Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-04-14, n. 202002418
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Pubblicato il 14/04/2020
N. 02418/2020REG.PROV.COLL.
N. 01879/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2018, proposto da
Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. E S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero delle Comunicazioni non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) n. 11748/2017, resa tra le parti, concernente l'annullamento e/o la riforma della delibera prot. n. 20/08/CSP, adottata dalla Commissione per i Servizi e i Prodotti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 31 gennaio 2008 e notificata in data 5 agosto 2008, recante ad oggetto: “ Ordinanza - ingiunzione nei confronti della società RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. (Emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai Due”) per la violazione dei paragrafi 2.2. e 2.4. del Codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l’articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ”;- di ogni atto presupposto espressamente richiamato nell’ordinanza-ingiunzione impugnata e, in particolare: della “ Contestazione nei confronti della società Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a. (Emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai Due”) per la violazione dei paragrafi 2.2. e 2.4. del Codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l’articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ”, adottata con nota prot. n. CONT./103/07/DICAM/N° PROC. 1596/SM dell’11 settembre 2007, a firma del Direttore della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’AGCOM, notificata alla RAI in data 12 settembre 2007;della “ proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali ”;della relazione dei Commissari incaricati;- ove occorra, del “ Regolamento in materia di procedure sanzionatorie ” dell’AGCOM adottato con Delibera del 15 marzo 2006, n. 136/06/CONS, da ultimo modificato dalla Delibera del 12 marzo 2008, n. 130/08/CONS;- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il Cons. F D L e uditi per le parti gli avvocati U d L su delega dell'avv. E S D e l'avvocato dello Stato M V L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Ricorrendo in giudizio dinnanzi a questo Consiglio la Rai – Radiotelevisione Italiana SpA (per brevità, di seguito, anche Rai) propone appello per la riforma della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, n. 11748 del 27.11.2017, con cui il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso n. 11122/2008 R.G.
Nella ricostruzione dei fatti di causa l’odierna appellante deduce:
- di essere stata destinataria della delibera n. 20/08/CSP, del 31 gennaio 2008, con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (per brevità, anche, Autorità o AGCOM) ha ingiunto alla RAI, nella qualità di emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai Due” - in relazione al telefilm Lost trasmesso il giorno 13.3.2007 - di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 a causa della riscontrata violazione dei paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- di avere proposto ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio, contestando a) la decadenza dell’Autorità dal potere sanzionatorio, per la violazione del termine di 150 giorni, decorrente dalla data di notificazione dell’atto di contestazione (eseguita il 12 settembre 2007), da rispettare per la notificazione del provvedimento sanzionatorio (avvenuta il 31 luglio 2008);b) la violazione del termine di 90 giorni, decorrente dall’accertamento dell’illecito, da rispettare per la notifica dell’atto di contestazione;c) l’incompetenza dell’Agcom ad irrogare sanzioni per la violazione dei paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori, risultando l’AGCOM competente a sanzionare i soli “divieti” di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 177 del 2005, mentre nella specie si faceva questione di meri indirizzi;d) la violazione dei paragrafi nn. 2.2 e 2.4 del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori e del principio di proporzionalità, non sussistendo i presupposti per sconsigliare la visione del filmato ai minori mediante la corrispondente segnalazione iconografica, peraltro non obbligatoria per i programmi a fruizione familiare congiunta, attesa l’inidoneità del filmato a procurare un pregiudizio allo sviluppo psico-fisico dei minori;e) la disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, in relazione alle quali l’AGCOM aveva disposto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio;f) il mancato apporto istruttorio del Comitato di Applicazione del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori ex art. 35, co. 1, d.lgs. 177/2005;g) la mancata acquisizione del contributo dei saperi specialistici indispensabili per l’espressione del giudizio di idoneità alla visione da parte dei minori;h) l’omessa preventiva acquisizione del parere delle speciali Commissioni di revisione di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 161 del 1962;
- di essere risultata soccombente nel giudizio di primo grado.
