Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-10-20, n. 202107054

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-10-20, n. 202107054
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202107054
Data del deposito : 20 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2021

N. 07054/2021REG.PROV.COLL.

N. 06068/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6068 del 2016, proposto da
Sigma Industria Grafica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A R e L G M, con domicilio eletto presso la signora A D A in Roma, via Portuense, n. 104;

contro

Regione autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S S e A C, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza regionale in Roma, via Lucullo, n. 24;

nei confronti

Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Sanino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, n. 180;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sezione prima, n. 342/2016, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna:

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Unicredit s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 7 ottobre 2021 il Cons. A B e preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, depositate in atti dagli avvocati Rossi, Sau e Sanino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Sigma Industria Grafica s.r.l. ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna la determinazione del direttore del Centro regionale di programmazione della Regione Sardegna n. 9837 del 23 ottobre 2015, di revoca delle agevolazioni provvisoriamente concessele ai sensi del bando “Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Industria, Artigianato e Servizi, annualità 2013”;
l’impugnativa è stata estesa agli atti istruttori del soggetto attuatore dell’intervento pubblico, Unicredit s.p.a..

Con sentenza n. 342/2016 l’adito Tribunale, Sezione prima, nella resistenza della Regione Sardegna e di Unicredit, dichiarata preliminarmente la propria giurisdizione a fronte dell’eccezione spiegata da quest’ultima di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, in applicazione dei criteri dettati dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato 6/2014, ha respinto il ricorso e compensato tra le parti le spese del giudizio.

La società ha interposto appello. Dedotta l’erroneità della sentenza sotto vari profili e riproposti i motivi di ricorso ritenuti non compiutamente esaminati, ne ha domandato la riforma, con conseguente annullamento del provvedimento gravato.

La Regione Sardegna e Unicredit si sono costituiti in resistenza anche nell’odierno giudizio, concludendo per la reiezione del gravame.

Tutte le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

La causa è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 7 ottobre 2021.

DIRITTO

1. La prima questione posta dall’odierna impugnativa richiede di accertare se, come afferma l’appellante, la procedura di cui al bando del maggio 2013 della Regione Sardegna “Misure di sostegno all’attività di impresa nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati” e quella di cui al bando del dicembre 2013 della medesima Regione “Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Industria, Artigianato e Servizi, annualità 2013”, siano riconducibili a un unico intervento, che trovi la sua disciplina in entrambi i bandi, ovvero se, come sostengono le parti appellate e come ritenuto dal primo giudice, la seconda sia disciplinata dal solo bando che specificamente la riguarda: ciò in quanto l’appellante, a fronte del gravato provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell’art. 10.6 del bando “PIA”, invoca l’applicazione della meno restrittiva previsione di cui all’art.

7.10 del bando “Misure di sostegno”.

1.1. Questi gli elementi di rilievo nell’esame della questione:

- l’intervento di cui al bando “Misure di sostegno” è strutturato in due fasi, comportanti la valutazione, la prima, delle manifestazioni di interesse al riguardo formulate dalle imprese interessate;
la seconda, delle domande di accesso ai benefici delle imprese ammesse;

- la società, all’esito della partecipazione alla prima fase, è stata inserita nella graduatoria generale (All. E) e in due elenchi (All. B e F7) delle iniziative ammesse, come da determina del Centro regionale di programmazione n. 7981/2013;

- la società ha poi partecipato al bando “PIA”, parimenti strutturato in due analoghe fasi. Nella prima fase (domanda 20 febbraio 2014) ha indicato il richiesto apporto di mezzi propri in denaro nell’importo di € 941.700,00. Dopo l’ammissione alla seconda fase (domanda 12 novembre 2014), ha indicato, allo stesso titolo, il diverso e maggior importo di € 1.279.943,47;

- a fronte dei chiarimenti sul punto richiesti da Unicredit, soggetto attuatore dell’intervento PIA, la società ha precisato che la capacità finanziaria dell’impresa di coprire il predetto maggior importo derivava anche dall’accensione di un mutuo bancario, già concesso, di importo pari a € 1.250.000,00, in conformità dell’art.

7.10 del bando “Misure di sostegno”, prevedente l’apporto finanziario dei beneficiari in misura “ pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili in una qualsiasi forma priva di sostegno pubblico, attraverso risorse proprie o anche mediante finanziamento esterno ”. In esito all’avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza dal beneficio, la società ha sostenuto che l’apporto di mezzi propri non fosse variato, ma solo garantito dal mutuo. Tale rilievo non è stato accolto dal soggetto attuatore che ha osservato come esso non fosse utile a sovvertire l’avviso espresso nell’avvio del procedimento (nota Unicredit n. 10088 del 20 ottobre 2015);

- con l’atto gravato l’Amministrazione regionale ha indi revocato il provvedimento di provvisoria ammissione ai benefici PIA della società.

- il primo giudice, nel ritenere l’autonomia delle procedure di cui ai bandi “Misure di sostegno” e “PIA”, e nel respingere conseguentemente la tesi della società volta a sostenere l’applicazione alla sua domanda delle agevolazioni portate dal secondo bando una norma contenuta nel primo, che consente alla società una modalità di copertura più ampia dell’apporto dei mezzi propri, perché contemplante anche i finanziamenti esterni, si è fondato sulla diversità delle relative agevolazioni. Segnatamente ha osservato che i beneficiari delle agevolazioni di cui al bando “Misure di sostegno”, in attuazione delle direttive “Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati (PFSL)”, sono soggetti “ che intendono realizzare un Piano per il potenziamento o la creazione di impresa, con costi ammissibili fino a un massimale di 600.000 euro " (art.

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