Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-05-15, n. 201702253

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-05-15, n. 201702253
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702253
Data del deposito : 15 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2017

N. 02253/2017REG.PROV.COLL.

N. 04955/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4955 del 2015, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, n. 121;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Comune di Firenze, non costituito in giudizio;
Publiacqua s.p.a., non costituita in giudizio;
Consorzio Cooperative Costruzioni, non costituito in giudizio;
“Parco della Musica” s.c.a.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 02422/2015, resa tra le parti, concernente l’interdittiva antimafia


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, -OMISSIS-, l’Avvocato F P e per l’odierno appellato, il Ministero dell’Interno, l’Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante è una impresa che opera nel settore edile eseguendo, ormai da anni, lavori sia in proprio sia quale subappaltatrice.

1.1. Essa ha stipulato un contratto di subappalto con “Parco della Musica” s.c.a.r.l., incaricata dall’a.t.i. aggiudicataria dall’appalto, S.A.C. Società Appalti Costruzioni s.p.a. con I.G.I.T. s.p.a., per la realizzazione del “Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze”, avente ad oggetto i lavori di realizzazione del II stralcio, 1° lotto.

1.2. Con la nota informativa antimafia cat. 12b.16/ANT/AREA I del 13 marzo 2014, prot. n. -OMISSIS-del 14 marzo 2014, il Prefetto di Caserta ha emesso nei confronti della società una informativa antimafia a carico di -OMISSIS- per i rapporti intrattenuti dal suo socio, -OMISSIS-, con esponenti del clan camorristico dei -OMISSIS-.

1.3. Sulla scorta di tale informativa le stazioni appaltanti, Publiacqua s.p.a. e il Comune di Firenze, hanno perciò proceduto, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011, alla revoca delle autorizzazioni al subappalto.

1.4. Anche il Comune di Firenze, al quale era stata richiesta l’autorizzazione per il compimento dei lavori, negava detta autorizzazione.

2. Contro le determinazioni adottate dalle stazioni appaltanti, la presupposta informativa e gli atti posti a supporto di essa la società ha proposto ricorso, anche per motivi aggiunti, avanti al T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.

2.1. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Interno, l’U.T.G. – Prefettura di Caserta e il Comune di Firenze per resistere al ricorso.

2.2. Il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, dopo aver acquisito in via istruttoria, con l’ordinanza n. 2343 del 30 maggio 2014, gli atti posti a base dell’informativa, ha infine respinto il ricorso con la sentenza n. 2422 del 29 aprile 2015.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società interessata, deducendo con un unico articolato motivo la violazione dell’art. 84 del d. lgs. n. 159 del 2011 e l’eccesso di potere, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con annullamento di tutti gli atti gravati con il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado.

3.1. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. – Prefettura di Caserta per resistere all’appello.

3.2. Con l’ordinanza n. 3194 del 16 luglio 2015 il Collegio ha respinto la domanda cautelare articolata dall’appellante.

3.3. Infine, nella pubblica udienza del 27 aprile 2017, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L’appello è infondato e deve essere respinto.

5. Il primo giudice ha ritenuto che le circostanze emerse all’esito delle acquisizioni istruttorie disposte con l’ordinanza n. 2433 del 30 maggio 2014 giustifichino l’esercizio del potere interdittivo da parte dell’autorità prefettizia.

5.1. -OMISSIS-, amministratore della società odierna appellante, è stato infatti segnalato in numerose occasioni in compagnia di soggetti pregiudicati, affiliati o, comunque, contigui all’organizzazione camorristica del clan dei -OMISSIS-, rilevando, in particolare, che egli è stato segnalato per ben 12 volte, dal dicembre 2006 al gennaio 2009, in compagnia di -OMISSIS-, ritenuto elemento di spicco di tale clan.

5.2. Il T.A.R. per la Campania ne ha tratto la conclusione che il numero e la frequenza degli incontri e la conseguente indubbia frequentazione con persone malavitose gravitanti nell’orbita della criminalità organizzata di stampo camorristico siano elementi di fatto bastevoli a ritenere sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa.

5.3. L’appellante osserva, tuttavia, che la determinazione prefettizia si fonda su incontri risalenti nel tempo e, precisamente, avvenuti negli anni tra il 2006 e il 2008 con alcuni soggetti che – come solo successivamente si sarebbe appreso – erano gravati da pregiudizi penali, quali -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-.

5.4. Secondo -OMISSIS- non si comprenderebbe, in altri termini, come la sola circostanza di semplici circostanze e di casuali incontri, avvenuti quasi dieci anni or sono, possa influire e/o in qualche modo incidere sull’attività di impresa della società medesima.

5.5. Sarebbe evidente l’errore nel quale è incorso il primo giudice nel ritenere che tali « impalpabili circostanze » (p. 5 del ricorso) possano avere anche una pur minima rilevanza ai fini preventivi antimafia, attesa la sporadicità e, comunque, la lontananza nel tempo di tali frequentazioni.

5.6. Peraltro, osserva ancora l’appellante (pp.

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