Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-21, n. 202301781

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-21, n. 202301781
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301781
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2023

N. 01781/2023REG.PROV.COLL.

N. 01485/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2022, proposto da
Civis s.p.a. in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Rangers s.r.l. e Vedetta 2 Mondiapol s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati D G e C M, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

contro

Fondazione La Biennale di Venezia, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati A P, V Z e D R, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

nei confronti

Raiders s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Anelli, Mauro Ferruzzi, Chiara Pesce e Mario Barioli, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00265/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione La Biennale di Venezia e di Raiders s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati D G, A P e Chiara Pesce;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con bando pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 19 febbraio 2021 la Fondazione La Biennale di Venezia indiceva una procedura di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del “ Servizio di sorveglianza armata per le manifestazioni organizzate dalla Fondazione La Biennale di Venezia nel biennio 2021 – 2022 ”, con importo a base di gara di € 1.606.796,40 oltre Iva.

1.1. Alla procedura di gara prendevano parte quattro operatori economici, tra i quali v’erano il r.t.i. – raggruppamento temporaneo di imprese composto da Civis s.p.a. quale mandataria e da Rangers s.r.l. e Vedetta 2 Mondialpol s.p.a. come mandanti, e Raiders s.r.l..

Quest’ultima stipulava un contratto di avvalimento con la Società Metronotte Italia s.r.l. per integrare i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 7 e 8 del disciplinare di gara concernenti: - il “ fatturato medio riferito all’attività specifica oggetto di gara, ovvero il servizio di sorveglianza armata realizzato negli ultimi tre esercizi (2018 – 2019 – 2020) per l’importo a base di gara, ovvero € 1.606.796,40 ”;
- “ l’esecuzione negli ultimi tre esercizi (2018 – 2019 – 2020), per ciascun anno, di una media di almeno due servizi della stessa tipologia di quelli messi a gara ”.

1.2. All’esito delle operazioni di gara, Raiders s.r.l. risultava prima graduata con 86,5 punti, secondo era il r.t.i. Civis con 80,65 punti;
ritenuta congrua l’offerta della prima graduata con provvedimento del 10 giugno 2021 il contratto era definitivamente aggiudicato alla Raiders s.r.l..

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Civis s.p.a. impugnava il provvedimento di aggiudicazione sulla base di quatto motivi di ricorso con i quali contestava:

- la validità dell'offerta di Raiders s.r.l. per nullità del contratto di avvalimento in quanto indeterminato e generico, non essendo specificate le risorse e i mezzi messi a disposizione, nonché mancante dell'impegno dell'ausiliaria ad assumere un ruolo esecutivo nello svolgimento del servizio, come pure impreciso circa le obbligazioni di garanzia assunte (non essendo specificato l’importo garantito, né previsto l’obbligo per l’ausiliaria di fornire le risorse finanziarie per eseguire correttamente la prestazione all’ausiliata in caso di necessità);

- il provvedimento di aggiudicazione per mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 in capo alla società

PSS

Vigilanza, concedente in affitto il ramo di azienda a Raiders s.r.l.;

- la decisione della Commissione giudicatrice di assegnare il massimo punteggio di 4 punti all’offerta di Raiders relativamente al criterio A.1.2 “ Modalità di reazione alle eventuali emergenze in termini di tempi di sostituzione del personale in caso di malattia o assenza imprevista ”, pur ritenendo l’impegno di tempi “ immediati ” di intervento “ non realistica ” e “ pari al tempo di reazione più breve proposto dagli altri concorrenti ”, nonché di assegnare 2 punti in relazione al criterio A.1.3. “ Rotazione del personale impiegato nello svolgimento dei servizi di cui all’appalto specifico per una singola manifestazione e per tutta la durata di svolgimento della stessa manifestazione ”, pur avendo ritenuto “ non realistico ” l’impegno a non effettuare alcuna sostituzione per l’intera durata dei servizi in appalto e intesa come impegno “ in termini di lotta all’assenteismo ”;

- ancora l’offerta di Raiders perché ambigua e indeterminata, non essendovi alcuna menzione delle unità di personale impiegato, per essersi limitata ad indicare che avrebbe utilizzato personale part-time, organizzato in base a turni di un massimo di 24 ore settimanale, laddove, invece, in sede di giustificazioni, aveva dichiarato l’impiego di 21 unità di personale armato (giustificativi del 26 aprile 2021) e successivamente, 191 guardie particolari giurate (GPG) e 45 guardie non armate;

- nuovamente l’offerta di Raiders perché non sostenibile, avendo sottostimato i costi necessari ad eseguire il servizio relativamente alla “Formazione del personale”, alle “Migliorie”, ai costi sensibili di sicurezza, al costo sensibile relativo alla mandopera.

2.1. Resistenti la Fondazione La Biennale di Venezia e la controinteressata Raiders s.r.l., il giudice di primo grado, con la sentenza del 10 febbraio 2022, n. 265, respingeva il ricorso.

Il tribunale riteneva infondati:

- il primo motivo, in quanto nel contratto di avvalimento concluso da Raiders per integrare il requisito economico – finanziario e tecnico – professionale, l’ausiliaria Metronotte non s’era limitata ad obbligarsi a mettere genericamente a disposizione della concorrente i requisiti necessari, ma aveva dato corpo all’impegno assunto precisando il proprio ruolo nella fase esecutiva;

- il secondo motivo, poiché la stazione appaltante, al fine di verificare il possesso dei requisiti generali in capo a

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