Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-01-12, n. 202100403

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-01-12, n. 202100403
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100403
Data del deposito : 12 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2021

N. 00403/2021REG.PROV.COLL.

N. 02205/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2013, proposto dalle
Aziende Agricole “D C e Nicola S.S.”, “B L”, “L A”, “Toniolo Renato”, “G L”, “O C”, “Berton Marco”, “T D”, “A M e Sergio S.S.”, “C d R”, “B C S.S.”, “G A”, “M N”, “E B”, “P M”, “P V”, “M R”, “B A”, “B G, B e R”, “Simonetto R”, “Zanette Claudio”, “G M”, “S A d B S.r.l.”, “Bortoletto Giuseppe”, “T Giancarlo”, “Guarnieri Elio e Ernesto S.d.f.”, “Busatto Sergio ed Elio”, “Tonon Giuliano”, “Tieppo Giancarlo”, “Moscarda Lucio e Boffo Anna”, “Baiana B e Giuseppe”, “Marcolin Pierluigi”, “Le Selve di Michielan Tarcisio e Alessio S.S.”, “Michielan Sergio”, “Dussin Girardo”, “Florian Marino”, “Caeran Antonio”, “Gobbo Gino”, “Billiato Leda”, “Gris Graziano”, “Basso Mario”, “Mattiuzzi Evelina”, “Rocchetto Silvano”, “Favotto Daniele”, “Favotto Ilario”, “F.lli Conte Vittorino e Lucio S.S.”, “Marini Giuseppe”, “Fantuz Giuseppe” e “Polesel Claudio”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , e dai sigg.ri Zamuner Ida, Battilana Carraretto Antonella e Battilana Carraretto Michela, in veste di eredi del sig. Battilana Gino, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Lampiasi, in Roma, via Crivellucci, n. 21

contro

AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (già AIMA, Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo), Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sezione II- ter , n. 6743/2012 del 20 luglio 2012, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. 13568/1999, proposto contro i provvedimenti di compensazione nazionale per i periodi di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1995-1996 e 1996-1997, comunicati dall’AIMA (ora AGEA), ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 43/1999, conv. con l. n. 118/1999, nel mese di ottobre 1999.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Visti la memoria e il documento della difesa erariale;

Vista la memoria degli appellanti;

Vista la sentenza non definitiva n. 3202/2019 del 20 maggio 2019, di parziale reiezione dell’appello e contestuale sospensione del giudizio;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia UE – VII^ Sezione del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018;

Vista l’istanza presentata dagli appellanti ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.;

Vista la memoria difensiva degli appellanti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto, altresì, l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell’udienza del giorno 26 novembre 2020 il Cons. P D B, in collegamento da remoto in videoconferenza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti – le Aziende Agricole elencate in epigrafe e i sigg.ri Zamuner Ida, Battilana Carraretto Antonella e Battilana Carraretto Michela, quali eredi del sig. B G – (d’ora in poi anche solo “produttori appellanti”) espongono di avere impugnato con ricorso al T.A.R. del Lazio, rubricato al n. 13568/1999 di R.G., i provvedimenti di compensazione nazionale ad essi comunicati dall’AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, ora AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) nel mese di ottobre del 1999.

1.1. I predetti provvedimenti hanno ad oggetto il calcolo derivante dalla compensazione delle “quote latte” per i periodi di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1995-1996 e 1996-1997, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 43/1999 – conv. con l. n. 118/1999 – e la conseguente intimazione di pagamento del prelievo supplementare per lo “splafonamento” della quota individuale assegnata ( QRI ).

1.2. A supporto del gravame i ricorrenti formulavano plurime censure, tra le quali, all’ottavo motivo, quella di illegittimità dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999 (convertito con la l. n. 118/1999) per violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CEE 28 dicembre 1992, n. 3950/92 e 9 marzo 1993, n. 536/93 (il primo istitutivo del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il secondo disciplinante le modalità di applicazione del prelievo supplementare). Ciò, atteso che il Legislatore italiano, nel disciplinare la compensazione nazionale fra quote latte individuali (ossia, tra produttori eccedentari e produttori che non hanno utilizzato la quota latte ad essi attribuita), ha stabilito che questa dovesse essere effettuata per categorie, individuate secondo criteri di priorità, in contrasto con la normativa europea, che avrebbe invece prescritto, per tale fase, un inderogabile criterio paritario e proporzionale.

