Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-01-28, n. 201900700

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-01-28, n. 201900700
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900700
Data del deposito : 28 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2019

N. 00700/2019REG.PROV.COLL.

N. 05159/2018 REG.RIC.

N. 05621/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5159 del 2018, proposto dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

contro

Q L, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 6

nei confronti

C M e G A, non costituiti in giudizio



sul ricorso numero di registro generale 5621 del 2018, proposto dal dott. Q L, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 6

contro

Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti

C M e G A, non costituiti in giudizio

per la riforma, in entrambi i ricorsi, della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione I, n. 1731/2018


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e del dott. Q L;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. C C e uditi per le parti l’avvocato M C e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio e recante il n. 2829/2016 il dottor Q L - magistrato della Corte dei Conti all’epoca in servizio presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria e in assegnazione aggiuntiva presso la Procura regionale per l’Emilia-Romagna quale Vice Procuratore regionale - chiedeva l’annullamento degli atti e dei provvedimenti concernenti gli esiti della procedura concorsuale con la quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti (d’ora in poi: ‘il CPCC’ o ‘il Consiglio’), nell’assegnare delle funzioni di Procuratore Regionale in sei diversi Uffici, nello specifico aveva assegnato quelle per la Liguria e il Piemonte, rispettivamente, ai magistrati C M e G A.

L’odierno appellante lamentava dunque sotto diversi aspetti che la mancata attribuzione in proprio favore dei richiamati Uffici direttivi avrebbe concretato plurime violazioni di legge.

Con la sentenza n. 1731/2018, oggetto del presente appello, il Tribunale amministrativo ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso per la parte in cui si era contestata l’attribuzione dell’incarico relativo alla Procura regionale per il Piemonte (stante la mancata, tempestiva notifica all’assegnatario dott. A) e ha accolto il ricorso stesso (ma ai soli fini della rivalutazione dei candidati) per ciò che riguarda la Procura regionale della Liguria.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti (appello n. 5159/2018) il quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:

1) Error in iudicando per errata interpretazione ed applicazione delle delibere del CdP n. 83/2012 e 74/2014 – Erronea motivazione della sentenza relativamente al contenuto della valutazione e della motivazione dell’impugnato provvedimento;

2) Sul criterio di valutazione indicato dal T.A.R. per il nuovo esercizio del potere amministrativo.

Nell’ambito di tale ricorso si è costituito in giudizio il dott. L il quale ha concluso nel senso dell’infondatezza dell’appello.

La sentenza 1731/2018 è stata altresì impugnata in appello dal dott. L (appello n. 5621/2018) il quale ne ha chiesto la riforma in ordine alla declaratoria di irricevibilità dell’impugnativa relativa all’attribuzione del posto di funzione inerente la Procura regionale del Piemonte.

Nel merito il dott. L ha riproposto i motivi di impugnativa già articolati in primo grado e non esaminati dal Tribunale amministrativo in ragione della rilevata tardività del ricorso.

Il dott. L ha in particolare proposto il seguente motivo di impugnativa:

1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 41 e 44 del cod. proc. amm. per avere illegittimamente il primo Giudice: - ritenuto inesistente la notificazione del ricorso al controinteressato A;
- ritenuto inescusabile l’errore della notifica;
- ritenuto irrilevante la mancata comunicazione da parte della Corte dei conti dell’indirizzo effettivo del controinteressato;
- accolto un’eccezione di nullità formulata dalla parte che vi ha dato causa;

Stante l’effetto devolutivo dell’appello il dott. L ha altresì riproposto i motivi di ricorso già articolati in primo grado e dichiarati assorbiti dal T.A.R. in ragione della ritenuta tardività dell’impugnativa.

Nel merito, il dott. L ha riproposto i seguenti motivi:

- Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e deliberazione n. 83/CP/2012 e s.m. – Violazione e/o falsa applicazione della deliberazione n. 74/2014 – Violazione del bando/interpello di cui alla delibera 6307/CP/2015 – Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 – Difetto d motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, omessa istruttoria e sviamento;

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97, Cost., delle deliberazioni del CdP n. 83/2012, n. 74/2014 e 54/2015 –Attribuzione del punteggio discrezionale in materia arbitraria ed irragionevole rispetto ai criteri generali di cui alle deliberazioni numm. 74/2014 e 54/2015 – Mancata comparazione – Difetto di motivazione nei giudizi di attribuzione del punteggio discrezionale;

