che invece sarebbe stata indebitamene posta a fondamento della illegittima revoca del beneficio,

6.4 - Con il quarto motivo si contesta la mancata valutazione della inadeguatezza della motivazione del provvedimento di revoca, che avrebbe indebitamente assommato le due diverse fattispecie della CIGS e della CIGO ed avrebbe disposto la revoca senza adeguata motivazione, pur trattandosi di atto di secondo grado adottato in autotutela, che avrebbe pertanto dovuto imporre una motivazione aggravata idonea a superare l’affidamento suscitato nell’appellante.

6.5 - Con il quinto motivo si lamenta la mancata considerazione, da parte della Regione, degli accordi collettivi con le rappresentanze sindacali, neppure citati nella motivazione del provvedimento.

6.6 - Con il sesto motivo viene analogamente contestata, in sintesi, la mancata valutazione, da parte del TAR, della dedotta violazione delle disposizioni della disciplina regionale, anche in relazione alla mancata contestazione di specifici comportamenti dell’impresa suscettibili di giustificare la revoca del beneficio.

6.7 - Con il settimo motivo si torna a contestare la carenza dell’istruttoria regionale, in quanto non

condotta puntualmente al fine del vaglio degli indicati presupposti della disciplina regionale in deroga, avendo erroneamente ritenuto la fungibilità di presupposti e rilevi istruttori attinenti a fattispecie diverse.

6.8 - Con l’ottavo motivo si deduce ancora il vizio di carenza di istruttoria sotto ulteriori profili, in quanto la Regione si sarebbe limitata a trasporre acriticamente gli esiti di un accertamento ispettivo compiuto da funzionari privi di specifiche competenze e poteri di legge e prolungatosi per ben tredici mesi senza ragione, peraltro senza approfondire il punto nodale, ovvero l’esistenza o meno di uno stato di crisi, in violazione delle elementari regole di correttezza imposte dai Codici di comportamento del personale ispettivo in ordine alla tempistica del controllo e agli obblighi di trasparenza e relazione con il soggetto ispezionato.

6.9 - Con il nono motivo si torna a contestare la tempistica del procedimento, ritenuta assolutamente eccessiva e pertanto palesemente illegittima.

6.10 – Anche con il decimo motivo si torna ad affermare, così come dedotto con precedenti censure, l’assimilazione e la trattazione “promiscua” dei due istituti (CIGS e CIGO) operata dalla determinazione impugnata del 24.6.2014 “ mostrando una evidente, inesatta e falsa adesione anche ai principi generali della materia nel nostro ordinamento ”.

6.11 - Con l’undicesimo motivo si deduce, infine, che le violazioni precedentemente illustrate avrebbero altresì determinato la violazione dei generali doveri di buona fede e correttezza, principi ineludibili del nostro ordinamento, nonché la violazione del precetto costituzionale di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa e degli ulteriori precetti costituzionali che regolano i rapporti economici fra lavoratori e imprese.

7 – Ai fini della decisione osserva il Collegio che, così come esattamente statuito dal TAR, l’assunzione del nuovo lavoratore non è stata la ragione della revoca, ma è stata solo la circostanza che ha necessariamente indotto l’amministrazione regionale a riaprire l’istruttoria che era già stata svolta all’epoca della precedente domanda di CIGS, conseguendo accertamenti i cui risultati la hanno indotta non solo a negare la nuova domanda di CIGO (peraltro illegittimamente, secondo quanto statuito dal TAR con decisione non appellata), ma anche, con il medesimo provvedimento, a revocare la precedente concessione della CIGS.

8 - Tale ultima decisione, ritenuta dal TAR immune dai vizi dedotti in primo grado dall’odierno appellante, risulta a propria volta debitamente motivata dalla riscontrata oggettiva carenza dei presupposti necessari per concedere la CIGS, essendosi l’istruttoria conclusa con l’accertamento (non contestato) che non vi è stata una flessione dei ricavi e quindi degli ordinativi nel corso del supposto periodo di crisi e che si è ricorsi al subappalto di lavorazioni che ben avrebbero potuto essere eseguite dai lavoratori messi in CIGS. Le censure dedotte con l’appello non possono essere pertanto accolte.

