Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-09, n. 202102001

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-09, n. 202102001
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102001
Data del deposito : 9 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2021

N. 02001/2021REG.PROV.COLL.

N. 03454/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3454 del 2020, proposto da
Karisma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L A e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Anteo S.p.A., Apuania Cineservice S.r.l., Cineclub Associazione di Promozione Sociale, Cinema Moderno 2017 S.r.l.S, Cinema Teatro Pierrot S.r.l., Cinema Valle dell'Esaro S.r.l.S, Cinematografia Toscana Sud S.r.l., Cinetar S.r.l., Circuito Cinema S.r.l., Coges S.p.A., Eden Societa' Cooperativa, Greenwich S.r.l., Immobilgest R.E. S.r.l., Jolly Cinematografica S.r.l., Magic Light Beam S.r.l., Mcdf S.r.l., Novicinema S.r.l., Omniacine di Castello Giuseppe, Politeama Italia S.r.l., Rosso Stefano, Thalia S.r.l., Uci Nord Est S.r.l., Vic S.r.l., Emiro Cinema S.r.l., Parrocchia San Giovanni Cadidavid, Cinema Teatro Imperiale di Lavarini Lorenzo S.a.s., Cineprai S.n.c. di Adriano Gladys Battaglia &
C., Civico 69 S.r.l., Mmrcinema S.r.l., Associazione Piccolo Cinema America, Modernissimo S.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) n. 03723/2020, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. F D L nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020, svoltasi ai sensi dell’art. 25 Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Ricorrendo dinnanzi a questo Consiglio, la società Karisma SrL ha appellato la sentenza n. 3723 del 30.3.2020, con cui il Tar Lazio ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento dei provvedimenti relativi all’erogazione dei contributi per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui al DPCM del 4.08.2017, nella parte in cui la società ricorrente non è stata ammessa al contributo per la linea di intervento relativa alla riattivazione di sale chiuse o dismesse.

In particolare, secondo quanto dedotto in appello:

- con DPCM del 4.8.2017, recante “Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali”, sono state definite le norme applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, previsto dalla L. n. 220 del 2016;

- la ricorrente ha presentato entro i termini prescritti la domanda di contributo per la linea di intervento A (relativa alla riattivazione delle sale cinematografiche chiuse o dismesse);

- nel corso dell’istruttoria l’Amministrazione ha chiesto un’integrazione documentale, mediante l’invio delle fatture di inizio lavori per la ristrutturazione della sala cinematografica oggetto della domanda di contributo;

- l’istante ha provveduto ad integrare la documentazione in atti, inviando le fatture relative ai costi sostenuti per l’avvio del cantiere (consumo di energia elettrica in cantiere, nonché esecuzione di opere di carpenteria e fornitura di materiali per l’edilizia occorrenti per la perimetrazione del cantiere);

- l’Amministrazione ha, quindi, provveduto alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi per le singole linee di intervento, non comprendendo la ricorrente tra i soggetti beneficiari del contributo de quo , in assenza di qualsivoglia comunicazione preventiva inviata alla Karisma SrL;

- la ricorrente, pertanto, ha chiesto l’ostensione della documentazione relativa alla procedura concessoria in parola, presentando apposita domanda di accesso, al tempo negata dall’Amministrazione, occorrendo attendere la pubblicazione del decreto definitivo di finanziamento;

- la Karisma SrL ha, dunque, proposto ricorso dinnanzi al Tar Lazio avvero la mancata ammissione al contributo, chiedendo, altresì, la condanna del Ministero intimato all’esibizione della documentazione afferente all’attività valutativa svolta sulla richiesta di contributo;

- il giudice di primo grado ha ordinato all’Amministrazione di depositare tutti gli atti del procedimento inerente i provvedimenti impugnati;

- il Ministero ha depositato una relazione in ordine alle ragioni della mancata ammissione dell’odierna appellante al contributo de quo ;

