Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-02-28, n. 202501742
Sentenza
4 aprile 2024
Rigetto
Sentenza
28 febbraio 2025
Sentenza
4 aprile 2024
Rigetto
Sentenza
28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2025
N. 01742/2025REG.PROV.COLL.
N. 05727/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5727 del 2024, proposto dai Comuni di Pomezia, Ardea, Marino e Ariccia, in persona dei rispettivi legali appresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG A02B7BF6AA, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Aquino, Emanuele Riccardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Acea Ambiente s.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Acea Ambiente s.r.l., Hitachi Zosen Inova AG, Vianini Lavori s.p.a. e SUEZ Italy s.p.a., di Hitachi Zosen Inova AG, in proprio e nella qualità di mandante del RTI Acea, di Vianini Lavori s.p.a., in proprio e nella qualità di mandante del RTI Acea, di SUEZ Italy s.p.a., in proprio e nella qualità di mandante del RTI Acea, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Botto e Raffaella Zagaria, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 06524/2024, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e delle società intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 la consigliera Silvia Martino;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I Comuni odierni appellanti con il ricorso di primo grado hanno domandato l’annullamento dei provvedimenti mediante i quali Roma Capitale ha bandito la gara per la progettazione, l’autorizzazione all’esercizio, la costruzione e la gestione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio di Santa Palomba, con capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti.
1.1. Il ricorso è stato affidato ad un unico, articolato mezzo di gravame.
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, il T.a.r.:
- ha respinto le eccezioni di carenza di interesse e di tardività, sollevate dalle parti resistenti;
- ha respinto il ricorso nel merito, ritenendolo manifestamente infondato ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
- ha compensato tra le parti le spese di lite.
2.1. Nello specifico, il T.a.r. ha ritenuto “ che entrambi i profili di asserita illegittimità lamentati dai ricorrenti (id est, modalità temporali di esercizio dei poteri commissariali e pregiudiziale europea) siano stati già affrontati, in via definitiva dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la citata sentenza 9 febbraio 2024, n. 1349 [...]”, della quale sono state riportate e trascritte le pertinenti argomentazioni.
3. La sentenza è stata appellata dai Comuni rimasti soccombenti che hanno dedotto quanto segue.
I. Il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato su un punto nevralgico del ricorso introduttivo rappresentato dall’argomentazione secondo cui gli interventi ammissibili in applicazione della norma di cui all’art. 13 del d.l. n. 50/2022 sarebbero soltanto quelli correlati al Giubileo della Chiesa cattolia 2025, interventi che dovranno essere necessariamente eseguiti nei tempi necessari per tali celebrazioni e in loro funzione, con il solo scostamento di un anno allo scopo di portare a compimento le opere.
Il bando di gara in esame è stato pubblicato a novembre 2023 con la conseguenza che l’avviamento del termovalorizzatore sarà posticipato da ottobre 2026 a febbraio 2027 e, pertanto, quando l’emergenza rifiuti legata all’anno giubilare sarà definitivamente conclusa.
Sarebbe pertanto assolutamente illogico, irragionevole, abnorme, arbitrario e contraddittorio che siano stati attribuiti al Commissario i poteri per la costruzione del termovalorizzatore che sarà concluso nel febbraio 2027 per far fronte ad una emergenza rifiuti legata all’anno giubilare 2025.
Il rinvio alle motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 1349 del 2024 non sarebbe corretto in quanto essa avrebbe deciso motivi di impugnazione diversi rispetto a quelli oggi in esame.
II. Il primo giudice avrebbe del pari omesso di pronunciarsi in ordine alla questione pregiudiziale europea, pure articolata dagli odierni appellanti. Essa è stata pertanto riproposta nei seguenti termini: ” Dica la Corte di Giustizia dell’UE se gli artt. 4 e 13 della Direttiva n. 98/2008 ostano all’adozione dei provvedimenti attuativi del Commissario straordinario di Governo promanati ai sensi dell’art. 13 d.l. 50/2022 convertito con legge 91/2022 e dunque unicamente per il Giubileo 2025 per far fronte al grande afflusso di pellegrini - che prevedono l’istituzione di un nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti urbani posto che come da cronoprogramma di Roma Capitale l’avviamento dell’impianto è fissato ad ottobre 2026 mentre l’anno giubilare e il conseguente incremento dei rifiuti terminerà nell’anno 2025. È poi all’evidenza che per i successivi sette anni e quindi sino al 2033 (durata della convenzione di cui al presente bando di gara) saranno conferiti presso l’inceneritore i rifiuti non solo di Roma ma di tutta la Provincia, Regione o addirittura del Centro Italia con la conseguente violazione del principio di prossimità di smaltimento dei rifiuti ”.
4. Si sono costituti, per resistere, Roma Capitale e l’r.t.i. capeggiato da Acea.
5. Le parti resistenti hanno depositato memorie in vista della pubblica udienza del 7 novembre 2024 alla