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51, 97, 98 e 106, Cost. – Violazione e falsa applicazione della l. 241/1990 – Violazione del principio di trasparenza;

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 106, Cost. e della l. 241/1990 - Lesione del principio di trasparenza, violazione e falsa applicazione della deliberazione del CdP n. 25/2012 recante “Organizzazione del Consiglio di Presidenza”, con riferimento alla “segretezza” delle sedute del Consiglio di Presidenza nelle quali è stata decisa la procedura concorsuale – Violazione e falsa applicazione della legge n. 1345/1961;

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97, Cost., dell’art. 13 della l. 1345/1961, delle deliberazioni del CdP n. 83/2012, 74/2014 e 54/2015 – Mancato utilizzo delle fonti di conoscenza di cui alla delibera n. 74/2014 (primo motivo aggiunto nel giudizio di primo grado);

- Illegittimità della procedura per carenza del metodo comparativo (secondo motivo aggiunto);

- Illegittimità della procedura conseguente a mancata rilevazione dei dati statistici di produttività di ciascun concorrente (terzo motivo aggiunto).

Nell’ambito del ricorso n. 5621/2018 si è costituito in giudizio il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2018 i due ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello n. 5159/2018 proposto dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti averso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Magistrato dott. L, è stato disposto l’annullamento degli esiti della procedura di assegnazione di alcuni posti di funzione direttiva (con particolare riguardo a quello di Procuratore regionale per la Liguria).

Giunge altresì in decisione il ricorso in appello n. 5621/2018 proposto dallo stesso dott. L avverso il capo della sentenza con cui è stato dichiarato irricevibile il medesimo ricorso in relazione agli esiti della procedura in parola per ciò che riguarda l’assegnazione del posto di Procuratore regionale per il Piemonte.

2. Deve in primo luogo essere disposta la riunione dei due ricorsi per avere gli stessi ad oggetto l’impugnativa della medesima sentenza (articolo 96 del cod. proc. amm.).

3. Il Collegio ritiene di prendere le mosse dall’esame del ricorso n. 5159/2018 con il quale – come si è anticipato in narrativa – il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (CPCdC) ha chiesto la riforma della sentenza n. 1731/2018 per la parte in cui ha annullato gli atti di conferimento dell’incarico per cui è causa in relazione alla Procura regionale della Liguria.

Con il primo motivo di appello il CPCdC lamenta che il primo Giudice avrebbe fondato la propria decisione su un’errata interpretazione ed applicazione delle delibere dello stesso Consiglio di Presidenza numm. 83/2012 e 74/2014 che disciplinano in via generale il conferimento degli incarichi del genere di quelli per cui è causa.

Il primo Giudice avrebbe altresì erroneamente statuito in ordine al contenuto della valutazione e della motivazione dell’impugnato provvedimento, non tenendo altresì contro dei consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla materia dell’attribuzione degli incarichi direttivi in ambito magistratuale.

3.1. Il motivo è infondato.

3.1.1. Si osserva in primo luogo che è infondata la tesi volta a sottrarre in radice i giudizi comparativi presupposti all’assegnazione di uffici direttivi in ambito magistratuale al generale obbligo di motivazione dei provvedimenti sancito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Le valutazioni sottostanti all’attribuzione di uffici direttivi di magistratura costituiscono elemento essenziale di questi ultimi e partecipano pertanto della relativa natura di provvedimenti amministrativi, e precisamente di determinazioni autoritative adottate nell’ambito di un comparto del pubblico impiego sottratto alla privatizzazione quale quello composto dai magistrati contabili (in tal senso l’articolo 3, comma 1 del c.d. Testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

La tesi dell’integrale sottrazione delle richiamate valutazioni al vaglio giurisdizionale, laddove accolta, condurrebbe all’inammissibile conseguenza di escludere qualsiasi tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti di assegnazione di uffici direttivi di magistratura e, se intesa in senso più ampio (come proposto dalla stessa appellante), condurrebbe altresì all’inammissibile effetto di escludere dal richiamato vaglio qualsiasi attività di valutazione dei titoli e delle prove svolte in concorsi pubblici o delle offerte presentate nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.

La medesima tesi si porrebbe peraltro in contrasto con l’ordinamento di settore della magistratura contabile, con specifico riguardo al criterio di valutazione per il quale il Tribunale amministrativo ha giudicato fondate le censure di carenza di motivazione dedotte dal dottor L.