1.3. I produttori appellanti lamentavano, sotto il profilo in esame, di essere stati lesi dal meccanismo di compensazione previsto dalla legge italiana ed applicato da AIMA (AGEA) con i provvedimenti impugnati, non rientrando gli stessi nelle categorie che ne hanno beneficiato in via prioritaria: ciò ha determinato l’emissione a loro carico da parte dell’AIMA delle impugnate intimazioni di pagamento per lo “splafonamento” della quota individuale assegnata ( QRI ).

2. Con sentenza in forma semplificata n. 6743/2012 del 20 luglio 2012, resa ai sensi dell’art. 74 c.p.a. in ragione dell’esistenza di precedenti conformi da cui non si ravvisavano elementi per discostarsi, il T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II- ter respingeva il predetto ricorso.

2.1. Avverso tale sentenza i produttori appellanti hanno proposto l’appello in epigrafe, chiedendone la riforma e ripresentando, tra le altre, la censura di illegittimità dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999 – conv. con l. n. 118/1999 – per violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n. 3950/92 e del Reg. CEE n. 536/93. Detta censura, dedotta quale quarto motivo dell’appello (v. punto 4) dell’atto di appello, pagg. 31-35), risulta fondata su una duplice argomentazione:

a) l’argomento normativo, in base al quale l’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43//1999 contrasterebbe con l’art. 2, parag. 4, del Reg. CEE n. 3950/92 e con l’art. 3, parag. 3, del Reg. CEE n. 536/93, nella parte in cui esso non ha previsto che la riassegnazione delle quote in tutto o in parte inutilizzate avvenisse in favore di tutti i produttori, senza privilegio per alcuna categoria. È solo con il Reg. CE n. 1788/2003 e con la l. n. 119/2003 che sarebbe stata prevista la possibilità di effettuare la restituzione di somme versate in eccedenza ( id est : di abbattere lo sforamento del QRI assegnato per l’annata lattiera, quindi il prelievo supplementare addebitato al produttore eccedentario) in favore di categorie privilegiate di produttori;

b) l’argomento funzionale, per cui la suddetta restituzione sarebbe stata resa possibile solo dal nuovo sistema di cui alla l. n. 119/2003, che avrebbe reso effettivo il pagamento del prelievo da parte dei produttori. Nel regime previgente, invece, la mancata chiara determinazione della quota individuale assegnata di riferimento ( QRI ), almeno nei primi anni di applicazione del sistema, l’omessa – di fatto – applicazione della trattenuta ad opera dei primi acquirenti nei confronti dei produttori che sforavano la quota assegnata anche in base al dato storico, e la possibilità, per talune categorie privilegiate (in specie le aziende di montagna), di aspirare alla compensazione con le quote non utilizzate, avrebbero consentito a tali categorie di produrre senza rispettare il QRI di riferimento: ne sarebbe derivato che la gran parte del carico del prelievo dovuto alla Comunità sarebbe gravata su una cerchia limitata di produttori.

2.2. Gli appellanti hanno concluso per l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado. In subordine all’accoglimento del motivo ora esposto (il quarto), hanno formulato richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

2.3. Si sono costituiti nel giudizio d’appello l’AGEA, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositando memoria difensiva e resistendo al gravame.

3. Nel frattempo, con ordinanza n. 3074/2018 del 23 maggio 2018, resa in una causa distinta (R.G. n. 6/2015) avente oggetto pressoché analogo, la Sezione ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE della seguente questione di diritto: “ se l’art. 2 par. 1 del regolamento comunitario n. 3950/92, debba essere, alla luce di quanto già motivato dalla Corte CE nella Sentenza 5 maggio 2011 in cause riunite C-230/09 e C-231/09 in relazione all’art. 10 comma 3 del regolamento n. 1788/2003/CE, interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne può essere effettuata secondo criteri obiettivi fissati dagli Stati membri, ovvero se esso debba essere interpretato nel senso che tale fase perequativa debba essere governata da un esclusivo criterio di proporzionalità ”.

