Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-10-07, n. 201504657
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Testo completo
N. 04657/2015REG.PROV.COLL.
N. 04469/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4469 del 2015, proposto da:
Italpol Vigilanza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. G C D G, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. G C D G in Roma, Piazza Mazzini, n. 27;
contro
-OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante dell’-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. F T e dall’Avv. P S P, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. F T in Roma, Largo Messico, n. 7;
nei confronti di
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore , Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore , Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del Presidente pro tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Security Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 04759/2015, resa tra le parti, concernente la revoca della licenza di polizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza - informativa interdittiva antimafia
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- nonché di U.T.G. - Prefettura di Roma e del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma e di Security Service s.r.l.;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
visto l’art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. 196/2003;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Di Gioia, l’Avv. Tedeschini, l’Avv. Pugliano, l’Avv. Abbamonte e l’Avvocato dello Stato Agnese Soldani;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. -OMISSIS-, nella sua qualità di legale rappresentante dell’-OMISSIS- e titolare della licenza per tale società, ha impugnato, avanti al T.A.R. Lazio, chiedendone l’annullamento, il decreto della Prefettura di Roma n. 0263765 del 14.11.2014, contenente la revoca della licenza di polizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza, nonché la presupposta informativa antimafia prot. n. 234639/2014 del 16.10.2014, emessa dalla stessa Prefettura.
2. La Prefettura della Provincia di Roma, con tale ultimo provvedimento, ha adottato una informativa interdittiva antimafia nei confronti degli -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di controllante, in quanto riconducibili alla gestione di -OMISSIS-, quale amministratore di fatto, ritenuto quale prestanome e longa manus di -OMISSIS-, personaggio di notevole spessore criminale legato alla tristemente nota “ Banda della Magliana ”.
3. Con un primo motivo è stata dedotta dal ricorrente la presunta violazione del giusto procedimento, di cui alla l. 241/1990, e in particolare la presunta omessa valutazione, da parte del Prefetto di Roma, delle controdeduzioni presentate in sede procedimentale.
3.1. Con un secondo motivo è stata dedotta la presunta violazione delle disposizioni del r.d. 773/1931 e del r.d. 635/1940 nonché del d. lgs. 159/2011, in quanto le ragioni, poste a fondamento della revoca della licenza di polizia (e, prima fra tutte, l’informativa interdittiva antimafia), non avrebbero giustificato l’emissione di tale provvedimento.
4. Nel giudizio di primo grado si sono costituite le Amministrazioni intimate, odierne appellanti incidentali, per chiedere il rigetto del ricorso avversario, e sono intervenuti altresì ad adiuvandum numerosi dipendenti della società ricorrente, per sostenere le ragioni di questa e, con queste, la loro posizione lavorativa.
5. È altresì intervenuta ad opponendum Security Service s.r.l., in quanto affidataria, in associazione temporanea di imprese, dei servizi di vigilanza relativi agli immobili dell’ATAC di Roma nonché della Regione Lazio e in quanto, inoltre, partecipante alla gara indetta dalla Banca d’Italia per l’affidamento dei servizi di vigilanza e reception.
6. È infine intervenuta ad opponendum anche Italpol Vigilanza s.r.l. quale mandataria di vari r.t.i. classificati al secondo posto di gare pubbliche per l’esercizio dell’attività di vigilanza aggiudicate a -OMISSIS-.
7. Il T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 4759 del 30.3.2015, ha annullato entrambi i provvedimenti, sia la revoca della licenza che la presupposta informativa, e ha ritenuto che nessuna delle quattro ragioni, addotte dall’Amministrazione a giustificazione della revoca, fosse fondata, a cominciare dall’intervenuta emissione della informativa antimafia, alla quale, secondo il primo giudice, difetterebbe il requisito dell’attualità degli elementi indicatori dell’infiltrazione mafiosa.