Infatti, secondo la citata delibera n. 83/CP/2012 nella « valutazione discrezionale » di cui all’art. 7, lett. c), si richiede un « giudizio motivato, per il posto (…) da assegnare », sulla base della « di una valutazione di prevalenza della particolare attitudine alle funzioni da assegnare, desumibile dall’insieme delle doti culturali e dalla natura e varietà delle attività svolte e degli incarichi ricoperti ». E’ dunque lo stesso organo di autogoverno della magistratura contabile odierno appellante ad essersi autovincolato in via generale a fornire nei confronti dei candidati all’ufficio direttivo da assegnare una valutazione espressa attraverso un giudizio comparativo sorretto da motivazione specifica e condotto sulla base dei profili attitudinali ivi elencati.

3.1.2. Del pari infondata, sempre a termini della delibera in esame, è la pretesa per cui la comparazione fra i diversi Magistrati aspiranti a un incarico direttivo, per la sua natura di giudizio ampiamente discrezionale, si potrebbe limitare alla sola esternazione del punteggio attribuito in base ai curricula professionali esaminati dall’organo di autogoverno.

Si osserva al riguardo che il tenore del più volte richiamato articolo 7, lett. c), della delibera n. 83/CP/2012 depone invece nel diverso senso di assoggettare tali valutazioni a un obbligo di motivazione specifica della « valutazione discrezionale » ivi prevista.

E ciò è stato previsto dal Consiglio di presidenza per evidenti esigenze di trasparenza ed imparzialità del giudizio comparativo, funzionali alla selezione del profilo professionale migliore oltre che – come evidenziato dal Giudice di primo grado – di tutela in sede giurisdizionale degli altri magistrati aspiranti.

3.1.3. Né può giungersi a conclusioni diverse da quelle appena divisate in considerazione del carattere non pubblico della seduta consiliare nel corso della quale la valutazione comparativa è stata operata. Il carattere pubblico o meno della seduta attiene infatti alla conoscibilità degli atti in essa adottati da parte dei terzi, ma non certo alle modalità di adozione ed esternazione dei giudizi e più in generale degli atti adottati dal Consiglio di presidenza.

3.1.4. Parimenti infondate risultano le censure riferite nello specifico alle motivazioni che hanno condotto il Tribunale amministrativo ad accogliere le censure di difetto di motivazione formulate dal dott. L.

Nel presente appello l’Organo di autogoverno si sofferma sulla specificità dell’ufficio di Procuratore regionale della Corte dei conti, per la cui attribuzione vigerebbero regole derogatorie rispetto ai comuni criteri di valutazione, coerenti con l’apicalità della funzione.

Si osserva tuttavia al riguardo che la più volte citata delibera consiliare n. 83/CP/2012 (per come modificata con delibera n. 54/CP/2015) richiede per il posto di Procuratore regionale una « professionalità specifica », ricavabile da un’esperienza minima nella funzione [quattro anni, ai sensi della lett. b-1) dell’art. 7], ed attribuisce a ciascun membro dell’organo di autogoverno un punteggio doppio (da 0,75 a 1,50) per la « valutazione discrezionale » [ai sensi della più volte citata lett. c) dell’art. 7].

Le richiamate deduzioni non tengono tuttavia conto del fatto che l’esperienza minima di un quadriennio nelle funzioni costituisce requisito di ammissibilità – per così dire: ‘idoneativo’ - per concorrere all’ufficio di Procuratore regionale (requisito la cui sussistenza non è in discussione nel presente giudizio) e che in ogni caso essa rileva nell’ambito del criterio di valutazione della « professionalità specifica » di cui alla lett. b) del medesimo articolo 7 della delibera n. 83/CP/2012.

In relazione a tale profilo, che ha visto il dott. M prevalere, il dott. L non ha formulato censure.

Il Tribunale ha invece ravvisato criticità in relazione al diverso criterio di valutazione della lett. c) consistente nella « valutazione discrezionale » condotta sulla base delle attitudini sopra evidenziate.

Ai sensi di tale disposizione l’esperienza specifica nella funzione non rileva e, laddove considerata, determinerebbe una duplicazione valutativa, che andrebbe a detrimento dell’esigenza di apprezzare nell’ambito del complessivo giudizio attitudinale riferito, tra l’altro, alla « natura e varietà delle attività svolte e degli incarichi ricoperti », come dallo stesso Consiglio di presidenza previsto nella delibera n. 83/CP/2012.

Su questo decisivo profilo, in relazione al quale il dott. L ha lamentato un’omessa valutazione del proprio curriculum professionale, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti non ha formulato censure puntuali nel presente appello.

