Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-05-15, n. 201302649

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-05-15, n. 201302649
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201302649
Data del deposito : 15 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08377/2007 REG.RIC.

N. 02649/2013REG.PROV.COLL.

N. 08377/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8377 del 2007, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

D G A, R G, M L, M L, G E, T A, M C, I F, M D, G B, M P, C S, V B, A A, P E, M S, I D, N S, S A L, M L, M C, S S G, P L, M G, I A, G P, Mo Sandra, Raganato Valerio, Greco Mario, Sori Cosimo, Greco Luigi, Elia Antonio, Tunno Carmelo, Micolani Lucetto, Cassese Anna, Mazzotta Fernando, Caiulo Virgilio Antonio, Campo Salvatrice, Pasquale Carlino, Antonella Centonze, Domenico Conte, Nicolò Curci, Cesario De Blasi, Giovanni Doria, Maurizio Mingiano, Cosimo Pizza, Luigi Plevi, Domenico Saulle, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Pasca, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;
Sammali Bruno, Epifani Biagio, Muya Luigi, Castrignano' Giuseppe, Mariano Giuseppe, Sindaco Dario, Bonuso Mario, Colazzo Luciano, Loria Michele, Giannone Luigi, Macchia Leonardo, Siciliano Giuseppe, Rubino Raffaele, Zopazio Giuseppe, Zizzari Vito, De Pascalis Salvatore, Stefani' Vincenzo, Russo Roberto, Solida Vittorio, Spagna Riccardo, Cazzato Cristofaro, Martina Gregorio, Carrozzo Giovanni, Sticchi Grazio, Lodeserto Giuseppe, Manca Pantaleo, Cosi Maurizio;
Saracino Pasquale, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco C e Antonio Pasca, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZIONE STACCATA DI LECCE- SEZIONE III n. 03856/2006, resa tra le parti, concernente richiesta di corresponsione indennita' di istituto


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di D G A, R G, Saracino Pasquale, M L, M L, G E, T A, M C, I F, M D, G B, M P, C S, V B, A A, P E, M S, I D, N S, S A L, M L, M C, S S G, P L, M G, I A, G P, Mo Sandra, Raganato Valerio, Greco Mario, Sori Cosimo, Greco Luigi, Elia Antonio, Tunno Carmelo, Micolani Lucetto, Cassese Anna, Mazzotta Fernando, Caiulo Virgilio Antonio, Campo Salvatrice, Pasquale Carlino, Antonella Centonze, Domenico Conte, Nicolò Curci, Cesario De Blasi, Giovanni Doria, Maurizio Mingiano, Cosimo Pizza, Luigi Plevi e Domenico Saulle;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2013 il Cons. V S e uditi per le parti gli avvocati C per sè e su delega dell’avv. Pasca e dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Sessantasei (66) appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso vari uffici centrali e periferici delle province di Lecce e Brindisi nonché presso i Tribunali di quelle province, hanno richiesto a far data dal 1° luglio 1990, l'indennità per servizi esterni prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990 n.147, come modificato dall'articolo 9 del decreto presidenziale n. 395/1995, dall'articolo 11 del decreto presidenziale n. 254/1999 e dall'articolo 9 del decreto presidenziale n. 164/2002.

Gli stessi, con atto notificato in data 4 maggio 2000, hanno rivolto invito al Ministero dell'Interno a provvedere a liquidare la predetta indennità e hanno poi proposto ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione di Lecce chiedendo l'annullamento della nota della Questura di Lecce del 22 luglio 2000 che ha respinto la loro pretesa.

La Sezione III del T.A.R., con sentenza n. 3856 del 23 marzo 2006 depositata il 6 luglio 2006, ha accolto il ricorso, con compensazione delle spese, ritenendo che la normativa nulla disponesse in ordine alla durata del servizio esterno e che pertanto fosse irrilevante il fatto che la turnazione fosse articolata nell'arco delle 24 ore;
né la decorrenza della corresponsione dell'indennità in parola poteva stabilirsi, anziché dal 1° luglio 1990, dal 1° novembre 1995 sulla base dell'articolo 9 del D.P.R. n. 395/1995 che invece ha confermato la previsione del citato articolo 12 del D.P.R. n. 147/1990.

2.1. Il Ministero dell'Interno, con atto dell'Avvocatura generale dello Stato notificato il 4 ottobre 2007 e depositato il 29 ottobre 2007, ha proposto appello, con istanza incidentale di sospensione, avverso la predetta sentenza, e, con espresso riferimento alla sentenza di questo Consiglio – IV Sezione n. 2241 del 22 febbraio 2005, ha eccepito preliminarmente l'indeterminatezza del ricorso collettivo in primo grado in quanto gli interessati si sono limitati solo a rappresentare in generale l'assegnazione ai servizi senza specificare per ognuno l'anno di tale assegnazione, la tipologia dei servizi esterni svolti, gli ordini di servizio e la periodicità.

Deduce poi in via subordinata l'omessa pronuncia da parte del T.A.R. sulla eccezione di inesigibilità per intervenuta prescrizione quinquennale.

Il Ministero, quindi, dopo aver ripercorso e illustrato le disposizioni intervenute nel tempo dianzi citate, ha richiamato varie sentenze di questo Consiglio che hanno affermato la non spettanza dell'indennità in questione al personale della Polizia di Stato anche in servizio presso i vari Uffici giudiziari (ivi comprese le sezioni di polizia giudiziaria) che avesse svolto le attività indicate dall'articolo 11 del nominato decreto presidenziale n. 254/1999 (scorta, tutela, vigilanza, traduzione, lotta alla criminalità, tutela in materia di poste e comunicazioni) prima del 1° giugno 1999, come previsto esplicitamente da detta norma;
soggiunge che le predette disposizioni sono state emanate a seguito di accordi contrattuali e che successivamente sono state adottate varie circolari chiarificatrici ritenute legittime dalla giurisprudenza.

Pertanto l'indennità in questione non può competere ai medesimi dipendenti per il solo fatto di essere assegnati a detti servizi e tanto meno in data anteriore al 1999, senza avere effettivamente svolto in ambiente esterno e per tutta la durata del turno obbligatorio di lavoro giornaliero nonché sulla base di formali ordini di servizio attività istituzionalmente esterna e stabilmente organizzata in turni periodici ancorché non continuativi, prima che quelle attività venissero espressamente incluse dal D.P.R. n. 254 del 1999 tra quelle remunerabili a decorrere dal 1° giugno 1999.

2.2. La VI Sezione di questo Consiglio, con ordinanza n. 6080 del 20 novembre 2007, ha accolto l'istanza cautelare proposta in via incidentale e ha sospeso l'efficacia della sentenza impugnata “tenuto conto dei precedenti della Sezione”.

2.3. Il signor A A e altri 48 (quarantotto) appartenenti alla Polizia di Stato, in epigrafe indicati, si sono costituiti con memoria depositata il 18 settembre 2009 limitandosi a ribadire la legittimità della sentenza impugnata.

2.4. Il Ministero dell'Interno, con memoria dell'Avvocatura generale dello Stato depositata il 12 aprile 2013, ha replicato ribadendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione alla luce della corretta interpretazione delle norme, delle circolari attuative (in particolare, la n. 333.A.9807.D.

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