3.1. Passata in decisione la presente causa all’udienza del 16 aprile 2019, la Sezione ha pronunciato la sentenza non definitiva n. 3202/2019 del 20 maggio 2019, con la quale:

a) ha respinto gli altri motivi dell’appello;

b) in ordine al quarto motivo, invece, la Sezione, richiamato il rinvio pregiudiziale di cui alla riferita ordinanza n. 3074/2018, ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia dei giudici europei: ciò, in virtù della rilevanza diretta della questione sottoposta alla Corte nel presente giudizio, che – come accennato – riguarda un caso pressoché analogo.

3.2. Invero, la differenza è che nell’odierna fattispecie i periodi interessati di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono le annate 1995/1996 e 1996/1997, mentre il giudizio dov’è stato disposto il rinvio pregiudiziale riguarda l’annata 2000/2001: tale differenza è però irrilevante ai fini che qui interessano, essendo anzi i periodi 1995/1996 e 1996/1997 disciplinati direttamente dal sistema di compensazione di cui all’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999, laddove invece detto sistema si applica al periodo 2000/2001 in virtù dell’estensione operata dall’art. 1, comma 5, del d.l. 4 febbraio 2000, n. 8, conv. con l. 7 aprile 2000, n. 79.

3.3. Il rinvio pregiudiziale, disposto con l’ordinanza n. 3074/2018, ha dato origine al procedimento C-348/2018 avanti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che è stato definito con sentenza della VII^ Sezione della predetta Corte del 27 giugno 2019.

4. Di seguito gli appellanti hanno presentato istanza di fissazione d’udienza ex art. 80, comma 1, c.p.a., quindi hanno depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame.

4.1. All’udienza del 26 novembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è fondato nel merito, attesa la fondatezza, nei termini che di seguito si espongono, del quarto motivo ivi dedotto e tenuto conto dei recenti arresti di questo Consiglio di Stato intervenuti in controversie analoghe dopo la pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata, che hanno ampiamente illustrato i profili giuridici della questione per cui è causa ed ai quali, perciò, si rimanda per una più approfondita trattazione della stessa (cfr. Sez. II, 4 febbraio 2020, n. 918;
Sez. VI, 16 dicembre 2019, n. 8504;
Sez. III, 7 novembre 2019, nn. 7617, 7621, 7623, 7624, 7625, 7626, 7628, 7629, 7638, 7642 e 7643).

5.1. Invero, le censure contenute nel quarto motivo di appello, come descritte più sopra ai paragrafi 1.2 e 2.1, coincidono con quelle che hanno formato oggetto del quesito rimesso alla Corte di Giustizia dell’UE dalla Sezione con l’ordinanza n. 3074/2018.

5.2. Nello specifico, sul quesito ad essa sottoposto in sede di rinvio pregiudiziale la Corte di Giustizia si è pronunciata evidenziando che la normativa di cui all’art. 2, parag. 1, secondo comma, del Reg. CEE n. 3590/92 – applicabile ratione temporis alla vicenda qui in esame – impone agli Stati membri che abbiano deciso di procedere, in favore dei produttori che abbiano superato i propri quantitativi di riferimento ( QRI ), alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati (onde ridurre, per i produttori eccedentari, il prelievo supplementare dovuto per le eccedenze), di eseguire tale operazione di “perequazione” o di “compensazione” a livello nazionale esclusivamente secondo un criterio di proporzionalità ai quantitativi di riferimento ( id est : le quote) a disposizione di ciascun produttore. Il predetto art. 2 non consente, invece, agli Stati membri di effettuare la suindicata compensazione tra gli sforamenti e le sotto-produzioni rispetto alle quote individuali assegnate ai produttori secondo un sistema – qual è quello delineato dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999 – volto a dare preferenza a talune categorie di produttori eccedentari, che ne beneficiano in via prioritaria.

5.3. Ed infatti, l’art. 1, comma 8, del d.l. 1° marzo 1999, n. 43, convertito con l. 27 aprile 1999, n. 118, ha previsto che: “ La compensazione nazionale è effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell’ordine: a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975;
b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;
c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all’obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;
d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;
e-
bis ) in favore di tutti gli altri produttori ”.

