Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-08-12, n. 201603619

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-08-12, n. 201603619
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603619
Data del deposito : 12 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/08/2016

N. 03619/2016REG.PROV.COLL.

N. 04427/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4427 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. V G, e elettivamente domiciliato in Roma, al corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio del dott. G G, per mandato a margine dell'appello;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n, 10654 del 10 dicembre 2013, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 3219/2013, proposto per l'annullamento del provvedimento del 17 gennaio 2013 con cui è stato disposto il proscioglimento dell'interessato dalla ferma volontaria quadriennale per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, con collocamento in congedo assoluto con decorrenza dal 7 novembre 2011


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. L S e udito le l’avv. Modena, per delega dell’avv. Gigante, e l'avvocato dello Stato Garofoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) -OMISSIS-, vincitore di concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale della Marina Militare, a seguito di successive c.d. franchigie igieniche (ossia licenze per convalescenza), e di un primo giudizio di temporanea inidoneità, reso definitivo a seguito di esame in seconda istanza, è stato prosciolto per inidoneità per disturbi di adattamento e personalità immatura.

Il Tar, dopo aver disposto acquisizione di chiarimenti e riesame della "pratica", ha rigettato il ricorso in primo grado rilevando che:

- il provvedimento è stato emanato ai sensi dell'art. 957 comma 1 lettera f) del codice dell'ordinamento militare, al termine di diversi periodi di licenza di convalescenza, in esito ai quali non si è constatato alcun miglioramento;

- i giudizi medico-legali espressi, costituenti espressione di discrezionalità tecnica, sono motivati e congrui;

- non sussiste alcuna tardività del provvedimento di proscioglimento, perché il termine invocato dall'interessato di conclusione del procedimento (centottanta giorni) deve ritenersi decorrente dalla notifica della comunicazione d'avvio, che, pur recando la data del 29 febbraio 2012, è intervenuta il 7 dicembre 2012.

2.) Con l'appello si reiterano i motivi dedotti in primo grado e si censura la sentenza sotto i seguenti profili, di seguito sintetizzati:

- Violazione del termine di conclusione del procedimento come indicato nella comunicazione d'avvio del procedimento, perché tra la data di questa (29 febbraio 2012) e la data del provvedimento di proscioglimento (17 gennaio 2013) e la sua notifica (2 febbraio 2013) sono decorsi oltre centottanta giorni, ritenendosi che sia irrilevante che il termine non sia perentorio;
per giunta il procedimento sarebbe stato avviato ancor prima, sin dall'8 novembre 2011;

- Contraddittorietà rispetto alla giudicata idoneità riconosciuta sia al momento del reclutamento come VFP1 che come VFP4, nonché con i giudizi espressi dagli organi in relazione alle diverse licenze di convalescenza e con certificazione dell'AUSL FG2 del 25 maggio 2011, da cui non risulterebbero disturbi psichici.

Con ordinanza n. 2777 del 25 giugno 2014 è stata accolta l’istanza cautelare, e con successiva ordinanza n. 817 del 18 febbraio 2015 la domanda di esecuzione del 1° febbraio 2015.

Con memoria depositata il 4 aprile 2016 il Ministero appellato ha dedotto l’infondatezza del gravame:

- con riferimento alla pretesa violazione del termine di conclusione del procedimento, perché la comunicazione d’avvio è avvenuta il 7 dicembre 2012 e il provvedimento è stato emanato il 17 gennaio 2013, non assumendo alcun rilievo la data di notifica (8 novembre 2011) di precedente comunicazione d’avvio di procedimento che non ha avuto alcun seguito, perché all’epoca il giudizio medico del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari del 7 novembre 2011 non era definitivo, essendo stato emanato il giudizio di seconda istanza dell’Ispettorato di Sanità della Marina Militare soltanto il 24 febbraio 2012;

- in relazione alla riconduzione del proscioglimento non già alla fattispecie di cui alla lettera d) dell’art. 957 d.lgs. n. 66/2010 (superamento periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza), sebbene alla lettera f) (giudizio di non idoneità pronunciato ex art. 16 lettera n) della direttiva tecnica per l’accertamento di imperfezioni e infermità di cui al decreto della Direzione Generale di Sanità Militare del 5 dicembre 2005);

- in relazione alla preclusione dell’impiego in altre mansioni compatibili con il profilo sanitario (in relazione a riproposizione motivi in primo grado) o di ammissione a successive rafferme ex art. 959 comma 1 d.lgs. n. 66/2010, perché, per i volontari in ferma prefissata, entrambe sono subordinate all’instaurazione di procedimento per riconoscimento della dipendenza dal servizio dell’infermità o lesione e alla presentazione di apposita istanza, ex art. 955.

Con memoria di replica depositata il 14 aprile 2016 l’appellante, evidenziata l’inesecuzione dell’ordinanza cautelare, controdeduce ai rilievi difensivi del Ministero nel senso che:

- lo stesso provvedimento fa riferimento a comunicazioni d’avvio notificate l’8 novembre 2011 e il 7 dicembre 2012, sicché rispetto alla prima non può dubitarsi della sua tardività per superamento del termine di centottanta giorni;

- peraltro nella comunicazione del 29 febbraio 2012 si sosteneva che il provvedimento sarebbe stato emanato entro centottanta giorni;

- in ogni caso alla data della notifica del provvedimento il termine era scaduto anche assumendo quale dies a quo il giorno in cui l’Ispettorato di Sanità Militare ha reso definitivo il giudizio di inidoneità, ossia il 24 febbraio 2012.

All’udienza pubblica del 5 maggio 2016 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza gravata.

3.1) In ordine alla più radicale censura di tardività dell’emanazione del provvedimento impugnato, deve rilevarsi che il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, invocato dall’interessato -che recava i termini generali di conclusione dei procedimenti, secondo le tabelle allegate-, è stato abrogato dall’articolo 2269, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Il termine è ora previsto dall’art. 1041 comma 1 lettera l) numero 3) del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) in centoventi giorni.

Esso decorre “…dalla data di ricezione da parte dell’organo competente della domanda o proposta”.

Orbene, poiché nel caso di specie l’autorità competente, ai sensi dell’art. 957 comma 3 del d.lgs. n. 66/2010, è la Direzione generale per il personale militare, deve aversi riguardo alla data in cui è a questa pervenuta la proposta, onde il dies a quo va individuato nel 7 gennaio 2013.

E’ quindi evidente che il termine –a prescindere da ogni questione sulla sua perentorietà, oltremodo dubbia- non era affatto decorso né alla data dell’adozione del provvedimento di proscioglimento dell'interessato dalla ferma volontaria quadriennale (17 gennaio 2013) né a quella della sua comunicazione all’interessato (2 febbraio 2013).

3.2) In relazione alle altre censure, deve osservarsi che i giudizi prognostici espressi in relazione alle varie e consecutive licenze di convalescenza evidenziano in modo costante tratti di disturbo dell'adattamento e di personalità (immaturità), né vi è alcun evidenza di una preordinazione delle licenze di convalescenza ai fini dell'emanazione del provvedimento di proscioglimento per superamento del periodo massimo, ai sensi dell’art. 957 comma 1 lettera d), essendo stato peraltro emanato il provvedimento in relazione alla lettera f) e quindi specificamente in ragione del giudizio di perdita permanente dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale.

Né è invocabile l’art. 955 del d.lgs. n. 66/2010, perché nella specie non è stato avviato alcun procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio né proposta comunque la relativa istanza.

4.) Alla stregua dei rilievi che precedono, l’appello deve essere respinto, avendo il Collegio esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

5.) In relazione alla peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio d’appello.

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