8. Avverso tale sentenza ha proposto appello Italpol Vigilanza s.r.l., sostenendo la legittimità dei provvedimenti impugnati e annullati dal primo giudice, sia per quanto concerne la revoca della licenza che la presupposta informativa, e hanno chiesto, previa sospensione, la riforma di tale sentenza.
9. Avverso tale sentenza hanno proposto, altresì, appello incidentale il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma, la Questura di Roma e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, e ne hanno chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado.
10. Si è costituito l’appellato dott. -OMISSIS-, domandando di respingere l’appello principale nonché quello incidentale proposto dalle Amministrazioni e articolando, a sua volta, appello incidentale, volto a censurare le parti della sentenza a lui sfavorevoli, nonché riproponendo, altresì, i motivi non esaminati dal primo giudice.
11. Si è costituita, infine, anche Security Service s.r.l., per chiedere l’accoglimento dell’appello proposto da Italpol Vigilanza s.r.l. e la reiezione dell’appello incidentale proposto dal dott. -OMISSIS-.
12. Nella camera di consiglio del 18.6.2015 il Collegio, ritenuto di dover decidere la causa con sollecitudine nel merito, l’ha rinviata, per la trattazione di questo, alla pubblica udienza del 16.7.2015.
13. In tale ultima udienza il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
14. Ritiene il Collegio di dover esaminare con precedenza, per la sua priorità logico-giuridica, l’appello incidentale proposto dal Ministero dell’Interno, dalla Prefettura di Roma, dalla Questura di Roma e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di impugnazione che, sottoponendo a censura l’annullamento giurisdizionale del provvedimento interdittivo, verte sull’atto presupposto – l’informativa – e ha carattere assorbente rispetto anche all’appello proposto da Italpol Vigilanza s.r.l., appello, come si dirà, inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo a tale società.
15. Seguirà poi, per le medesime ragioni di priorità logico-giuridica, l’esame dell’appello incidentale, proposto da -OMISSIS-, e dei motivi, anche aggiunti, da essa proposti in primo grado e non esaminati dal primo giudice.
15.1. Infine si procederà all’esame, per quanto di interesse, dell’appello principale proposto da Italpol Vigilanza s.r.l., ovviamente, per sintesi, alla luce delle motivazioni contenute nell’esame degli altri gravami prioritariamente esaminati.
16. L’appello incidentale, proposto dal Ministero dell’Interno, della Prefettura di Roma, dalla Questura di Roma e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ciò premesso in limine litis , è fondato e va accolto.
16.1. Il primo giudice ha fondato la sua propria statuizione annullatoria sul convincimento che « in assenza di indizi seri, precisi e concordanti, oggettivamente riscontrabili, che, secondo l’esperienza comune, assumono un significato univoco nel senso di ritenere ancora attualmente sussistenti rapporti tra il -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS-, l’interdittiva antimafia, assunta a presupposto del provvedimento di revoca della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S., risulta illegittima, per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti » (pp. 46-47 della sentenza impugnata).
17.1. Secondo l’orientamento seguito dal T.A.R. capitolino, in altri termini, difetterebbe all’informativa la indispensabile connotazione dell’attualità, non rilevando in contrario la data, ben successiva, di adozione della sentenza penale che ha definito il relativo giudizio di primo grado, peraltro appellata.
17.2. Ciò che assume rilevanza, ha affermato il primo giudice, è il periodo in cui sono stati consumati i fatti-reato, oggetto di condanna e anche solo di esame e di valutazione da parte del giudice penale.
18. Una simile lettura del dato normativo in materia, tuttavia, non convince perché conduce ad una interpretatio abrogans dell’art. 84, comma 4, del d. lgs. 159/2011 e del valore estrinseco che alle sentenze di condanna, anche non definitive, tale disposizione assegna.
18.1. Valga qui osservare che, a mente dell’art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. 159/2011, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, di cui al comma 3, sono desunte, fra l’altro, « dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353- bis , 629, 640- bis , 644, 648- bis , 648- ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3- bis , del codice di procedura penale e di cui