Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2024-08-29, n. 202401165

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2024-08-29, n. 202401165
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401165
Data del deposito : 29 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="4f69df23-8f22-53e3-bdcb-42e832ed345e" href="/decisions/itcsrrdt3ccgabzgsl">N. 01526/2022</a> AFFARE

Numero 01165/2024 e data 29/08/2024 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 10 aprile 2024




NUMERO AFFARE

01526/2022

OGGETTO:

Ministero della cultura.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra R D contro il Comune di Trento e nei confronti della Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza per i Beni Culturali e per quanto occorrer possa anche nei confronti di G L S d B per l’annullamento, previa sospensiva:
quanto al ricorso principale:
- del provvedimento n. 85034 del 28 marzo 2022 del Servizio edilizia privata del Comune di Trento, comunicato con raccomandata del 15 aprile 2022, che ha annullato, in sede di autotutela, il permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso di cui alla domanda presentata in data 31 dicembre 2020 prot. 653 del 5 gennaio 2021, relativa ad un intervento di demolizione con ricostruzione e ampliamento dell’edificio residenziale p.ed. 916 C.C. Meano, denominato “La Nave” o “L’Arca”, sull’assunto che tale intervento “risulta incompatibile con la dichiarazione dell’interesse culturale particolarmente importante, ai sensi degli artt. 10, comma 3 lettera d), e 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 di cui alla determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i beni culturali della P.A.T. prot. n. 2022-S120-00211”;
- del provvedimento n. prot. 212985 del 29 luglio 2022 del Servizio edilizia privata del Comune di Trento che ha ritenuto “che – ad oggi – non vi siano i presupposti per aprire il procedimento di riesame dell’annullamento del permesso di costruire del 28 marzo 2022 prot. n. 85034”, nonostante la Giunta provinciale di Trento, con deliberazione n. 1266 del 15 luglio 2022, abbia accolto il ricorso amministrativo nel frattempo proposto dalla medesima proprietaria e annullato la determinazione della Soprintendenza provinciale n. 2247 dell’11 marzo 2022;
- della contestuale nota del Servizio edilizia privata del Comune di Trento n. prot. 212963 del 29 luglio 2022 che, nel richiedere al Ministero della Cultura informazioni in merito ad un presunto procedimento ivi pendente per il riconoscimento, a favore dell’originario progettista architetto Gian Leo S, dell’importante carattere artistico di opera architettonica contemporanea dell’immobile p.ed. 916 C.C. Meano, ai sensi dell’art. 20, comma 2, Lg. 633/1941, ha assunto che “pende, infatti, presso lo scrivente Servizio edilizia privata del Comune di Trento una domanda di permesso di costruire per un intervento di demolizione con ricostruzione dell’edificio in parola da parte dell’attuale proprietario del compendio immobiliare” e che “le determinazioni ministeriali paiono dirimenti per il rilascio del titolo edilizio in questione”;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non noto, quale il parere della Commissione Edilizia comunale di Trento n. 7 del 15 febbraio 2021, la comunicazione del Servizio edilizia privata dell’11 marzo 2021 di “avvio del procedimento di riesame del permesso di costruire formatosi per silenzio assenso di cui alla domanda presentata in data 31 dicembre 2020”, la nota del Servizio edilizia privata del 30 settembre 2021 che, a seguito della sopraggiunta comunicazione in data 14 settembre 2021 dell’avvio del procedimento da parte della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento per la dichiarazione dell’interesse culturale particolarmente importante dell’immobile p.ed. 916 CC Meano e relative pertinenze, ai sensi degli artt. 10 e13del D. Lgs. n. 42/2004, ha assunto che “l’iter relativo alla pratica in oggetto rimarrà sospeso fino all’avvenuta acquisizione dell’autorizzazione dell’organo di tutela”;
- del provvedimento prot. n. 22412 del 5 agosto 2022 del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Verona, Rovigo e Vicenza che, nel comunicare l’avvio del procedimento per il riconoscimento dell’importante carattere artistico dell’immobile p.ed. 916 C.C. Meano, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 633/1941 a favore dell’autore-progettista architetto G L S d B, ha assunto che “la presente comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dall’art. 20, comma 2, della citata legge n. 633/41, per la protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore”;
nonché per la condanna
- del Comune di Trento al rilascio del permesso di costruire ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 3, e 34, comma 1 lett. c), c.p.a., con riserva di proporre all’esito del presente giudizio separata azione per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
-oltre che dei provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario dell’11 agosto 2022, del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura n. 551 del 2 dicembre 2022 (prot. n. 34965 del 5 dicembre 2022) che ha “riconosciuto ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 20 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m.i. sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, nonché dell’art. 15 del regolamento emanato con RD del 18 maggio 1942 n, 1369, l’importante carattere artistico dell’immobile denominato LA NAVE O L’ARCA, sito nel Comune di Trento, strada del Dos di Lamar n. 1, identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Trento in CC 224 (Meano), Foglio di mappa 6, particella edificiale 916 sub 7, come individuato nell’allegata planimetria catastale, per le motivazioni esposte dal Comitato tecnico scientifico e interamente richiamate in premessa, e perché in sintesi, come meglio esplicitato nella relazione tecnico-artistica allegata, il bene in parola costituisce un singolare esempio, nel panorama dell’architettura italiana del secondo Novecento per l’originalità compositiva, la sperimentazione plastico-cromatica e strutturale. Forte del carattere testimoniale di un processo creativo originale, la villa è l’esito della ricerca figurativa e strutturale coltivata dall’autore nello stile che lo stesso progettista definisce ‘plasticismo razionale’, vicino agli stilemi di Le Corbusier, Adalberto Libera e James Stirling”;
-di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, quale la allegata “Relazione storico-artistica” della Soprintendenza competente per territorio, del “parere” del Comitato Tecnico Scientifico per l’Arte e l’Architettura Contemporanee espresso nella seduta del 21 novembre 2022- verbale n. 3, delle “controdeduzioni” alle osservazioni formulate in data 12 ottobre 2022 dall’arch. Mario Agostini per conto della ricorrente, siccome espresse dalla Soprintendenza, della “richiesta di avvio del procedimento” della Direzione Generale della Creatività Contemporanea di cui alla nota prot. n. 3346 del 3 agosto 2022, della “formale comunicazione di avvio del procedimento” di cui alla nota prot. n. 22412 del 5 agosto 2022 della Soprintendenza competente per territorio.

