Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-28, n. 202208345

CS
Accoglimento
Sentenza
28 settembre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-28, n. 202208345
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208345
Data del deposito : 28 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2022

N. 08345/2022REG.PROV.COLL.

N. 06129/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull’appellon. 6129 del 2022, proposto dall’AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e dall’ADER - Agenzia delle entrate - riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;



contro

il signor VA Edi, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 55/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2022 il pres. Luigi Maruotti e uditi gli avvocati dello Stato Maria Laura Cherubini e Massimo Di Benedetto;

Rilevato che nel corso della camera di consiglio è stato dato l’avviso previsto dall'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’Agenzia delle entrate, con la cartella impugnata in primo grado, ha ordinato alla parte appellata il pagamento di una somma di denaro, con riferimento ad un credito vantato dall’AGEA per il mancato rispetto della normativa sulle ‘quote latte’.

2. Con il ricorso di primo grado n. 482 del 2021, la parte appellata ha impugnato la cartella di pagamento, deducendo che il credito si è a suo tempo prescritto.

3. Con la sentenza gravata n. 55 del 2022, resa in forma semplificata all’esito della camera di consiglio del 12 gennaio 2022 fissata per l’esame della domanda cautelare, il TAR:

a) ha rilevato che l’avvocato dello Stato, costituitosi per la difesa dell’Agenza dell’entrate, ha chiesto che fosse decisa solo la domanda cautelare, ravvisando l’esigenza che si potesse costituire in giudizio anche l’AGEA, per articolare le proprie difese (anche con riferimento alla censura secondo cui il credito fatto valere si sarebbe prescritto);

b) ha respinto tale istanza dell’avvocato dello Stato, ritenendo sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza, per il decorso dei termini a difesa, ed affermando che ‘la considerevole afflittività del provvedimento in questione per il suo destinatario e le ulteriori conseguenze gravemente pregiudizievoli che ne sono derivate per il medesimo, tutte, nessuna esclusa, rende viepiù doverosa una risposta di giustizia celere e compiuta’;

c) ha evidenziato che, a suo avviso, ‘vi sarebbe la nullità, rilevabile, occorrendo, anche d’ufficio,

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