- la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la relazione ministeriale, deducendo sia l’inammissibile integrazione giudiziale della motivazione, sia comunque la violazione della normativa regolante la procedura selettiva in parola, avendo erroneamente assunto il Ministero a base della propria decisione l’avvio dell’investimento in un momento antecedente rispetto alle date di avvio ed ultimazione prescritte dal DPCM di riferimento;

- in pendenza del giudizio l’Amministrazione ha pubblicato l’elenco definitivo dei soggetti ammessi al contributo de quo , censurato dal ricorrente con successivi motivi aggiunti;

- il primo giudice ha rigettato i motivi di ricorso, ritenendo che la Karisma SrL non presentasse i requisiti di ammissione al contributo per cui è causa e che l’Amministrazione non fosse incorsa in violazioni procedimentali in danno della ricorrente.

2. In particolare, alla stregua di quanto emergente dalla sentenza gravata, il Tar ha rilevato che:

- l’atto pubblicato sul sito dell’amministrazione in data 16.05.2017, recante l’elenco delle imprese beneficiarie dei contributi per le linee di intervento di cui al D.P.C.M. del 4.08.2017, non necessitava di essere preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di un elenco dei soggetti aventi i requisiti per accedere al beneficio a cui dovevano necessariamente fare seguito i provvedimenti finali;

- in ogni caso, trattandosi di un procedimento iniziato a istanza di parte e basato su requisiti preventivamente dettagliati da parte del D.P.C.M., la discrezionalità esercitabile da parte dell’amministrazione risultava particolarmente limitata alla verifica dell’esistenza dei requisiti prescritti a monte dalle disposizioni di legge e di D.P.C.M;

- la domanda di contributo era stata correttamente ritenuta inammissibile dal Ministero, in quanto dalla documentazione fornita dalla ricorrente (anche a seguito di richiesta di chiarimenti del 23/4/2018 da parte del MIBACT) emergeva che il preventivo dei lavori depositato recava la data del 27/11/2016 e quindi era anteriore rispetto al 1/1/2017 (data di entrata in vigore della legge n. 220 dei 2016 e dalla quale potevano avere inizio i lavori);
inoltre, a seguito di specifica richiesta di documentazione da parte della stessa Direzione Generale, in data 23 aprile 2018 (successiva al termine dichiarato di fine lavori), la ricorrente non aveva inviato alcuna fattura, limitandosi a trasmettere la copia di un solo bonifico bancario di 6.100 euro a favore di una ditta di serramenti, a fronte di un investimento dichiarato di oltre 2 milioni di euro;

- non sussisteva alcuna violazione dell’art. 6 L. n. 241/90 in materia di soccorso istruttorio, in quanto l’Amministrazione aveva richiesto l’integrazione dei documenti relativi all’inizio dei lavori prima di procedere alla definizione dell’istruttoria, nonché le argomentazioni addotte nei motivi aggiunti circa il piano degli investimenti e l’inizio dei lavori non apparivano idonee a superare le contestazioni di cui alla relazione dell’amministrazione;

- non sussisteva alcuna illegittima integrazione postuma della motivazione del provvedimento, tenuto conto che, in base all’articolo 21 octies della Legge 241/1990, il giudice può valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e non annullare l’atto nel caso in cui le violazione formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo;
il che si verificava nella specie, in quanto era risultato in giudizio che quanto prodotto dalla ricorrente non rispondeva, nella sostanza e al di là di vizi formali del procedimento seguito, ai requisiti del sopra citato D.P.C.M;

- la ricorrente non risultava interessata a denunciare il trasferimento delle risorse da una ad altra linea di intervento prima della definitiva approvazione del decreto finale di finanziamento e quindi ancor prima di concludere con un provvedimento finale l’iter procedimentale di che trattasi, tenuto conto che la domanda avanzata dal ricorrente non risultava meritevole di essere finanziata.