3.1.5. Va aggiunto al riguardo che dall’esame delle pertinenti delibere del CPCdC non emerge l’invocata specialità delle procedure per l’assegnazione dei posti di funzione di Procuratore regionale (una specialità che, nella tesi dell’appellante, giungerebbe al punto di rendere prevalente – se non addirittura dirimente –, ai fini del giudizio di prevalenza, il requisito della professionalità specifica nelle funzioni requirenti).

A tacer d’altro la tesi in tal modo proposta finisce per garantire prevalenza ai fini valutativi a un requisito indicato come ‘minimo’ (quello della professionalità specifica protratta per un determinato arco temporale) rispetto a un requisito espressamente indicato quale base valutativa (quello della varietà delle esperienze professionali).

3.1.6. Analoga carenza di deduzioni si registra con riguardo alla motivazione (che secondo l’appellante sarebbe tautologica e sostanzialmente riproduttiva del testo dell’articolo 7, comma c)), attraverso il quale l’organo di autogoverno ha attribuito la prevalenza al controinteressato dott. M.

Sul punto va precisato che il maggior punteggio attribuito a ciascun membro del Consiglio di presidenza per la valutazione discrezionale di cui alla disposizione da ultimo richiamata nel caso di assegnazione della funzione di Procuratore regionale (da 0,75 a 1,50, come sopra precisato) non comporta alcun esonero dall’obbligo di supportare la più ampia forbice valutativa a disposizione della specifica motivazione (« giudizio motivato ») richiesta dal medesimo articolo 7, comma c).

In particolare, il punteggio attribuito a ciascun candidato deve costituire – in base a consolidati princìpi - l’espressione del giudizio di prevalenza sotto il profilo attitudinale per il posto a concorso in relazione alle doti culturali e alla natura e varietà delle attività svolte e degli incarichi ricoperti dal magistrato contabile. Pertanto per esso la motivazione su tali elementi valutativi è indispensabile ai fini della ricostruzione del giudizio discrezionale espresso.

Sotto tale aspetto, dal semplice esame della delibera impugnata in primo grado emerge la correttezza della deduzione svolta dal primo Giudice, secondo cui il giudizio di prevalenza espresso in favore del dott. M sarebbe risultato in concreto immotivato e sarebbe stato supportato, di fatto, dalla pura e semplice riproduzione – pressoché testuale – della più volte richiamata previsione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) della Delibera n. 83/2012 (nel testo ratione temporis vigente).

3.1.7. Per quanto riguarda, poi, il carattere solo « tendenziale » della valorizzazione della varietà delle esperienze nei diversi settori di operatività della Corte dei conti ( rectius : aree, ai sensi dell’art. 6 della delibera n. 83/CP/2012), è sufficiente il richiamo alla lett. c) dell’art. 7, applicabile anche alle procedure concorsuali per l’assegnazione degli uffici di Procuratore regionale, sia pure con il correttivo dato dal maggior punteggio individuale a disposizione di ciascun membro del Consiglio di presidenza, per smentire gli assunti dell’organo di autogoverno appellante.

Ma anche a voler riconoscere (contro la lettera della più volte richiamata delibera n. 83/CP/2012) il carattere solo tendenziale del criterio della “ natura e varietà delle attività svolte e degli incarichi ricoperti ”, risulterebbe comunque incongrua la motivazione posta a fondamento del giudizio di preferenza per il dott. M.

Dall’esame degli atti di causa emerge infatti che il CPCdC ha riconosciuto rilievo di fatto centrale al maggior punteggio di professionalità specifica il quale si pone – in qualche misura – in controtendenza rispetto al concomitante, richiamato criterio della “ natura e varietà delle attività svolte e degli incarichi ricoperti ”.

3.2. Il primo motivo di appello deve dunque essere respinto.

4. Con il secondo motivo di appello il CPCdC contesta la sentenza del T.A.R. del Lazio in oggetto nella parte relativa al dichiarato obbligo di riesaminare le posizioni dell’appellante e del dott. M. L’appellante contesta in particolare il criterio di valutazione che lo stesso sarà stato chiamato ad applicare in sede di riesercizio del potere amministrativo di valutazione e scelta.

L’appellante osserva in primo luogo al riguardo che le statuizioni rese dal primo Giudice sarebbero viziate per eccesso di potere giurisdizionale in quanto violative del consolidato orientamento che riconosce carattere latamente discrezionale alle valutazioni sottese all’attribuzione di specifici posti di funzione in ambito magistratuale e che osta a un sindacato giudiziale di carattere di fatto sostitutivo in ordine alle medesime valutazioni.

