Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-08-02, n. 201802010
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Numero 02010/2018 e data 02/08/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 luglio 2018
NUMERO AFFARE 01082/2018
OGGETTO:
Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro il Ministero dell'Interno, avverso il provvedimento di dispensa dal servizio.
LA SEZIONE
Vista la nota n. 2943 del 28 maggio 2018 con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Dante D'Alessio;
1. La signora -OMISSIS-, già -OMISSIS-, ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il decreto, -OMISSIS-
2. La vicenda che ha portato all’emanazione dell’atto impugnato ha avuto inizio il 1° giugno 2015 quando la ricorrente, -OMISSIS-
La ricorrente, -OMISSIS-. -OMISSIS-.
3. Per tali fatti il Dirigente del Commissariato di P.S.-OMISSIS-redigeva una dettagliata relazione mentre, in data -OMISSIS-, l'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di -OMISSIS- disponeva l'invio della ricorrente alla Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS-, ai fini dell’accertamento dell’idoneità al servizio, con la diagnosi di " -OMISSIS- ".
La Commissione Medica Ospedaliera, con verbale del -OMISSIS- dichiarava l’interessata -OMISSIS-i -OMISSIS- per “ -OMISSIS- ”.
Successivamente la Commissione Medica Ospedaliera, con verbale del -OMISSIS-, dichiarava l’interessata ancora -OMISSIS-, “ -OMISSIS- ”.
L’interessata veniva poi ancora -OMISSIS- -OMISSIS-, con verbali in data -OMISSIS-.
Infine la Commissione Medica Ospedaliera, all’esito degli ulteriori accertamenti compiuti e dopo 382 giorni di malattia, con verbale del -OMISSIS-“ -OMISSIS-, in modo assoluto. Si ulteriormente impiegabile solo in altre Amministrazioni dello Stato, in compiti che non lo espongano a -OMISSIS- " in quanto affetta da “ -OMISSIS- ”.
4. Avverso il predetto giudizio medico-legale la ricorrente presentava ricorso alla Commissione Medica di 2^ istanza di Roma. Il procedimento veniva tuttavia archiviato in quanto nonostante fosse stata più volte convocata, la ricorrente non si presentava dinanzi all'organo sanitario militare (il 10 ottobre, il 10 novembre e il 19 dicembre 2016).
In conseguenza, in data 16 gennaio 2017, è stata avviata nei suoi confronti la procedura per la dispensa dal servizio -OMISSIS-e le è stato comunicato che aveva facoltà di presentare domanda di transito in altre Amministrazioni della Stato ai sensi del d.P.R. n. 339 del 1982.
5. Con nota in data 4 febbraio 2017 l’interessata chiedeva nuovamente di essere sottoposta a visita medica presso la Commissione di 2^ istanza di Roma ma la Commissione, il 1° marzo 2017, riteneva di non poter accogliere la domanda.
6. Sulla base di tali atti, considerato che la ricorrente era stata dichiarata “ -OMISSIS-, in modo assoluto ”, che la stessa aveva superato il periodo -OMISSIS-, e che la ricorrente non aveva prodotto nei termini domanda di transito in altre Amministrazioni della Stato, ai sensi del d.P.R. 339/1982, l’Amministrazione, con decreto n. -OMISSIS-, ha disposto la sua -OMISSIS-).
7. La signora-OMISSIS-ha impugnato tale determinazione, con gli atti presupposti, ritenendola illegittima per diversi profili, ma il suo ricorso è infondato.
A seguito del grave episodio verificatosi presso il Commissariato di P.S. -OMISSIS- Sud il -OMISSIS-, la ricorrente è stata sottoposta a numerose visite specialistiche, dalla competente Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS-, ai fini di una valutazione sulla -OMISSIS-, dopo 382 giorni di assenza per malattia, è stata dichiarata “ -OMISSIS-, in modo assoluto ”.
8. Tale giudizio, espresso dal competente organo tecnico, non può ritenersi illegittimo. Infatti gli accertamenti tecnico discrezionali effettuati dagli organi sanitari a ciò preposti non sono censurabili davanti al giudice amministrativo (e quindi anche con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) se non per errore di fatto o per manifesta irragionevolezza, che nella fattispecie non si ravvisano.
9. Peraltro, come si legge dalla relazione in atti, -OMISSIS-, la Commissione Medica Ospedaliera è pervenuta al giudizio di inidoneità al servizio nella Polizia di Stato della ricorrente avendo rilevato che l’interessata era stata in malattia “ per più di un anno senza sostanziali miglioramenti e, alla data della riforma, l’infermità risultava cronicizzata e stabilizzata ”.
Giustamente la Commissione ha poi osservato che i provvedimenti medico legali concernenti l’idoneità al servizio d’Istituto degli appartenenti ai Corpi di Polizia non possono prescindere da valutazioni in merito al possesso e all’utilizzo di armi da fuoco per i quali è evidentemente controindicata l’idoneità nei casi anche lievi di patologie della sfera psichica che pregiudicherebbero la sicurezza per il militare e per la comunità.
La Commissione ha quindi aggiunto che, nella fattispecie, -OMISSIS-risultava determinata “ -OMISSIS- ”.
10. Peraltro la ricorrente ha reso definitivo l’accertamento compiuto dall’organo di prima istanza non presentandosi, benché ritualmente convocata, presso la Commissione medica di 2^ istanza di Roma il 10 ottobre, il 10 novembre e il 19 dicembre 2016.
11. Gli atti impugnati risultano poi esenti dai vizi formali lamentati, risultando adeguatamente motivati il provvedimento impugnato e gli atti presupposti, e regolarmente sottoscritto, come risulta dagli atti, il verbale della Commissione Medica.
Né risultano violate le regole di partecipazione dell’interessata al procedimento.
Risulta poi, sempre dagli atti, che la Commissione medica ha valutato anche la documentazione sanitaria trasmessa dall’interessata, compresa la certificazione medica rilasciata dalla -OMISSIS-di -OMISSIS-.
12. Non risulta infine che l’interessata abbia proposto, come ben avrebbe potuto, domanda di trasferimento nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art.1 del d.P.R. n. 339 del 1982.
13. In conclusione il provvedimento impugnato risulta esente dalle censure sollevate.