Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-10, n. 202203685

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-10, n. 202203685
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203685
Data del deposito : 10 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2022

N. 03685/2022REG.PROV.COLL.

N. 09230/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9230 del 2017, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S C e U C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Coronas in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4,

per l’annullamento

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. Prima bis , n. -OMISSIS-, notificata il 5 ottobre 2017, resa inter partes.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 aprile 2022 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e udito, per la parte appellata, l’avvocato U C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Ministero della difesa impugna la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. Prima bis, n. -OMISSIS- RG -OMISSIS-), notificata il 5 ottobre 2017, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dall’odierno appellato, è stato annullato il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare dall’impego per mesi sei per aver falsamente attestato in numerosi fogli di viaggio il luogo della propria dimora abituale traendo in inganno l’Amministrazione di appartenenza e così ottenendo ingenti somme di denaro a titolo di rimborso per indennità di missione.

2. La vicenda trae origine da un procedimento penale nel corso del quale l’interessato, all’epoca dei fatti 1° maresciallo dell’Aeronautica militare, era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 990/2011 per i reati di “falso ideologico in atti pubblici aggravato e continuato” e “truffa militare pluriaggravata e continuata” e contestualmente assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” per le ulteriori fattispecie di “disobbedienza pluriaggravata e continuata” e “allontanamento illecito pluriaggravato e continuato”.

A seguito dell’appello proposto dal militare, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. -OMISSIS-divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2014, dichiarava il non doversi procedere nei confronti del predetto per essere i reati al medesimo ascritti estinti per intervenuta prescrizione.

Il 4 agosto 2015 il Comandante Logistico dell’Aeronautica disponeva un’inchiesta formale finalizzata a verificare la sussistenza di responsabilità disciplinari, al cui esito l’ufficiale inquirente riteneva non fondati gli addebiti contestati;
non concordando con dette conclusioni la predetta autorità proponeva di definire la posizione del militare con la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi sei e, su richiesta della Direzione generale del personale del Ministero della difesa, integrava la motivazione a supporto della propria proposta;
il procedimento si concludeva, quindi, con il provvedimento di irrogazione della sanzione di stato innanzi richiamata, che l’odierno appellato impugnava con plurime censure innanzi al T.a.r. per il Lazio, il quale accoglieva il gravame ritenendo fondato il motivo con il quale era stata eccepita la violazione dell’art. 1392, comma 1, del d.lgs. n 66/2010, recante il codice dell’ordinamento militare (di seguito COM), ritenendo che fosse stato superato il termine perentorio ivi previsto di 90 giorni per l’instaurazione del procedimento disciplinare decorrenti dalla data in cui l’Amministrazione aveva avuto conoscenza integrale della sentenza emessa in sede penale.

Gli ulteriori motivi di ricorso venivano conseguentemente ritenuti assorbiti.

3. Il Ministero della difesa impugna ora la richiamata sentenza, sostenendo che il giudice di prime cure, ai fini dell’individuazione della data di avvenuta conoscenza della sentenza penale da parte dell’Amministrazione, avrebbe errato nel non ritenere sufficiente il timbro di protocollo del 2° Reparto Genio dell’Aeronautica militare il -OMISSIS-( recte : -OMISSIS-), data richiamata anche nel provvedimento sanzionatorio originariamente avversato, e nel considerare a tal fine valide, al contrario, le annotazioni apposte in data 1° aprile 2015 da parte della Cancelleria della Corte d’appello di Firenze di intervenuta irrevocabilità della pronuncia e di contestuale effettuazione delle schede e delle comunicazioni di legge del caso.

Il Dicastero sostiene, sul punto, che l’autorità giudiziaria penale è tenuta per legge a comunicare all’Amministrazione di appartenenza del dipendente il solo “dispositivo” e a trasmettere copia integrale del provvedimento solo su richiesta di quest’ultima, cosicché il termine decadenziale previsto dall’art. 1392, comma 1, COM decorrerebbe solo dalla data di conoscenza – e quindi di acquisizione – della sentenza in forma “integrale”, la quale soltanto consentirebbe di svolgere le pertinenti valutazioni disciplinari.

A sostegno della propria tesi l’appellante richiama le reiterate richieste inviate dall’Aeronautica militare alla Corte d’appello in data 16 settembre 2014, 18 febbraio 2015 e, da ultimo, 13 maggio 2015, nonché una successiva mail del 9 giugno 2015, con le quali veniva per l’appunto richiesto alla citata a.g.o. l’invio di copia della sentenza n. -OMISSIS-munita dell’attestazione di irrevocabilità.

4. L’appellato signor -OMISSIS- si costituisce e chiede che l’appello venga dichiarato inammissibile o in subordine respinto, chiedendo, altresì, che vengano dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., i nuovi documenti depositati dall’appellante nel presente grado di giudizio e non anche in primo grado.

5. All’udienza pubblica del 26 aprile la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. L’infondatezza dell’appello consente di prescindere dalla disamina dell’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’appellato.

