Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-22, n. 202306145

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-22, n. 202306145
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306145
Data del deposito : 22 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2023

N. 06145/2023REG.PROV.COLL.

N. 09735/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9735 del 2021, proposto da Basaltina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R C e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Civitavecchia - Sezione Operativa Territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia dei Monopoli di Stato - Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 8139/2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Civitavecchia - Sezione Operativa Territoriale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati R C e G C;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dalla parte appellante avverso l’inerzia serbata sulla sua istanza del 30 settembre del 2019, nonché quello successivo, per motivi aggiunti per l’annullamento del Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale IV, Ufficio di Civitavecchia del 17 dicembre 2020, avente ad oggetto “Credito d’imposta in relazione alle accise sul gasolio utilizzato per produzione di forza motrice (D. Lgs. n.504/95 art.24 e Tab.A, punto 9)” che ha rigettato la domanda di Basaltina S.r.l. di essere ammessa a diverse modalità di determinazione del rimborso dell'accisa carburanti ex Tab. A del D. Lgs. 504/95.

A sostegno del gravame proposto sono esposte le seguenti circostanze di fatto:

- la Basaltina S.r.l. è un’impresa attiva nel settore dell’estrazione di pietra per arredamento e costruzione, ammessa dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) all’uso di gasolio ad accisa ridotta per produzione di forma motrice, ai sensi dell’art.24 del D. Lgs. n.504/95;

- l’ADM, dopo essere rimasta a lungo inerte sull’istanza con la quale la parte le rappresentava l’erroneità dei criteri adottati per calcolare i rimborsi spettantigli, ha emesso il provvedimento impugnato.

Detto provvedimento era – nella prospettazione dell’appellante – erroneo perché il metodo-base utilizzato dall’Agenzia per i rimborsi è sempre stato, e per anni, quello basato sulle cd. “curve di consumo”, ossia su stime dei consumi pre-determinate dai produttori e successivamente comunicate all’Agenzia;

- senza fornire alcuna motivazione tecnico-giuridica l’autorità procedente aveva, invece, successivamente introdotto una diversa metodologia di calcolo dei rimborsi, che consente di correggere i consumi indicati, con l’applicazione di un coefficiente di riduzione penalizzante, identico per tutti i macchinari, che ha prodotto un drastico calo delle somme spettanti alla parte appellante;

- in sostanza ADM di Civitavecchia aveva deciso unilateralmente di applicare un fattore matematico integrativo, finalizzato allo stralcio dei consumi presuntivi di traslazione dei macchinari, quando movimentati senza carico, perché non direttamente impiegati nell’attività produttiva e dunque non rimborsabili;

- con l’istanza del 30 settembre del 2019, la parte appellante aveva chiesto di ripristinare la precedente modalità di calcolo dell’agevolazione, o, in subordine, di essere ammessa ad una procedura di calcolo oggettiva, ossia con una determinazione sperimentale dei consumi mediante rilevazione in loco a cura dell’operatore e successiva autocertificazione, peraltro facoltà già ammessa dalla Circolare 5/D alla pagina 3, ma solo a beneficio delle aziende che utilizzavano macchinari per i quali le case costruttrici non avessero fornito le “curve di consumo”;

- la parte appellante rappresentava che il metodo applicato non era vieppiù compatibile con il tipo di attività industriale da essa svolta, nella quale i macchinari sono collocati in cava in postazioni fisse, quindi operano senza muoversi da uno stesso punto;
il che significa che i consumi di traslazione del motore in assenza di carico sono minimali e dunque non possono essere espressi in maniera attendibile, soprattutto risultano sproporzionati per eccesso, se calcolati con il metodo presuntivo adottato dall’Agenzia;

- la parte appellante, anche per questo motivo, insisteva nel chiedere che la determinazione dei consumi avvenisse mediante una rilevazione a cura dell’operatore, molto più adatta a dar conto dei consumi di carburante effettivamente prodotti dalla sua peculiare attività aziendale;

