Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-02-12, n. 201800871
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Pubblicato il 12/02/2018
N. 00871/2018REG.PROV.COLL.
N. 03345/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per revocazione n. 3345 del 2012, proposto dalla signora S M, rappresentato e difeso dagli avvocati P S e A G, con domicilio eletto presso lo studio A G in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 11;
contro
Il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), in persona del legale rappresentante
pro
tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Mancini, n. 4, Sc. F;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6486/2011, resa tra le parti;
Visti il ricorso per revocazione ed i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio del C.O.N.I., depositata in data 13 giugno 2012;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 11 gennaio 2018 il pres. L M e udito l’avvocato A G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Con un ricorso proposto al TAR per la Toscana, la ricorrente ha chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercorrente con il C.O.N.I., in una posizione corrispondente alla sesta qualifica funzionale.
§ 2. Con la sentenza n. 226 del 2007, il TAR ha rilevato un rapporto di lavoro disciplinato dall’art. 2126 del codice civile ed ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa.
§ 3. In accoglimento dell’appello del C.O.N.I., con la sentenza n. 1044 del 2008 questa Sezione ha riformato la sentenza del TAR, quanto alla statuizione riguardante il pagamento alle differenze stipendiali.
§ 4. Con il ricorso n. 2573 del 2009, l’interessata ha impugnato per revocazione la sentenza di questa Sezione n. 1044 del 2008, lamentando un errore di fatto disciplinato dall’art. 395, n. 4, del c.p.c. e deducendo che non sarebbero state valutate le risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio, a suo tempo disposta dal Tribunale civile di Livorno.
§ 5. Con la sentenza n. 6486 del 2011, questa Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che la sentenza impugnata ha valutato le risultanze processuali, senza incorrere in un errore di fatto.
§ 6. Con il ricorso n. 3345 del 2012, l’interessata ha impugnato per revocazione anche la sentenza n. 6486 del 2011, rilevando che:
quanto alla ammissibilità della impugnazione, rileverebbero tra l’altro i principi affermati dalla sentenza della Sez. V di questo Consiglio n. 219 del 1996;
la sentenza n. 6486 del 2011 sarebbe a sua volta viziata da un errore di fatto disciplinato dall’art. 395, n. 4, del c.p.c. poiché sotto il profilo processuale avrebbe dovuto attribuire decisivo rilievo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, a suo tempo disposta dal Tribunale civile di Livorno.
Il C.O.N.I. si è costituito in giudizio ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
§ 7. Ritiene la Sezione che il ricorso in esame vada dichiarato inammissibile.
§ 7.1. L’art. 107 del codice del processo amministrativo al comma 2 dispone che < la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione >.
Tale disposizione ha sostanzialmente riprodotto la regola prevista dall’art. 403 del c.p.c. (per la quale < non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione >) e dal previgente art. 86 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (per il quale < la domanda di revocazione non è ammessa contro la decisione pronunciata in sede di revocazione >.
§ 7.2. Si possono dunque richiamare i principi enunciati da questo Consiglio con la sentenza della Sez. V, 19 febbraio 1996, n. 219, per la quale:
il divieto di impugnare per revocazione una decisione che si è pronunciata su un ricorso per revocazione si giustifica perché l’ordinamento intende < evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni (spesso pretestuose), che impediscano la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia >;
il medesimo divieto non si applica unicamente quando la domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile < per ragioni formali >insussistenti, che abbiano precluso il suo esame, cioè quando la stessa statuizione di inammissibilità si sia basata su un errore di fatto (ad es., quando il ricorso per revocazione sia stato dichiarato erroneamente inammissibile per irritualità della sua notifica, come nel caso deciso dalla medesima sentenza n. 219 del 1996).
§ 7.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata in questa sede, n. 6486 del 2011, ha diffusamente esaminato il contenuto del ricorso per revocazione allora proposto ed ha escluso che la ratio decidendi della precedente sentenza n. 1044 del 2008 si sia basata su un errore di fatto.
Con il ricorso in esame, la ricorrente – ancora una volta – mira a far rivalutare le risultanze processuali già oggetto di esame delle precedenti sentenze n. 1044 del 2008 e n. 6486 del 2011, ciò che è precluso dal sopra riportato art. 107, comma 2, del codice del processo amministrativo.
§ 8. Per le ragioni che precedono, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari della presente fase del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.