Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-11, n. 202202674
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Testo completo
Pubblicato il 11/04/2022
N. 02674/2022REG.PROV.COLL.
N. 08645/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8645 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, n. 266;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, sede di -OMISSIS-, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2021, il consigliere Francesco Frigida e udito, per parte appellante, l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, appuntato scelto della Guardia di finanza, è stato sottoposto a procedimento disciplinare di stato, alla cui conclusione, mediante determinazione del Comandante interregionale della Guardia di finanza dell’Italia meridionale emessa in data 14 novembre 2011, gli è stata irrogata la massima sanzione della perdita del grado per rimozione, con effetti retrodatati, attraverso la determinazione del medesimo Comando del 15 dicembre 2011, a far data dall’applicazione della misura di sospensione precauzionale dal servizio, a titolo discrezionale, adottata con determinazione del Comando generale della Guardia di Finanza in data 21 novembre 2007, con decorrenza dal 22 novembre 2007.
Tale sanzione è scaturita da una condanna penale subita dall’interessato in primo grado per il reato di concussione, poi in secondo grado derubricato in corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e dichiarato estinto per prescrizione, tramite la sentenza della Corte d’appello di -OMISSIS-, seconda sezione penale, n. -OMISSIS-, passata in giudicato in data 24 febbraio 2011.
2. Avverso i provvedimenti amministrativi su richiamati e i loro atti prodromici, il signor -OMISSIS- ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, sede di -OMISSIS-.
2.1. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
3. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per la -OMISSIS-, sede di -OMISSIS-, sezione prima, ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la retrodatazione del provvedimento di rimozione del grado, lo ha respinto per il resto e ha compensato tra le parti le spese di lite.
4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 6/7 novembre 2013 e in data 29 novembre 2013 – la parte privata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, nella parte in cui il T.a.r. ha respinto la domanda di annullamento della rimozione con perdita del grado, articolando un unico composito motivo.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo altresì rituale impugnazione incidentale – notificata in data 4/5 dicembre 2013 e depositata in data 11 dicembre 2013 – avverso il capo della gravata sentenza con cui è stata accolta la domanda di annullamento della retrodatazione della rimozione a far data dalla sospensione precauzionale del servizio (22 novembre 2007).
6. In vista dell’udienza di discussione del 25 maggio 2021, il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato memoria con cui ha ribadito le proprie posizioni.
7. All’esito di tale udienza, il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha emesso l’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, con cui si è disposto che: « Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire, ai sensi degli articoli 64 e 65 del codice del processo amministrativo, il documento o i documenti da cui risulti in modo ufficiale, chiaro e univoco la data in cui l’amministrazione appellata ha acquisito la piena conoscenza, ovvero la copia, della sentenza della Corte d’appello di -OMISSIS-, seconda sezione penale, n. -OMISSIS-, pronunciata il 10 novembre 2010 e pubblicata il 7 gennaio 2011, e che a tale adempimento la predetta amministrazione dovrà provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con espresso avvertimento che l’eventuale mancata ottemperanza a quest’ordine istruttorio sarà valutata ai sensi degli articoli 64, comma 4, c.p.a. e 116, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la piena conoscenza della su menzionata sentenza della Corte d’appello da parte del Ministero dell’economia e delle finanze sarà fissata al momento del suo passaggio in giudicato, ovverosia alla data del 24 febbraio 2011 ».
8. Il Ministero non ha ottemperato a questa richiesta e nessuna delle parti ha svolto ulteriori deduzioni.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza