Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-07-15, n. 201904975
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Pubblicato il 15/07/2019
N. 04975/2019REG.PROV.COLL.
N. 02543/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2543 del 2019, proposto da
INFIN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
E P, rappresentata e difesa dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Gorizia, 52;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 2215/2019, resa tra le parti, per l’annullamento:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo in primo grado:
I. deliberazione n. 11696 di data 16.5.2018, adottata dalla Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
II - avviso n. 19964 di data 21.5.2018 emesso dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PASTORELLI ELENA in primo grado:
I. della deliberazione n. 14862 del Consiglio Direttivo dell'INFN – conosciuta dalla ricorrente in data 2.8.2018 in esito alla pubblicazione della stessa sul sito internet www.infn.it – a mezzo della quale è stato deliberato di approvare la graduatoria e l'assunzione di n. 76 unità di personale ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017 nella parte in cui
non contempla la ricorrente tra il personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio sia con contratti di lavoro a tempo determinato sia con altri contratti flessibili, così come (invece) previsto dalla medesima disposizione normativa nonché dalle circolari n. 3 del 23.11.2017 e n. 1 del 9.1.2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (I - deliberazione n. 14862 del Consiglio Direttivo dell'INFN ed annesso comunicato sindacale attestante la data di pubblicazione della suddetta delibera sul sito www.infn.it);
II. della comunicazione prot. n. AOO_PRESIDENZA-2018-000187 recante la data del 2.8.2018, ma notificata (a mani) alla ricorrente il successivo data 4.9.2018, a mezzo della quale l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (d'ora in poi, INFN) ha comunicato alla ricorrente che “la sua domanda di partecipazione alla procedura per il superamento del precariato di personale ricercatore e tecnologo non è stata accolta per mancato possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'avviso stesso che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, richiede la maturazione, al 31 dicembre 2017, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni alle
dipendenze dell'INFN” (II - comunicazione prot. n. AOO_PRESIDENZA-2018-000187 del 2.8.2018, notificata a mani alla ricorrente in data 4.9.2018);
III. nonché di ogni altro atto e provvedimento, anteriore e successivo, presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E P;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il Consigliere O L e uditi, per le parti, l’avvocato M P, in delega dell'avvocato M T e l’avvocato dello Stato M S M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa P E presta servizio presso l’INFN, Sezione di Roma, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed è inquadrata nel profilo di Ricercatore di III livello professionale.
Precedentemente all’instaurazione del richiamato rapporto di lavoro a tempo determinato ed annessa proroga, la dott.ssa P ha prestato la propria opera, sempre presso l’INFN, in qualità di titolare di assegno di ricerca.
In particolare, l’odierna appellata – con decorrenza 1.10.2013 – ha instaurato un rapporto di collaborazione per l’attività di ricerca della durata di un anno, successivamente rinnovato sino al 1.10.2015 e, poi, ulteriormente prorogato sino all’1.10.2016.
Espone, quindi l’appellata, che alla data del 31.12.2017, essa ha, dunque, maturato un’anzianità pari ad anni 3 in qualità di titolare di assegno di ricerca e pari a 1 anno, 2 mesi e 19 giorni in qualità di ricercatrice assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e, così, complessivamente un’anzianità pari a 4 anni, 2 mesi e 19 giorni in esito alla vincita delle procedure concorsuali indette dall’INFN.
Con deliberazione n. 11696 di data 16.5.2018, la Giunta Esecutiva dell’INFN ha approvato la procedura per il superamento del precariato, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017.
Ai sensi della suddetta deliberazione, “la procedura per il superamento del precariato, [è stata] riservata al personale non dirigenziale, inquadrato nei profili di ricercatore e tecnologo, in servizio presso l’INFN alla data del 22 giugno 2017, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e in possesso dei seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, con contratti a tempo determinato presso l’INFN ovvero successivamente al 28 agosto 2015;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’INFN almeno tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto anni” .
Prosegue la deliberazione n. 11696 di data 16.5.2018, “per anzianità di servizio si intende tutta l’anzianità maturata con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso l’INFN e eventualmente anche presso altri enti o istituzioni di ricerca, di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 2018” .
La dott.ssa P – ritenendo contra legem l’operata esclusione dell’anzianità di servizio (computabile ai fini della partecipazione alla procedura) maturata alle dipendenze dell’INFN in qualità di titolare di assegno di ricerca nel triennio 1.10.2013-1.10.2016 – ha, comunque, presentato la domanda di partecipazione alla suddetta procedura.
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio, l’odierna appellata ha quindi impugnato la deliberazione n. 11696 di data 16.5.2018, adottata dalla Giunta Esecutiva dell’INFN, e l’avviso n. 19964 di data 21.5.2018 nella parte in cui i suddetti atti hanno escluso – dall’avviata procedura per il superamento del precariato ex art. 20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017 – il personale non dirigenziale (in servizio a tempo determinato presso l’INFN alla data del 22.6.2017 e inquadrato nei profili di ricercatore e tecnologo) che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio mediante il cumulo di contratti di lavoro a tempo determinato e di altri contratti flessibili e che, invece, in base alle circolari 3/2017 e 1/2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, deve – a parere dell’appellata - rientrare nell’ambito della procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017.
Successivamente alla notifica ed al deposito del ricorso, poi, il Consiglio Direttivo dell’INFN ha adottato la deliberazione n. 14862 a mezzo della quale è stato deliberato di approvare la graduatoria e l’assunzione di n. 76 unità di personale ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, escludendo la ricorrente dall’elenco del personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio.
Con successiva comunicazione prot. n. AOO PRESIDENZA-2018-000187 recante la data del 2.8.2018, infine, l’INFN ha comunicato all’odierna appellata che la sua domanda di partecipazione alla procedura per il superamento del precariato di personale ricercatore e tecnologo non è stata accolta per mancato possesso del requisito di cui alla lettera c) dell’avviso stesso che, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, richiede la maturazione, al 31 dicembre 2017, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Avverso gli atti da ultimo richiamati, l’odierna appellata ha presentato ricorso per motivi aggiunti.
Con sentenza n. 2215/2019, il T.A.R. ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti e ha annullato gli atti e i provvedimenti impugnati ordinando all’Amministrazione di consentire alla dott.ssa P E di partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa, con conseguente condanna dell'amministrazione intimata ad adottare i relativi provvedimenti.
Avverso tale sentenza ha interposto gravame l’INFIN, articolando tre motivi d’appello.
Si è costituita in giudizio la dott.ssa P, per resistere al gravame.
All’udienza del 27 giugno 2019, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante ritiene evidente il vizio in cui è caduto il Collegio nell’adottare l’impugnata sentenza con la quale ha annullato gli atti impugnati.
Affermerebbe il Collegio che gli atti impugnati “confliggono con le ricordate disposizioni della Circolare n. 3/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione” , ma del tutto erroneamente individuerebbe le ragioni del conflitto e della conseguente illegittimità poiché esaminerebbe detti atti e provvedimenti alla luce di disposizioni normative in alcun modo applicabili alla procedura avviata.
Si leggerebbe in sentenza che “va denotato che nel paragrafo dedicato agli enti di ricerca, con più specifico riguardo alle prestazioni svolte in base a contratti di assegno di ricerca, la Circolare in disamina specifica che “l’ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui all’articolo 20, comma 2, può ricomprendere contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca” (Circolare n. 3/2017, punto 3.2.7.)” .
La statuizione non terrebbe in considerazione alcuna la circostanza per cui la stabilizzazione avviata dall’INFN con la deliberazione n. 11696 del 16.5.2018 non verrebbe effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ma secondo la diversa disciplina dettata dall’art. 20, comma 1 esplicitamente indicata nella deliberazione.
Un corretto esame del provvedimento impugnato avrebbe consentito di rilevare che l’INFN aveva avviato la stabilizzazione mediante assunzione diretta per il cui accesso le norme di cui all’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 individuavano requisiti di partecipazione del tutto diversi da quelli richiesti per la procedura disciplinata al comma 2.
L’art. 20, comma 1, del riferito decreto legislativo disporrebbe che “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono ... assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione ...;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione ... che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni .”
La norma appena riferita esprimerebbe la volontà del legislatore di consentire l’accesso in ruolo presso le pubbliche amministrazioni mediante tale procedura di assunzione diretta al fine di “valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato” e nel raggiungere tale intento lo stesso legislatore disporebbe che un candidato potesse partecipare alla stabilizzazione mediante assunzione diretta soltanto se:
a) risulti in servizio successivamente alla data ...con contratti a tempo determinato ...
b) sia stato reclutato a tempo determinato ...
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017 ... almeno tre anni di servizio
La terminologia utilizzata nella norma non consentirebbe dubbi e sarebbe del tutto coerente con la volontà espressa di valorizzare la professionalità acquisita dal personale che aveva prestato attività presso la pubblica amministrazione con rapporti di lavoro subordinato: la norma di cui all’art. 20, comma 1 chiederebbe ai candidati interessati alla stabilizzazione mediante procedura di assunzione diretta il requisito della presenza in servizio ad una data determinata, il reclutamento a tempo determinato e la maturazione di anzianità di servizio, espressioni tutte che caratterizzano esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato e che non compaiono tra i requisiti previsti per la stabilizzazione mediante procedure riservate di cui all’art. 20, comma 2, il cui accesso sarebbe dedicato al personale che
a) risulti titolare ... di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato ... almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. .
La netta distinzione tra i requisiti per la partecipazione alle due diverse procedure disciplinate rispettivamente nel primo e nel secondo comma dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 si conserverebbe anche nelle circolari emanate dal Ministero per la semplificazione e la funzione pubblica che non consentirebbero diverse conclusioni.
La circolare n. 3 del 2017, terrebbe ben distinte le procedure di reclutamento di cui all’art. 20 del D.Lgs n. 75/2017, separando la stabilizzazione mediante accesso diretto, disciplinata al primo comma, da quella effettuata mediante procedure selettive riservate, di cui al secondo comma.
2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante deduce, con particolare riferimento alla stabilizzazione per accesso diretto, la circolare, dopo aver ribadito, al par.