7. Venendo al merito del ricorso ed in particolare alla questione della violazione del termine di cui all’art. 1392, comma 1, del d.lgs. n 66/2010, deve dichiararsi, come eccepito da parte appellata, l’inammissibilità ex art. 104 c.p.a. del documento (cfr. pag. 7 dell’atto di appello ed il relativo all. 6 ivi richiamato) prodotto per la prima volta in questo grado di giudizio che, a parere dell’appellante, sarebbe in grado di dimostrare la (posteriore) conoscenza integrale della sentenza, così da escludere la violazione del termine anzidetto. E’ bene precisare che tale documento contiene in calce un’annotazione manoscritta recante data non perfettamente leggibile se non per il giorno “17” e l’anno “2017”, sottoscritta dal Direttore amministrativo del Tribunale di Pisa, secondo la quale nel fascicolo processuale “non vi è traccia di nota, lettera, mail o fax che provi l’invio della sentenza della Corte d’appello al vs. ufficio”.

Ebbene non vi è prova che l’Amministrazione non abbia potuto produrre tale documentazione in primo grado per causa ad essa non imputabile e, anzi, il Ministero appellante sarebbe stato tenuto a provvedere ai necessari approfondimenti in ordine a tale centrale e con ogni evidenza dirimente circostanza in adempimento della richiamata ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-del T.a.r., che aveva espressamente disposto di riferire proprio su di essa;
ordinanza istruttoria che, come innanzi ricordato, è al contrario rimasta – invero inspiegabilmente – inevasa.

7.1 Ciò posto, si deve osservare che, come rilevato nella sentenza gravata, “ poiché la suddetta OCI n. -OMISSIS- del 25.5.2016 non è stata adempiuta, la Sezione ha poi emesso l’Ordinanza Cautelare n. -OMISSIS-del 14.7.2015, che ha accolto le ragioni del ricorrente, facendo riferimento, in particolare, ai ‘chiarimenti emersi con la memoria depositata dal ricorrente in data 09/07/16’, concernenti proprio il presente profilo di gravame ” e che detta ordinanza cautelare non è stata appellata.

La sentenza rileva, ancora, che “ neanche successivamente la P.A. ha prodotto la copia della comunicazione telematica o, in mancanza, dell’eventuale plico e/o della lettera di accompagnamento, con cui la Cancelleria della Corte d’appello di Firenze le ha trasmesso la sentenza n. -OMISSIS-munita di formula d’irrevocabilità, al fine di superare la presunzione di conoscenza desumibile dalle annotazioni, in coerenza con il paradigma fissato dalla normativa di riferimento di cui all’art. 70 del Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150, per poter comprovare la ricezione in una data successiva a quella risultante dalla annotazione ”.

7.2 Come il T.a.r. ulteriormente – e condivisibilmente – osserva, non può, infatti, ritenersi che il timbro del protocollo “in arrivo” apposto sulla sentenza dal Comando dell’Aeronautica possa di per sé fornire prova adeguata del mancato corretto adempimento da parte della Cancelleria penale degli obblighi previsti dal citato art. 70 del d.lgs. n. 150/2009, dal momento che “ i tempi di giacenza fra la ricezione di un atto da parte della P.A. e quello di inserimento del protocollo non possono determinare una sorta di sospensione dei termini e/o di rimessione dei termini in favore della P.A.. E ciò a prescindere da ogni accertamento circa la natura del timbro, se cioè, esso sia relativo ad un protocollo interno o esterno, o se esso sia stato apposto in conseguenza di qualche trattamento, da parte del 2° Reparto Genio A.M. (…) ”.

7.3 Altrettanto correttamente il giudice di prime cure rileva come l’omesso adempimento nel corso del giudizio degli incombenti istruttori disposti con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-– come pure, anche se indirettamente, l’acquiescenza all’accoglimento dell’istanza cautelare – consenta “ di trarre argomenti, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cpa, in relazione alle deduzioni di parte ricorrente ”, dal momento che tale disposizione, analogamente a quanto previsto dall’art. 116 c.p.c., prevede che il giudice possa desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, argomenti che nella fattispecie non sono scalfiti dai motivi dedotti in appello. Ne consegue che parte appellante non ha fornito elementi sufficienti per ravvisare una diversa collocazione temporale del momento in cui l’Amministrazione ha preso piena conoscenza della sentenza di condanna emessa nei riguardi dell’appellato, così da far correttamente ritenere decorso il termine di 90 giorni sancito dall’art. 1392, comma 1, del d.lgs. n 66/2010.

8. L’infondatezza dell’appello consente di ritenere assorbiti i motivi di ricorso sollevati in prime cure e tempestivamente riproposti in questa sede da parte appellata.

9. In conclusione, l’appello è infondato e, come tale, deve essere respinto.

10. Stante la peculiarità della vicenda, sussistono valide ragioni per compensare le spese del presente grado di giudizio.

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