Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-17, n. 201800241

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-17, n. 201800241
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800241
Data del deposito : 17 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2018

N. 00241/2018REG.PROV.COLL.

N. 07616/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7616 del 2013, proposto da:
F B S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M E V, M M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 13;

contro

Comune di Marsicovetere, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato V S, con domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA – POTENZA, SEZIONE I, n. 83/2013, resa tra le parti, concernente risarcimento danni a seguito della mancata assegnazione lotto.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marsicovetere;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2017 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati M.E. Verino, V. Savino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Basilicata l’odierna appellante invocava il risarcimento dei danni subiti a seguito della mancata e/o perdita definitiva della possibilità di edificare un insediamento produttivo/commerciale presso un lotto assegnatole nell’area P.I.P. Matinelle da ricondursi in termini di efficacia eziologica all’inerzia e all’intempestiva e colposa azione amministrativa con spregio all’art. 97 Cost. e ad ogni senso di legge e principio regolante l’azione amministrativa.

2. Il TAR, nel respingere la detta domanda, esaminava la condotta dell’amministrazione, distinguendola in due periodi: il primo dall’istanza di assegnazione del 15/3/06, con la quale l’odierna appellante chiedeva l’assegnazione diretta del lotto n.1 nell’area p.i.p. in località Matinelle del Comune di Marsicovetere fino al 2 dicembre 2008 data della determina di assegnazione provvisoria del lotto;
il secondo successivo al periodo indicato. Quanto alla prima fase il TAR riteneva che non vi fosse stata inerzia inescusabile da parte dell’amministrazione bensì un’attività svoltasi, nel rispetto delle disposizioni regolamentari disciplinanti la procedura di assegnazione del lotto;
la prefigurazione d’un lotto 1 interamente ricadente nella proprietà della ricorrente e non abbisognevole di esproprio (dal quale era anzi stato chiesto l’esonero), col conseguente allungamento dei tempi di adozione dell’assegnazione provvisoria era, secondo il TAR, riconducibile alla responsabilità della ricorrente. Mentre per il periodo successivo non riscontrava alcuna responsabilità addebitabile in capo all’amministrazione, da un lato perché la stessa si sarebbe attivata per acquisire con l’espropriazione prima, e con la permuta poi il fondo necessario, dall’altro per l’inosservanza della coltivazione dei rimedi processuali da parte dell’originario ricorrente.

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originario ricorrente, che censura le conclusioni raggiunte dal TAR, evidenziando che: a) già due anni prima dell’assegnazione provvisoria del lotto, l’amministrazione sarebbe stata al corrente della volontà dell’appellante di acquistare la restante parte del lotto non di sua proprietà e del resto la configurazione del lotto 1 sarebbe risultata dalle planimetrie del p.i.p. ed i proprietari delle due porzioni sarebbero stati identificati. Né varrebbe affermare che solo alla data dell’assegnazione provvisoria l’amministrazione si sarebbe resa conto della configurazione del lotto 1, trattandosi di dati già in suo possesso. Ancora il riferimento contenuto nell’istanza di assegnazione del lotto all’esonero dall’espropriazione non potrebbe essere inteso come affermazione del fatto che il lotto sarebbe ricaduto interamente nella sua proprietà. Ma, al contrario, come necessità che parte del suo terreno dovesse essere acquisito dall’amministrazione, per destinarlo a pubblica strada;
b) quanto al periodo successivo, invece, non rileverebbe l’attività di permuta nella quale si sarebbe impegnata l’amministrazione, dal momento che dovrebbe apprezzarsi semplicemente la mancata tempestiva attivazione dei poteri espropriativi. Né rileverebbe, infine, la mancata attivazione degli strumenti di tutela giurisdizionale a fronte degli atti di impulso dell’attività amministrativa, posti in essere dall’appellante.

In ragione di ciò l’appellante valuta come sussistenti gli elementi dell’illecito aquiliano imputabile in capo all’amministrazione appellata e chiede la condanna del Comune di Marsicovetere al conseguente risarcimento del danno, stimato in 2.430.000,00 euro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e/o compensativi sulle somme via via rivalutate a decorre dal gennaio 2008.

4. Costituitasi in giudizio l’amministrazione comunale eccepisce dapprima l’inammissibilità dell’appello per genericità, in subordine invoca la conferma della sentenza gravata.

5. Nelle successive difese l’appellante contesta l’eccezione di inammissibilità spiegata dal Comune ed insiste nelle proprie conclusioni.

6. Preliminarmente, deve respingersi l’eccezione di inammissibilità per genericità dell’appello spiegata dall’amministrazione appellata. L’odierno gravame, infatti, contiene critiche puntali ai capi della pronuncia di prime cure, sicché non si rinviene alcuna violazione della disciplina contenuta nell’art. 101 c.p.a.

7. Venendo al merito, l’appello è infondato e non può essere accolto.

7.1. L’esame dell’odierno gravame deve essere preceduto dalla ricostruzione in fatto delle vicende sottostanti.

In data 13 marzo 2006 l’odierna appellante acquistava un terreno ricadente nel p.i.p., in parte con destinazione a strada pubblica ed in parte ad insediamento produttivo. Successivamente, in data 15 marzo 2006 presentava istanza di assegnazione dell’ulteriore pozione del lotto n. 1 non ricadente nella sua proprietà, per integrare la necessaria misura minima, invocando l’applicazione dell’art. 2 del regolamento adottato dallo stesso Comune, che tanto consentiva al proprietario di un terreno di almeno 1200 mq. (1/2) all’interno di un lotto intero (2.400 mq.). Infatti, parte del terreno di proprietà dell’originaria ricorrente veniva espropriato per essere destinato a pubblica strada, sicché al fine di rispettare il requisito della proprietà minima prevista per il lotto n. 1, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto trasferire a quest’ultima, il terreno confinante di proprietà del vicino signor P e figli. In data 30 giugno 2006 l’odierna appellante diveniva assegnataria provvisoria di tutto il lotto n. 1, previo versamento della somma di 36.000,00 euro, pari al 50% del presunto onere che avrebbe sopportato il Comune a seguito dell’esproprio del terreno. In data 27 febbraio 2007 la stessa accettava la concessione di un contributo regionale finalizzato alla realizzazione di lavori sul lotto in questione. In ragione di ciò, l’odierna appellante con lettera del 30 aprile 2007 sollecitava l’amministrazione comunale alla conclusione della procedura di assegnazione definitiva del lotto. In data 31 dicembre 2007 l’appellante avanzava istanza di permesso di costruire corredata dal relativo progetto. In data 13 marzo 2009 l’amministrazione comunale rilasciava il detto permesso di costruire, condizionandolo, però, all’acquisizione da parte dell’originaria ricorrente dell’intera proprietà del lotto n.

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