Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2012-09-12, n. 201203864
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Numero 03864/2012 e data 12/09/2012 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 4 luglio 2012
NUMERO AFFARE 00284/2012
OGGETTO:
Ministero per i beni e le attività culturali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da M Pictures Group S - C G, e nei confronti di Margherita Film Srl, avverso provvedimento recante non applicabilità della procedura ex art. 20 del dm 12/04/2007 ai distributori cinematografici;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1992 in data 03/02/2012, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere R Grofoli;
Premesso.
Con l’odierno ricorso, la società M Pictures Group S.r.l., impugna la nota del 18 aprile 2011 del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema, con la quale l’amministrazione comunicava alla ricorrente la non applicabilità della procedura ex art. 20 del d.m. 12 aprile 2007 ai distributori, ma unicamente alle imprese di produzione cinematografica e che, pertanto, i finanziamenti ottenuti dalla società dovevano formare oggetto di un piano di rientro da sottoporre alla preventiva valutazione della Direzione generale e dell’ente gestore. Impugna altresì il d.m. 12 aprile 2007, nella parte in cui, riconoscendo alle società di produzione la facoltà di estinguere la propria posizione debitoria per i finanziamenti ottenuti per il sostegno all’attività cinematografica, non la estende espressamente anche alle imprese di distribuzione.
Il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere, contestando nella sostanza la mancata applicazione della procedura ex art. 20 del d.m. 12 aprile 2007 anche alle società di distribuzione cinematografica.
L’Amministrazione ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Considerato.
La Sezione ritiene che, ai fini dell’emissione del parere, sia necessario assegnare all’Amministrazione un termine di venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare eventuali controdeduzioni alla nota di replica trasmessa dalla società ricorrente.