6. Alla luce della pronuncia della Corte, pertanto, il meccanismo di compensazione previsto dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999, applicato da AIMA (ora AGEA) nelle operazioni di compensazione svolto nei confronti dei produttori appellanti, contrasta con la disciplina comunitaria ratione temporis applicabile alla fattispecie. Esso infatti, ha introdotto un (doppio) ordine di benefici a favore di alcune “categorie prioritarie”, facendo dipendere il computo del prelievo supplementare dall’appartenenza o meno dei produttori a dette categorie e così penalizzando tutti gli altri produttori di latte vaccino non rientranti nelle categorie in discorso, come i produttori appellanti, ma siffatto criterio, come si è visto, è contrario al dettato dell’art. 2 del Reg. CEE n. 3950/92, il quale prescrive, invece, in via esclusiva un criterio di proporzionalità nella riassegnazione.

6.1. Va aggiunto in argomento, a scanso di equivoci, che la disciplina comunitaria è successivamente mutata per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) 29/09/2003, n. 1788/2003, il cui art. 10, parag. 3, ha previsto che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne venga compiuta proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore che abbia effettuato consegne in eccesso, oppure in base a criteri obiettivi da stabilirsi a cura degli Stati membri (cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 5 maggio 2011 in C-230/09 e C-231/09, “ K und T E ”). È soltanto a seguito di tale nuova disciplina, dunque, che il diritto comunitario ha accordato agli Stati membri la facoltà di procedere alla riassegnazione delle quote inutilizzate in favore dei produttori eccedentari (onde diminuirne le eccedenze e, con esse, il prelievo supplementare che vi si accompagna) sulla base di criteri oggettivi di priorità, che privilegino alcune categorie di produttori: una facoltà di tal tipo, invece, non era stata accordata agli Stati membri dalla disciplina previgente e, segnatamente, dall’art. 2, parag. 1, del Reg. (CEE) n. 3590/92.

6.2. Ha precisato al riguardo la Corte di Giustizia, nella succitata sentenza del 27 giugno 2019, che “è …..pacifico che il regolamento n. 1788/2003, entrato in vigore il 28 ottobre 2003 e applicabile a partire dal 1° aprile 2004, non è applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale, che concerne il periodo di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari che va dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001 ” (parag. 47) e che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia, “ nel caso in cui un testo giuridico subentri al posto di un altro occorre presumere, fino a prova contraria, che qualsiasi differenza di redazione implichi una differenza di portata, qualora il nuovo testo porti ad una diversa interpretazione (….) . Di conseguenza, dall’introduzione, nel regolamento n. 1788/2003, dell’autorizzazione a procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati secondo criteri obiettivi da fissarsi a cura degli Stati membri non può desumersi che una possibilità siffatta esistesse già nel contesto dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 ” (paragrafi 50 e 51).

6.3. La risposta formulata dalla Corte di Giustizia ha valore preminente ai fini della decisione (anche) della presente controversia, che, come più volte detto, concerne fattispecie pressoché analoga a quella per cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale (v. supra paragrafi 3.1, 3.2 e 5.1).

7. In conclusione, il motivo di appello in esame si rivela fondato, poiché il sistema di compensazione tramite riassegnazione delle quote inutilizzate applicato dall’Amministrazione italiana risulta alterato dall’utilizzo di un criterio non conforme al dettato comunitario, secondo quella che è stata l’ultima interpretazione resa dalla Corte di giustizia.

7.1. La fondatezza di tale quarto e ultimo motivo e il conseguente suo accoglimento comportano che, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso di primo grado e, pertanto, devono essere annullati i provvedimenti con esso impugnati.

7.2. L’annullamento dei provvedimenti impugnati in prime cure si mostra integralmente satisfattivo degli interessi dei produttori appellanti, in quanto l’illegittimità del criterio posto a base dei calcoli sottostanti all’operazione di compensazione tramite riassegnazione delle quote inutilizzate comporta la necessità della P.A. di procedere a una complessiva rideterminazione, in sede di adozione degli atti ulteriori.

8. La complessità della fattispecie e le difficoltà interpretative e di coordinamento della disciplina nazionale e comunitaria determinano l’individuazione di giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

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