- detto metodo, peraltro, quale espressione del generale principio di autocertificazione sarebbe normativamente imposto dalla legge n.241 del 1990, come dimostra il fatto che è stato applicato a molti operatori dislocati in altre parti del territorio nazionale, ma inspiegabilmente negato alla parte appellante sul presupposto, ritenuto del tutto irragionevole, che le curve di consumo nel suo caso sono state comunicate dai costruttori, e questo solo fatto non gli consentirebbe di ricorrere all’auto-certificazione;

- a parere della parte appellante, il procedimento fondato sulle auto-dichiarazioni dell’operatore sarebbe più preciso, perché fondato sui consumi effettivi delle macchine durante il lavoro, con procedura seguita e poi asseverata da tecnico abilitato. Viceversa, la procedura basata sulle curve di consumo comunicate dai fornitori si fonderebbe su stime teoriche, peraltro neppure astrattamente modificabili;

- diversamente da quest’ultima, invece, i rilievi dei consumi a cura dell’operatore sarebbero capillari, verificabili perché compendiati in una relazione illustrativa, che peraltro consente di tarare l’impatto dei consumi di traslazione sul tipo di macchinario e di utilizzo;

- ciò non pertanto, l’ADM di Civitavecchia, a differenza di altri uffici doganali periferici, si era sempre rifiutata anche solo di istruire le istanze di rimborso prodotte secondo rilevazioni autocertificate e si era limitata ad invitare la parte appellante, dopo le sollecitazioni inviate, ad utilizzare, in alternativa al metodo basato sulle curve di consumo, quello delle prove sperimentali da effettuare in presenza di funzionari della P.A.;

- tale ultimo metodo, tuttavia, a dire della parte appellante rappresenta una procedura eccessivamente costosa e meno affidabile, oltre che meno duttile e richiedente un tempo maggiore rispetto a quella proposta.

Parallelamente all’interlocuzione procedimentale, la parte appellante impugnava le singole determinazioni dei crediti di imposta, sensibilmente ridotte rispetto a quanto asseritamente spettantegli, dinanzi alla, allora, competente Commissione tributaria;

- nelle more della definizione dei singoli giudizi tributari, la parte appellante decideva in ogni caso di proporre ricorso dinanzi al TAR del Lazio, ritenendo di contestare, in radice, le scelte discrezionali dell’Agenzia doganale in tema di criteri applicabili per la determinazione dei rimborsi.

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso.

Avverso quest’ultima, sono sollevati i seguenti motivi di appello, così rubricati:

1.Erroneità ed illegittimità della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II, 8 luglio 2021, n. 8139.Violazione degli artt. 3, 41, 53 e 97 Cost.;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, co. 7, e 24, D.Lgs. 504/1995, nonché del punto 9 della Tabella A allegata. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, D.M. Finanze 689/1996;
delle Circolari 5/D del 2010 e 25/D del 2011. Istruttoria carente, difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, sviamento.

2. Erroneità, illegittimità, omessa pronuncia della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 8139/2021. Violazione degli artt. 3, 41, 53 e 97 Cost.;
degli artt. 2 e 18, L. 241/1990 (anche nella versione ante modifiche ex art. 12, L. 120/2020-D.L. 76/2020);
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, co. 7, e 24, D.Lgs. 504/1995, nonché del punto 9 della Tabella A allegata. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, D.M. Finanze 689/1996;
del DPR 445/2000, delle Circolari 5/D del 2010 e 25/D del 2011. Istruttoria carente, difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di imparzialità, violazione del principio di proporzionalità. Obbligo dell’Amministrazione di accogliere l’istanza di autocertificazione proposta dalla ricorrente.

3. Erroneità ed illegittimità della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II, 8 luglio 2021, n. 8139, nella parte in cui respinge l’istanza di risarcimento del danno e/o indennizzo ex art.

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