8.1 – In particolare, i l primo e il secondo motivo d’appello sono infondati, in quanto la sentenza, pur senza richiamare espressamente i contenuti delle due diverse discipline, ha sinteticamente ma esattamente rilevato la insussistenza dei requisiti per l’ottenimento della CIGS proprio in ossequio alla specificità delle due diverse normative.

8.2 – Infatti, la domanda di CIGS era stata fondata su un dichiarato stato di crisi, mentre dai successivi accertamenti era emersa solo una riduzione di ordini e commesse non incidente sul fatturato, circostanza che avrebbe dovuto viceversa motivare una diversa domanda, di CIGO.

8.3 - Ugualmente infondato è il terzo motivo d’appello, posto che la nuova assunzione in esame, modificando la situazione già esaminata, ha imposto, secondo un criterio di diligenza amministrativa, di chiedere ai competenti organi di vigilanza in materia di lavoro la verifica dei presupposti per la concessione della CIGO, originando la determinazione peraltro poi annullata dal TAR, ma i più complessivi esiti della nuova istruttoria non potevano non essere valutati, alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione sanciti dall’art. 97 Cost., anche in relazione alla già intervenuta concessione della CIGS per un precedente periodo sulla base dei medesimi presupposti. La revoca, a propria volta, non contiene alcun riferimento alla nuova assunzione ma agli ulteriori profili sopraindicati (sostanziale mantenimento del fatturato, esternalizzazione di alcune lavorazioni).

8.4 - Neppure può essere accolto il quarto motivo, posto che il provvedimento regionale impugnato era debitamente motivato dalle risultanze dell’accertamento ispettivo degli organismi di vigilanza e recava, in realtà, un duplice e ben distinto contenuto (revoca della CIGS in deroga e diniego della CIGO in deroga) e l’autonomia fra le due parti è testimoniata proprio dalla decisione del TAR, che ha accolto le censure mosse al diniego di CIGO ma ha respinto quelle relative alla revoca della CIGS.

8.5 - Neppure la censura dedotta con il quinto motivo merita accoglimento, posto che non è argomentata alcuna specifica e puntuale violazione delle previsioni degli accordi collettivi con le rappresentanze sindacali.

8.6 - Uguali considerazioni valgono per il sesto motivo, che non riesce a dimostrare puntuali violazioni della disciplina regionale e che, inoltre, risulta fuori segno per la parte in cui lamenta la mancata contestazione di comportamenti specifici, quando la controversia riguarda invece la sussistenza o meno ab origine dei presupposti per la concessione del beneficio.

8.7 - Infondata è anche la settima censura, dato che, così come già considerato, l’accertamento ispettivo alla stregua degli atti di causa ha avuto un duplice oggetto ed ha tenuto distinti i presupposti dei due diversi ammortizzatori sociali presi in considerazione, conducendo ad un provvedimento che, per quanto concerne la CIGS in deroga, ha revocato il beneficio sulla scorta delle risultanze ispettive e della conseguente rinnovata valutazione della situazione di crisi.

8.8 - Neppure l’ottavo motivo si concreta in una censura riferita a puntuali specifici profili di illegittimità, in quanto la determinazione regionale è stata assunta sulla base delle risultanze ispettive degli organismi di vigilanza istituzionalmente competenti, concernenti l’assenza di una situazione di crisi, risultanze che godevano di fede privilegiata e che comunque erano state verificate dalla Regione con gli elementi di riscontro analiticamente indicati (bilanci di esercizio relativi agli anni di interesse, documentazione di lavoro e fiscale esibita dalla società e dichiarazioni rese e sottoscritte dai lavoratori), del tutto indipendentemente dalle eventuali irregolarità dedotte dall’appellante senza dimostrare la loro incidenza sulla decisione di revocare il benefico.

8.9 - Quanto al nono motivo, il Collegio conviene sulla eccessiva durata del procedimento amministrativo di revoca in esame, che si è peraltro inserito in un contesto ben più ampio e che ha visto plurime domande dell’impresa, sempre esitate con ragionevole puntualità da parte della Regione, che ha dovuto però rivedere le proprie precedenti decisioni favorevoli all’impresa proprio sulla scorta delle successive domande prodotte nel tempo dalla medesima impresa.

8.10 – Le pregresse considerazioni impediscono, infine, di accogliere il decimo e l’undicesimo motivo d’appello.

9 - L’appello deve essere pertanto respinto. Le spese possono essere compensate, considerata anche la non univocità delle questioni e dell’operato dell’amministrazione.

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