3. La ricorrente in primo grado ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tar, censurandone l’erroneità con l’articolazione di un unico complesso motivo di impugnazione, rubricato “ erroneità della sentenza n. 3723/2020 resa dal Tar Lazio sez.II quater sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 e 10bis della legge n. 241/90 e succ mod – violazione delle garanzie partecipative al procedimento amministrativo violazione e falsa applicazione del d.p.c.m del 4.08.2017 – violazione e falsa applicazione della legge 220/2016 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione – arbitrio illogicita’ – ingiustizia manifesta ”.

L’appellante ha, altresì, avanzato domanda cautelare, allegando il rischio di perdere la possibilità di accedere al contributo, posto che nelle more del giudizio di merito detto iter di finanziamento sarebbe stato certamente definito.

4. La Sezione con ordinanza n. 3834 del 30.6.2020 ha accolto la domanda cautelare, disponendo che la somma corrispondente al contributo in ipotesi spettante all’appellante dovesse essere accantonata dall’Amministrazione e non attribuita, al fine di mantenere la capienza necessaria per la sua eventuale corresponsione in favore della parte ricorrente;
nonché, rilevato il mancato perfezionamento della notificazione dell’appello nei confronti della società Modernissimo SrL, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di detta società entro il termine perentorio di trenta giorni.

5. Con deposito del 1° luglio 2020 l’appellante ha prodotto la copia dell’atto di appello e dell’ordinanza n. 3834/20 spediti per la notifica nei confronti della società Modernissimo SrL;
in data 9 luglio 2020 l’appellante ha prodotto l’avviso di ricevimento attestante il perfezionamento della notificazione nei confronti della medesima società Modernissimo SrL.

6. Il Ministero intimato ha controdedotto rispetto ai motivi di appello mediante il deposito di memoria difensiva in data 9 novembre 2020.

7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza del 10 dicembre 2020.

8. Con un unico articolato motivo di impugnazione la Karisma SrL censura le rationes decidendi a sostegno della sentenza di prime cure, rilevandone l’erroneità, per non avere riscontrato la sussistenza di violazioni procedimentali in danno della ricorrente e per avere escluso la sussistenza dei presupposti di ammissione al contributo per cui è causa.

In particolare, secondo quanto dedotto dall’appellante, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, l’Amministrazione statale:

- oltre a non avere comunicato alcunché circa le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di finanziamento, si era limitata a pubblicare un elenco dei soggetti ammessi, omettendo di esternare qualsivoglia motivazione atta a dar conto dell’iter logico giuridico posto a base della selezione effettuata;

- aveva erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti di ammissione della ricorrente al contributo sulla base di un’errata interpretazione della normativa di riferimento e di una scorretta valutazione della documentazione prodotta dall’istante in sede procedimentale.

Sotto tale ultimo profilo, difatti, la ricorrente allega di avere prodotto un preventivo dei lavori da cui emergeva che la data di inizio lavori risultava fissata per il giorno 27.2.2017 e, dunque, in un periodo temporale utilmente valutabile ai fini dell’ammissione al contributo (previsto, infatti, per le iniziative avviate a far data dal 1° gennaio 2017);
né avrebbe potuto valorizzarsi la data di redazione del preventivo - elemento del tutto irrilevante, facendosi questione di un “atto che si riferisce necessariamente ad attività da eseguire in un momento successivo” (pag. 13 appello) -, in quanto la normativa di riferimento risultava ancorata alla sola data di avvio dell’iniziativa.

L’avvio dell’iniziativa in data 27.2.2017 risultava avvalorato dalla data di comunicazione di inizio di attività effettuata nella specie in data 27.2.2017, in sintonia con quanto disposto dalla L. n. 220 del 2016.

Peraltro, risultava possibile desumere la data di inizio dell’investimento alternativamente dal preventivo dei lavori effettuato da un tecnico abilitato, dalla prima fattura o dall’ordinativo di dotazioni tecnologiche e impiantistiche o arredi di cui alla tabella 1 allegata al

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi