Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-01, n. 202301140

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-01, n. 202301140
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301140
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2023

N. 01140/2023REG.PROV.COLL.

N. 05298/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5298 del 2020, proposto dal signor
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Polidori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in -OMISSIS- via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-resa tra le parti, concernente la promozione al momento della cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 1084 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il Cons. Cecilia Altavista e nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il signor -OMISSIS- Luogotenente della Guardia di finanza, allora in servizio presso il Nucleo di Polizia tributaria di -OMISSIS- il 22 novembre 2010 è stato sottoposto a visita da parte della Commissione medica collegiale di seconda istanza -OMISSIS- ed è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare nella Guardia di Finanza in modo assoluto, da collocare in congedo assoluto, idoneo al transito ai ruoli civili, in quanto affetto da varie patologie, in particolare: “epatopatia cronica HBV correlata”, “rettocolite ulcerosa estensione totale”, “ipertensione arteriosa con danno d’organo”, “artrosi cervico-dorso-lombare con discopatia C4/C6, D10/D12, L5/S1 con danno neurogeno”, “bronco pneumopatia cronica ostruttiva”, “artrosi spalla destra con limitazioni funzionali”, “gonartrosi bilaterale”, “sindrome del tunnel carpale dx di media gravità”, “rinite cronica ipertrofica con deficit ventilatorio - pansinovite cronica”, “stenosi arteria vertebrale”.

Le infermità “epatopatia cronica HBV correlata”, “rettocolite ulcerosa estensione totale”, “artrosi cervico-dorso-lombare con discopatia C4/C6, D10/D12, L5/S1 con danno neurogeno”, “gonartrosi bilaterale”, “rinite cronica ipertrofica con deficit ventilatorio pansinovite cronica”, “stenosi arteria vertebrale” venivano indicate come dipendenti da causa di servizio e come concorrenti a determinare il giudizio di inidoneità al servizio.

Di alcune di tali patologie, considerate concorrenti a determinare il giudizio di inidoneità, la dipendenza da causa di servizio era stata già riconosciuta in passato con appositi provvedimenti. In particolare, la “epatopatia cronica HBV correlata” era stata riconosciuta con il verbale della Commissione medica ospedaliera del 25 gennaio 1984, la determinazione n.7838/85 del 24 novembre 1986 del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie, il D.M. 157 del 16 febbraio 1993; la “rettocolite ulcerosa estensione totale” con il verbale CMO del 25 gennaio 1984, la determinazione n.7838/85 del 24 novembre 1986 del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie, il D.M. 157 del 16 febbraio 1993; la “artrosi cervico-dorso-lombare con discopatia C4/C6, D10/D12, L5/S1 con danno neurogeno” con il verbale CMO del 10 luglio 1989, la determinazione n.10150/90 del 19 gennaio 1991 del C.P.P.O., il D.M. 764 del 12 luglio 1993, il verbale CMO 12 gennaio 1995, la determinazione del 9 ottobre 1996 del C.P.P.O., il D.M. 981 del 12 marzo 1998; la “gonartrosi bilaterale” con il verbale CMO del 12 gennaio 1995, la determinazione n.22294/96 del 9 ottobre 1996 del C.P.P.O., il D.M. 981 del 12 marzo 1998; la “rinite cronica ipertrofica con deficit ventilatorio - pansinovite cronica” con il verbale CMO 10 settembre 2001, la Determinazione n.30096/2002 del 9 gennaio 2004 del Comitato di Verifica per le cause di servizio, il D.M. 89 dell’08 febbraio 2006; per la “stenosi arteria vertebrale” non risultava richiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio.

Successivamente, con verbale della Commissione medica ospedaliera del 7 giugno 2011, venivano accertate ulteriori infermità, di cui gli “esiti di trauma distorsivo collo piede destro” e gli “esiti di pregresso trauma contusivo alla spalla destra e ginocchio destro in assenza di deficit funzionale” venivano riconosciuti come dipendenti da causa di servizio dal Comitato di verifica per le cause di servizio con parere dell’11 giugno 2012.

L’odierno appellante, in data 16 aprile 2013, presentava domanda per la concessione del grado di Sottotenente, ai sensi dell’art. 1084 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, evidenziando che per le varie infermità era stata riconosciuta la pensione privilegiata. Nella domanda deduceva che le infermità erano state riportate “ durante l’impiego in attività operative direttamente riconducibili allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo ”, avendo anche ricevuto nel 1992 il distintivo d’onore per ferita in servizio, con riferimento alle patologie “epatopatia cronica HBV correlata” e “rettocolite ulcerosa”; mentre le patologie “esiti di trauma distorsivo collo piede destro” e “esiti di pregresso trauma contusivo spalla destra e ginocchio destro” (accertate con il verbale del 7 giugno 2011 e riconosciute come dipendenti da causa di servizio dal Comitato di verifica dell’11 giugno 2012) sarebbero derivate da un trauma dovuto ad un incidente stradale, subito con la vettura di servizio nel 1987, durante una operazione di servizio comandata.

La Commissione permanente di avanzamento esprimeva parere contrario all’applicazione dell’art. 1084 del d.lgs. 66 del 2010, in quanto la permanente inidoneità al servizio “ è derivata dal cumulo nel tempo di tutte le categorie relative alle infermità ascritte allo stesso nel periodo 1984-2009 ”; non ha, quindi, ritenuto sussistente il “ rapporto di causalità immeditata e diretta tra le patologie sofferte dal Luogotenente e il congedo assoluto dal servizio ”.

Il detto parere è stato comunicato al signor -OMISSIS- con nota del Comando generale della Guardia di Finanza- Ufficio personale ufficiali del 28 febbraio 2014.

Avverso tali atti è stato proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, formulando motivi di violazione di legge, in relazione agli artt. 1084 e 2136 comma 1 lettera z) del d.lgs. 66/2010, di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, incoerenza, incongruità, irragionevolezza, errore sui presupposti, difetto di motivazione, sostenendo che la Commissione di avanzamento avrebbe interpretato in maniera restrittiva la disposizione dell’art. 1084 del codice dell’ordinamento militare e le circolari applicative, emanate in materia dal Comando generale della Guardia di Finanza, richiedendo che l’inidoneità al servizio derivasse da un unico evento, elemento non richiesto dalla fattispecie. Deduceva che, nel caso di specie, sussistevano tutti i presupposti richiesti dalla normativa, in quanto il luogotenente era cessato dal servizio per un giudizio di inidoneità dovuto a varie patologie dipendenti da causa di servizio, che aveva riportato comunque nel corso di attività operative.

Con la sentenza n. -OMISSIS- il ricorso è stato respinto, sulla base della interpretazione dell’art. 2049 c.o.m., per cui la norma, riferendosi ad un “ evento

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