Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-09-10, n. 201805294

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-09-10, n. 201805294
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805294
Data del deposito : 10 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2018

N. 05294/2018REG.PROV.COLL.

N. 05834/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5834 del 2007, proposto da:
S C, rappresentato e difeso dall'avvocato B D M, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Recchia in Roma, corso Trieste, 88;

contro

Comune di San Giorgio a Cremano non costituito in giudizio;
P E, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio eletto presso lo studio Claudia De Curtis in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 142;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 03881/2007, resa tra le parti, concernente il permesso di costruire rilasciato in sanatoria;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati M. Athena Lorizio, su delega di B D M, e Paolo Migliaccio, su delega di E B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Campania (R.G. n. 1668/2006) il sig. E P, proprietario di un appartamento al secondo piano di una palazzina sita in via Matteotti n. 68 nel Comune di San Giorgio a Cremano, impugnava il permesso di costruire in sanatoria n. 14 del 20.12.2005 rilasciato dal Comune stesso in favore del sig. C S, comproprietario dell’appartamento sito al terzo piano della medesima palazzina:

a) ai sensi dell'art. 36 del d.P.R n. 380/01, per lavori eseguiti utili all'adeguamento igienico sanitario e a rendere l'appartamento rispondente alle norme di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5/05/75, art. 7, c. 3 (diversa distribuzione delle tompagnature interne e degli impianti tecnologici per adeguare il locale w.c. alle dimensioni minime di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5/07/75 art. 7 c.3;
chiusura di vani porta e loro apertura in diversa posizione;
realizzazione di controsoffittatura in pannelli in cartongesso nei locali wc ed in prossimità dell'ingresso, posta a quota di mt.2,40 dal pavimento;
rimozione degli infissi esterni e messa in opera di un telaio in ferro avente funzione di ornia e relativa rifinitura degli squarci);

b) ai sensi dell'art.10 del d.P.R n. 380/01, per lavori di completamento (posa in opera di maioliche sulla facciata esterna del balcone con colori e decori in tutto simili a quelli preesistenti;
posa in opera di nuovi infissi esterni con caratteristiche e colori simili a quelli preesistenti;
nonché opere di manutenzione ordinaria come messa in opera di intonaci, infissi interni e tinteggiatura totale dell'immobile).

1.1. In particolare, si premette che l’istanza di permesso di costruire in sanatoria, accolta mediante il rilascio del permesso impugnato, veniva presentata dopo che una d.i.a. del 9.3.2004 ed una seconda denuncia del 6.12.2004 erano state sospese, rispettivamente il 26.3.2004 ed il 15.12.2004, e che, a seguito di un sopralluogo di tecnici comunali e Carabinieri, era stata disposta l'immediata sospensione di lavori e la riduzione in pristino dei luoghi (ord. n. 8 del 31.1.2005).

2. Il T.a.r. Campania – Napoli, sezione III, con la sentenza n. 3881 del 22 marzo 2007, depositata il 17 aprile 2007, accoglieva il ricorso n. 1668 del 2006 proposto da E P contro il Comune di San Giorgio a Cremano e C S, annullando il provvedimento impugnato nella parte in cui rilascia il permesso di costruire in sanatoria per:

a) le opere di “ straordinaria manutenzione ”, “ consistenti nella diversa distribuzione delle tompagnature interne e degli impianti tecnologici del locale w.c., tenuto conto che si sostanziano in «opere e modifiche necessarie (...) per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici» (art. 3, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 380/2001 e art. 6, punto 6.2., delle norme attuative comunali) e nella chiusura di vani porta e loro apertura in diversa posizione, integranti «apertura, chiusura o modificazione delle porte interne», ovvero «demolizioni e ricostruzioni di tramezzi interni, sempreché le opere richieste non comportino modifiche alla situazione planimetrica ad eccezione degli spostamenti e creazione di servizi (bagni cucine)» (art. 6, punto 6.2. delle norme attuative) ”;

b) la “ realizzazione di controsoffittatura in pannelli in cartongesso nei locali wc ed in prossimità dell'ingresso, posta a quota di mt. 2,40 dal pavimento ”, “ tenuto conto che, per come emerge dall'ordinanza di demolizione n. 8 del 31.1.2005 (nonché dalla perizia dell'8.9.2005 depositata dal ricorrente il 10.3.2007), pur avendo essi un'altezza di mq. 2,40 dal pavimento, non integrano controsoffittature in cartongesso (opere di ordinaria manutenzione), ma veri e propri solai-mezzanini (uno dei quali non accessibile) che rientrano tra le opere di straordinaria manutenzione sia ai fini dell'applicazione delle norme attuative comunali che della normativa antisismica ”.

Il T.a.r. aveva infine compensato le spese di lite tra le parti.

3. Con ricorso in appello il sig. C S ha impugnato detta sentenza, chiedendone l’annullamento, mediante la riproposizione delle considerazioni già contenute nella memoria depositata nel primo grado di giudizio e sulla base dei seguenti motivi, sinteticamente riportati:

error in iudicando – errata valutazione della circostanza di causa – motivazione erronea e perplessità – contraddittorietà.