Osserva altresì l’appellante che, nell’indicare le modalità concrete per il riesercizio del richiamato potere di valutazione e scelta, il primo Giudice avrebbe erroneamente interpretato ed applicato il più volte richiamato articolo 7, lettera c) della delibera consiliare n. 83/2012.

4.1. Il motivo è infondato.

4.1.1. Non è in primo luogo condivisibile la censura con cui si è lamentata una pretesa invasione da parte del Tribunale amministrativo nella sfera del merito valutativo riservato all’organo di autogoverno. Al contrario, attraverso l’ordine di rinnovare il giudizio per le parti ritenute affette dai vizi di legittimità accertati il Giudice di primo grado si è attenuto ai limiti della propria giurisdizione, rimettendo per il resto allo stesso Consiglio di presidenza il riesercizio del proprio potere valutativo ai fini dell’attribuzione dell’ufficio direttivo.

Si osserva in particolare che il primo Giudice non ha enucleato alcun criterio valutativo ulteriore e diverso (e quindi, sostitutivo) rispetto a quelli fissati dallo stesso CPCdC, ma si è limitato a raccomandare la puntuale conformazione alle regulae agendi di cui lo stesso Consiglio di Presidenza si è dotato nel corso del tempo.

La pronuncia di primo grado, quindi, è rimasta doverosamente ancorata ai limiti propri della giurisdizione di legittimità in concreto esercitata.

4.1.2. Con riguardo alle ulteriori censure va inoltre ribadito che il maggior punteggio per la « valutazione discrezionale » di cui all’art. 7, comma c), in caso di assegnazione dell’ufficio di Procuratore regionale non sottrare l’organo di autogoverno dagli obblighi di motivazione puntuale del giudizio comparativo così espresso.

5. Il ricorso in appello n. 5159/2018 deve dunque essere respinto.

6. Deve ora essere esaminato il ricorso in appello n. 5621/2018 con il quale – come si è anticipato in narrativa - il dott. L ha impugnato il capo della sentenza con cui è stato dichiarato irricevibile il proprio ricorso di primo grado in relazione agli esiti della procedura valutativa per ciò che riguarda l’assegnazione del posto di Procuratore regionale per il Piemonte.

6.1. Con il primo motivo il dott. L chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti per essere stato il ricorso introduttivo notificato al controinteressato dott. A presso il suo effettivo domicilio di residenza soltanto in data 29 febbraio 2016 ( i.e .: a termini decadenziali ormai scaduti).

Secondo l’appellante il primo Giudice avrebbe erroneamente dichiarato la radicale inesistenza della prima notifica (effettuata al dott. A in data 12 febbraio 2016 presso l’indirizzo in Torino indicato dall’‘agendina’ della Corte dei conti). In particolare, l’erroneità consisterebbe nell’aver ritenuto che l’inesistenza della notifica emergesse dall’assenza di qualunque carattere di ufficialità dei dati contenuti nell’‘agendina’ in parola.

Del pari erroneamente il primo Giudice avrebbe omesso di riconoscere quanto meno il beneficio dell’errore scusabile.

6.1. Il motivo è meritevole di accoglimento in quanto, nelle circostanze date, avrebbe dovuto essere riconosciuto al ricorrente quanto meno il beneficio dell’errore scusabile.

6.1.1. Si osserva in primo luogo che la notifica in contestazione è stata effettuata presso l’indirizzo del dott. A risultante da un documento predisposto dagli uffici della Corte dei conti e che essa è stata effettuata proprio in relazione ad attività relative alla gestione del rapporto lavorativo e dello sviluppo di carriera presso la stessa Corte dei conti.

Ne deriva la conferenza del dato desunto dal ricorrente in primo grado in termini di scusabilità dell’errore e di ragionevolezza dell’affidamento ingenerato da un atto dell’amministrazione di appartenenza.

Si intende con ciò rappresentare che, anche ad ammettere il carattere non ufficiale dei dati contenuti nell’‘agendina’ in parola, il grado di affidamento ingenerato nei suoi destinatari assume particolare pregnanza e conferenza quando tali dati siano utilizzati proprio dagli stessi Magistrati della corte dei conti e in relazione a vicende – anche giudiziarie – scaturite da vicende di servizio.