LA SEZIONE

Visti il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti;

Vista la relazione n. 18742 del 7 ottobre 2022 con la quale il Ministero della cultura ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio n. 2216 del 30 dicembre 2022;

Vista la nota 0000079 – P del 12 gennaio 2023 con la quale il Ministero della cultura, a integrazione della nota trasmessa con nota n. 5754 del 6 dicembre 2022, ha trasmesso il provvedimento della Direzione generale della creatività contemporanea D.D. 551 del 2 dicembre 2022;

Visto il parere interlocutorio della Sezione n. 599/2023 del 20 aprile 2023;

Vista la relazione sui motivi aggiunti, prot. n. 0015389-A del 12 giugno 2023, trasmessa con nota prot. n. 0002787-P del 22 giugno 2023, con la quale il Ministero della cultura ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere F M;


Premesso:

La ricorrente, proprietaria di un vasto compendio immobiliare, costituito dall’edificio p. ed. 916 e dai terreni circostanti pp. ff. 34612 e 3463/3 in C.C. Meano, sito nel Comune di Trento in via Dos di Lamar n. 1, ha esposto: a) che il lotto ricade all’interno delle aree “destinate a verde privato H2”, regolamentate dall’art. 72 norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Trento, ai sensi del quale è ammessa per gli edifici esistenti la ristrutturazione e la ricostruzione anche su sedime diverso, se ed in quanto funzionale a garantire il rispetto delle distanze minime dai confini e dagli edifici, oltre all’ampliamento massimo del 20% del volume fuori terra, con un’altezza massima del fronte di ml. 9,50 e 3 piani fuori terra;
b) che l’edificio p. ed. 916 è una casa unifamiliare a destinazione residenziale, costruita negli anni ‘70 dall’architetto G L S d B, con una forma architettonica che ricorda quella di una “nave” , da cui la denominazione “L’Arca” o “La Nave”, che risulta oramai dismessa da parecchi anni per la presenza di infiltrazioni e perché dispone di una logistica e di uno sviluppo degli spazi interni - vani bui, angusti, con riseghe e pareti curvilinee, getti in calcestruzzo non complanari - che limitano la vivibilità e la fruibilità in base ai vigenti parametri di abitabilità;
c) che in data 31 dicembre 2020 la ricorrente ha presentato al Comune di Trento istanza per il rilascio del permesso di costruire avente ad oggetto la demolizione dell’edificio esistente e la sua ricostruzione su diverso sedime, con un ampliamento volumetrico nei limiti ammessi dalle vigenti norme urbanistiche (+20% + bonus volumetrici ex art. 86 della L.P. n. 1/2008);
d) che all’epoca della presentazione della domanda di permesso di costruire non era in vigore nessuna prescrizione o vincolo né a tutela del diritto di autore dell’originario progettista, architetto S, né a tutela dell’interesse culturale dell’edificio denominato “L’Arca” o “La Nave”;
e) che, nonostante il 2 marzo 2021 si fosse perfezionato il permesso di costruire per silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 82 della L.P. n. 15/2015, con nota dell’11 marzo 2021 il Comune di Trento ha comunicato l’avvio di un procedimento volto al riesame del titolo edilizio acquisito per silenzio - assenso sull’assunto dell’incompletezza di alcuni dati progettuali;
f) che il 12 aprile 2021 è pervenuta alla Soprintendenza per i Beni culturali della PAT “da parte dell’architetto G L S d B, tramite pec di A2 Studio di architettura e paesaggistica s.r.l. di Trento, la richiesta di riconoscimento dell’importante carattere artistico ex art. 20, comma 2, della Legge 22 aprile 1941 n. 633” sulla villa denominata “La Nave” o “L’Arca” p. ed. 916 C.C. Meano;
g) che il 27 maggio 2021 la ricorrente ha provveduto ad integrare la documentazione mancante, conformando così il progetto in atti ad ogni parametro urbanistico e a quanto preteso dagli uffici comunali nell’ambito del procedimento di “riesame”;