3.1. Con memoria depositata in data 24 settembre 2007 si è costituito in giudizio il sig. E P, opponendosi all’appello e chiedendone il rigetto.

3.2. Le parti si sono infine scambiate brevi memorie di replica.

4. All’udienza del 12 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

5. In via preliminare, in ordine alla ammissibilità della riproposizione da parte dell’appellante delle considerazioni già contenute nella memoria depositata nel primo grado di giudizio, merita accoglimento l’eccezione di parte appellata, in quanto il ricorso d’appello, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., deve necessariamente contenere “ le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata ”.

In questo senso è la consolidata giurisprudenza, secondo cui “ nel giudizio amministrativo costituisce specifico onere dell'appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, atteso che l'appello al Consiglio di Stato non si può limitare a una generica riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal Giudice di primo grado, ma deve contenere una critica obiettiva ai capi di sentenza appellati ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 26 gennaio 2018, n. 570).

5.1. Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità dei motivi di cui alla memoria depositata nel primo grado di giudizio, in questa sede riproposti dall’appellante, con conseguente limitazione dell’esame giudiziale alla censura residua.

6. Nel merito, l’appellante sostiene che il T.a.r. della Campania fonderebbe la propria decisione su un presupposto assolutamente erroneo, consistente nel fatto che, sulla base di quanto previsto nella delibera della G.C. n 979/1998, nel Comune di San Giorgio a Cremano non possano essere rilasciati permessi per opere di straordinaria manutenzione su edifici non ancora condonati.

6.1. Ritiene, infatti, che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la detta delibera della G.C. n 979/1998 risulterebbe abrogata a seguito della approvazione del P.R.G. del Comune di San Giorgio a Cremano (decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Napoli n. 747 del 25 settembre 2001, pubblicato sul BURC del 8.10.01 ), che nella tavola 12 delle Norme di Attuazione (allegato n. 12), specifica all'art. 6 i vari tipi d'intervento come definiti dall'art. 31, lettera a) della legge n. 457/78, senza limitazione su quali edifici operare, ad eccezione di quelli di valore storico - artistico di cui alla legge n. 1089/39, tra i quali il fabbricato de quo non sarebbe compreso.

Inoltre, sostiene che l'art. 4 della suddetta delibera di giunta (secondo il quale la perizia asseverata dal tecnico professionista debba attestare che le opere progettate non interessano parti di edificio abusivamente realizzate e/o soggette a condono edilizio non ancora definito ovvero per le quali è stato espresso il diniego ...) , aveva un mero valore deduttivo e quindi cautelativo, con il solo scopo di non assentire opere di qualsiasi genere per i soli fabbricati per i quali era stato espresso il diniego.

Infine, ad avviso dell’appellante, i lavori richiesti ed assentiti con il permesso di costruire in argomento non rientrerebbero nella categoria delle opere di manutenzione straordinaria, essendo rappresentati per la quasi esclusività da interventi di manutenzione ordinaria, e costituendo per una minima parte opere finalizzate all'eliminazione di uno stato di pericolo e a rendere conforme l'appartamento a quei principi igienico-sanitario di cui al D.M. 05.07.1975 art. 7 co. 3.

6.2. La censura non è meritevole di accoglimento.

6.3. In senso contrario, il Collegio rileva in primo luogo che il citato P.R.G., successivamente entrato in vigore, non ha in alcun modo inciso sulle linee direttive di cui alla delibera di G.M. n. 979/1998, da considerare applicabili alla fattispecie non potendo esse essere ritenute in tal modo abrogate.

Invero, l'art. 12 delle richiamate norme di attuazione individua i vari tipi di intervento come riportati dall'art. 31, lettera a) della l. 457/78, articolo che, alla lettera a), considera solo gli interventi di manutenzione ordinaria (“ Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ”).

6.4. Ne consegue che per le opere assentite in sanatoria restano ferme le limitazioni previste dalla citata delibera di G.M. n. 979/1998, rivelandosi tali interventi, come correttamente statuito dal primo giudice, di manutenzione straordinaria.

6.5. Tale qualificazione, del resto, trova conferma dalle risultanze degli accertamenti effettuati dal perito della Procura della Repubblica di Napoli ing. V D B (perizia tecnica in data 8.9.05, successivamente integrata in data 6.3.06) e non può trovare smentita nelle deduzioni di parte appellante, che si rivelano, sul punto, del tutto generiche ed assertive.

6.6. Peraltro, ai fini della fondatezza dell’appello, non può essere richiamata, come effettuato da parte appellante nella memoria di replica, l’approvazione della delibera di C.C. n. 20 del 31.8.2012, non applicabile alla fattispecie, in ragione del principio della doppia conformità, secondo cui le opere assoggettate a permesso di costruire in sanatoria devono presentare una conformità urbanistica alla disciplina vigente sia al momento dell’esecuzione delle opere che al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

6.7. Rimane pertanto applicabile alla domanda di sanatoria presentata dall'appellante ex art. 36 del d.P.R 380/01, anche in virtù del principio tempus regit actum , unicamente il regime imposto dalla delibera di G.M. n. 14/2005.

7. Da quanto considerato consegue il rigetto dell’appello.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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