6.1.2. Si osserva in secondo luogo che l’affidamento circa la correttezza dei dati contenuti nell’agendina in parola (ai richiamati fini della scusabilità dell’errore) risultava rafforzato dagli atti del Segretariato generale della stessa Corte dei conti il quale (secondo quanto documentato dall’appellante) provvede annualmente a diffondere fra i Magistrati una nota circolare finalizzata ad acquisire la notizia della conferma ovvero dalla modifica dei dati contenuti nell’‘agendina’, all’evidente fine di garantire la massima affidabilità della stessa

6.1.3. Milita ancora nel senso della scusabilità dell’iniziale errore nella notifica la circostanza per cui il ricorrente in primo grado, appena avuta notizia della preferenza espressa in favore del dott. A, si sia prontamente attivato (con istanze in data 18 e 31 dicembre 2015) al fine di avere accesso agli atti della procedura, ivi compreso il curriculum e la domanda di partecipazione del dott. A (atti da cui risultava l’effettivo indirizzo di residenza anagrafica).

Risulta tuttavia agli atti che l’istanza di accesso in questione sia stata evasa dall’amministrazione solo dopo un lungo lasso di tempo (e precisamente in data 25 febbraio 2016) e dopo che il dott. L aveva ormai effettuato la contestata notifica all’indirizzo risultante dall’‘agendina’ della Corte dei conti.

6.1.4. Si osserva poi che non può essere condivisa la tesi del primo Giudice secondo cui l’errore nell’individuazione dell’effettivo indirizzo di residenza del dott. A non sarebbe scusabile in ragione del fatto che il dott. L avrebbe potuto diligentemente verificare se i dati ivi indicati corrispondessero a quelli effettivi.

E’ evidente al riguardo che il richiamato passaggio argomentativo presenti carattere tautologico rispetto al disconosciuto carattere di ufficialità dei dati contenuti nell’‘agendina’. In tal modo il primo Giudice ha finito infatti per negare la scusabilità dell’errore nella notifica per le medesime ragioni per le quali ha negato l’attendibilità dei dati contenuti nell’agendina, nonché l’affidamento dalla stessa ingenerato.

Del resto, pretendere che l’interessato riscontri puntualmente i dati contenuti in agenda attraverso ricerche anagrafiche equivale di fatto a negare qualunque utilità ai dati in parola anche ai soli fini – che qui rilevano – dell’indagine sulla scusabilità dell’errore.

6.2. Per le ragioni esposte il primo motivo di appello deve essere accolto e conseguentemente deve essere riconosciuta la scusabilità dell’errore nella notifica al dott. A del ricorso di primo grado, che deve dunque essere esaminato nel merito.

7. Nel merito il ricorso in appello n. 5621/2018 (relativo all’assegnazione del posto di funzione di Procuratore regionale per il Piemonte) risulta fondato per le medesime ragioni già poste a fondamento dell’analoga statuizione relativa al posto di funzione per la regione Liguria e che sono state già esaminate retro , sub 3 e 4 (sia pure nella diversa prospettiva dell’appello proposto dal CPCdC).

Anche in questo caso, infatti (e rinviando per il resto a quanto già in precedenza esposto), risulta che, nell’esprimere il giudizio di prevalenza in favore del dott. A, il CPCdC abbia agito in violazione del generale dovere di motivazione dei provvedimenti amministrativi, limitandosi di fatto al mero – e tautologico – richiamo ai pertinenti criteri di valutazione recati dalla delibera 83/2012 (nel testo ratione temporis vigente), con particolare riguardo all’attribuzione del punteggio discrezionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) della delibera n parola.

8. Per le ragioni esposte il ricorso in appello n. 5621/2018 deve essere accolto e per l’effetto: i ) devono essere annullati gli atti impugnati in primo grado anche per ciò che riguarda la procedura di assegnazione del posto di funzione di Procuratore regionale per il Piemonte; ii ) deve essere ordinato al CPCdC di riesaminare le posizioni del dott. A e del dott. L sulla base delle pertinenti deliberazioni consiliari e alla luce delle indicazioni conformative rinvenienti dalla presente decisione e dalla sentenza di primo grado (le cui statuizioni, pur se rese in relazione al posto di funzione per la Regione Liguria, possono essere estese anche alla procedura relativa alla Regione Piemonte).

9. Per le ragioni dinanzi esposte il ricorso in appello n. 5159/2018 (CPCdC)deve essere respinto.

Deve invece essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in appello n. 5621/2018 (L).

Sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

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