Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-04-18, n. 201102371

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-04-18, n. 201102371
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201102371
Data del deposito : 18 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06113/2008 REG.RIC.

N. 02371/2011REG.PROV.COLL.

N. 06113/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6113 del 2008, proposto da:
C s.a.s. di Cellai Gabriella &
C., rappresentata e difesa dall’avv. N G, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Massa Fiscaglia 1;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso dagli avvocati G F, E M, domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21;

nei confronti di

Regione Lazio, Assessorato sviluppo economico, innovazione, strutture turistiche e demanio;
Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, Ufficio Roma 7, Agenzia del Demanio, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 02623/2008, resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roma e di Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, Ufficio Roma 7 e di Agenzia del Demanio e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Varone e l’avvocato Frigenti;

Visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il presente contenzioso, trattandosi di appello avverso sentenza che declina la giurisdizione, va deciso con sentenza in esito a rito camerale, in applicazione degli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a.

2. Si controverte di un provvedimento che ha rideterminato il canone demaniale marittimo in applicazione della l. n. 296/2006 e il T.a.r. con la sentenza in epigrafe ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario.

3. Sulla questione del riparto di giurisdizione in caso di rideterminazione dei canoni demaniali marittimi in applicazione della l. n. 296/2006 è sufficiente richiamare:

a) l’ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 17 giugno 2010, n. 14614, da cui si desume che la previsione normativa, secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici non si estende alle controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi….” (art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., già art. 5 l. Ta.r.), va interpretata nel senso che la giurisdizione del giudice ordinario ha per oggetto le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ovvero inerenti quantificazione e pagamento dei corrispettivi in questione, e purché non entri in discussione la qualificazione del rapporto concessorio con esercizio di poteri discrezionali da parte dell’Amministrazione, dovendosi riconoscere in tal caso la cognizione del giudice amministrativo, in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi;

b) l’ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione 1° luglio 2010, n. 15644, secondo cui la rideterminazione del canone di occupazione di beni del demanio marittimo da parte dell'Autorità portuale, a seguito di una differente interpretazione e di una mutata classificazione della tipologia di occupazione in esito una rinnovata valutazione tecnico-discrezionale, spetta alla giurisdizione amministrativa, presupponendo un provvedimento amministrativo con cui l’Autorità incide sull’economia dell’intero rapporto concessorio, attraverso l’esercizio di poteri autoritativi.

4. Anche la giurisprudenza della Sezione ha affermato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per il contenzioso relativo ai provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale per le concessioni marittime, in applicazione dell’art. 1, comma 251, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte Cost. 22 ottobre 2010, n. 302), qualora non si tratti di mera quantificazione del canone, ma di integrale revisione previa ricognizione tecnico-discrezionale del carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere, in precedenza realizzate dal concessionario, nonché in considerazione dell’inamovibilità, o meno, delle stesse (Cons St., Sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 787;
Cons. St, Sez. VI, 26 maggio 2010, n. 3348).

La rideterminazione del canone, a seguito dell’applicazione della nuova normativa, qualora la controversia investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull’ an che sul quantum ), configura una fattispecie rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai principi in precedenza richiamati, mentre, diversamente, rientra nell’ambito di giurisdizione del giudice ordinario.

5. Nel caso di specie, con le censure articolate in ricorso, si fa questione non solo di misure del canone, ma si contesta altresì la qualificazione, data a determinate aree, di pertinenze demaniali marittime, rilevante per la quantificazione del canone (v. il punto 4. del ricorso in primo grado).

6. Ne consegue che la controversia non è meramente patrimoniale e, per l’effetto, l’appello va accolto, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza gravata (art. 105, comma 1, c.p.a.).

7. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

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