2. In particolare, come emergente dalla sentenza appellata, il T, dopo aver richiamato il contenuto motivazionale del provvedimento impugnato, ha ritenuto infondate le censure svolte dalla RAI, provvedendo al rigetto del relativo ricorso.
Il giudice di prime cure, in punto di fatto, ha dato atto che l’Autorità aveva inteso sanzionare la trasmissione - ad opera dell’emittente Rai 2, il giorno 13.3.2007, a partire dalle ore 21:00 circa - del telefilm Lost, al cui interno si erano rilevati contenuti di violenza, senza provvedere all’opportuna segnalazione iconografica in ordine all’adeguatezza dei contenuti proposti, non consentendo, per l’effetto, alle famiglie l’espletamento della propria funzione educativa come previsto dallo stesso Codice alla lettera c) dei principi generali e al paragrafo 2.1.
In particolare, secondo quanto riportato nella sentenza appellata, “ La trasmissione in questione era quella dell’episodio intitolato “Salmo 23” della serie televisiva “Lost”, contenente una scena – andata “in onda in fascia oraria di ‘televisione per tutti’ (ora 21:52 circa)” – nella quale si vede un bambino che “viene intimato di uccidere con un colpo di arma da fuoco un anziano e, subito dopo, si trova ad assistere all’omicidio di quest’ultimo da parte di un ragazzo”. Come ancora si legge nella motivazione dell’atto, “Tale scena violenta, per caratteristiche presentate e collocazione oraria, è di particolare impatto emotivo per un pubblico di minori, tenuto conto che nella stessa sono coinvolte persone di età minorile, che la rappresentazione appare crudemente realistica e che la scena non è preceduta da idonea argomentazione che ne agevoli la comprensibilità (è infatti collocata, come confermato dall’emittente medesima, ad inizio episodio)” ”.
Il T, nella motivazione in diritto, ha ritenuto che il provvedimento sanzionatorio emesso dall’Autorità fosse immune dai vizi di legittimità censurati dal ricorrente, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- ai sensi dell’art. 6, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS, al fine di verificare il rispetto del termine di centocinquanta giorni -decorrenti dalla data di notifica della contestazione- per l’adozione della sanzione definitiva, occorre avere riguardo alla data di adozione del provvedimento sanzionatorio, non rilevando, invece, la data di sua notificazione, attinente alla fase integrativa dell’efficacia, successiva a quella di perfezionamento dell’atto;
- ai sensi dell’art. 10, comma 4, della delibera n. 136/06/CONS, non è configurabile un termine di novanta giorni dalla deliberazione della sanzione per la notificazione del provvedimento, operando in materia di sanzioni amministrativa il termine prescrizionale di cinque anni dal giorno della commessa violazione;nella specie rispettato dall’Autorità;
- nel caso in esame era stato rispettato anche il termine di novanta giorni dal completo accertamento del fatto, ai fini della notificazione dell’atto di contestazione ex art. 5, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS, tenuto conto che la notificazione dell’atto di contestazione risultava avvenuta in data 12 settembre 2007, mentre il momento in cui si era conclusa l’attività di accertamento doveva ritenersi coincidente con l’11 settembre 2007, come riferito in giudizio dall’amministrazione resistente (in ciò non smentita dalla ricorrente);né la ricorrente aveva dimostrato la tardività dell’incombente, fornendo rigorosi, rilevanti e inequivocabili riscontri in ordine alla data in cui sarebbe avvenuto il completo accertamento del fatto;
- sussisteva la competenza dell’Autorità anche con riferimento agli obblighi di comportamento che le norme del Codice di Autoregolamentazione (richiamato espressamente dall’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 177 del 2005, nella formulazione all’epoca vigente) impongono, in positivo, alle imprese televisive;essendosi in presenza di precetti rispetto ai quali la disposizione primaria commina le relative sanzioni;
- il par.