h) che, con nota del 23 agosto 2021, inviata alla Soprintendenza provinciale, l’amministrazione comunale ha affermato che, “essendosi conclusa positivamente l’istruttoria di competenza dello scrivente Servizio …”, qualora non fossero pervenuti dei precisi aggiornamenti entro l’assegnato termine di 15 giorni, “in ossequio a quanto stabilito agli art. 2 e 2 bis della L. 241/1990, nonché all’art. 3 della L.P. 23/1992, lo scrivente Servizio concluderà il proprio procedimento assentendo alla demolizione dell’edificio in oggetto non rilevando, ad oggi, motivi ostativi rispetto a tale intervento”;
i) che il Soprintendente per i Beni culturali della P.A.T., con lettera del 14 settembre 2021 prot. n. 665378, ha comunicato al tecnico progettista l’avvio del procedimento ex artt. 10, 13 e 45 del D. Lgs. n, 42/2004 “di dichiarazione dell’interesse culturale particolarmente importante del bene denominato “L’Arca” situato in località strada del Dos di Lamar n. 1 parte della p. ed. 916 in C.C. Meano e di imposizione di prescrizioni di tutela indiretta, a rispetto del bene in argomento, sulla restante parte della p. ed. 916 e sulle pp. ff. 34612 e 3463/3 in C.C. Meano”, con conseguente immediata applicazione delle disposizioni che, in via cautelativa, vietano qualsiasi modificazione del bene immobile, ai sensi dell’art. 14 e ss. del D.lgs. n. 42/2004 ;
l) che il Servizio edilizia del Comune di Trento è intervenuto sospendendo, con nota del 30 settembre 2021, l’iter relativo alla pratica in attesa dell’autorizzazione della Soprintendenza, nonostante si fosse oramai “conclusa positivamente l’istruttoria di competenza dello scrivente Servizio” e rafforzata l’acquisizione del titolo edilizio in capo alla ricorrente per ulteriore silenzio-assenso a far data dal 26 luglio 2021, a seguito della integrazione documentale e progettuale come in precedenza richiesto dalla C.E.C. nella seduta del 15 febbraio 2021 e dal Servizio Edilizia con nota dell’11 marzo 2021;
m) che, con determinazione n. 2247 dell’11 marzo 2022, il Soprintendente per i Beni culturali della P.A.T. ha dichiarato, ai sensi degli artt. 10, comma 3 lettera d), e 13 del D. Lgs. n. 42/2004, l’interesse culturale particolarmente importante del bene denominato “L’Arca” su parte della p. ed. 916 e individuato un’area di rispetto, ai sensi dell’art. 45, al fine di preservare il contesto pertinenziale della villa e le vedute significative del complesso a carico della restante parte della p. ed. 916 e sulle pp. ff. 3461 e 3463/3 C.C. Meano, come da planimetria, imponendo alcune limitanti prescrizioni;
n) che il Servizio edilizia privata del Comune di Trento, con provvedimento n. 85034 del 28 marzo 2022, ha annullato “il permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso di cui alla domanda presentata in data 31 dicembre 2020”, omettendo ogni preliminare doverosa comunicazione;
o) che il 22 aprile 2022 la ricorrente ha proposto ricorso gerarchico avverso la determinazione del Soprintendente per i Beni culturali n. 2247 dell’11 marzo 2022;
p) che nelle more la ricorrente ha scoperto che alla seduta della Commissione Edilizia Comunale del 15 febbraio 2021 ha partecipato anche l’architetto L P, quale membro esterno esperto, che risulta essere socia dello studio tecnico di progettazione A2 Studio s.r.l., vale a dire dal soggetto da cui è partita l’istanza per l’apposizione del vincolo;
q) che la Giunta provinciale di Trento, con deliberazione n. 1266 del 15 luglio 2022, ha accolto il ricorso proposto dalla signora D, annullando - con efficacia immediata - i vincoli di tutela di cui agli artt. 10, 13 e 45 del D. Lgs. n. 42/2004;
r) che, con diffida del 19 luglio 2022, la ricorrente ha diffidato il Servizio Edilizia privata a “provvedere immediatamente e senza ulteriore indugio a rilasciare il formale permesso di costruire, previo annullamento in autotutela del provvedimento n. 85034 dd. 28.03.2022”;
s) che, con provvedimento prot. n. 212985 del 29 luglio 2022, l’amministrazione comunale ha affermato “che – ad oggi – non vi siano i presupposti per aprire il procedimento di riesame dell’annullamento del permesso di costruire dd. 28.03.2022 prot. n. 85034” sulla base di tre erronei ed illegittimi assunti:

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