Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-10-28, n. 201305182
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 05182/2013REG.PROV.COLL.
N. 02555/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 2555 del 2013, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
L P, Luca Chiste', M P, G G, P A, G B, rappresentati e difesi dagli avv. R M, M A, R V, con domicilio eletto presso Michela Fusco in Roma, via Monte Amiata N. 33;M Z, F S, R R, R R, D T, rappresentati e difesi dagli avv. R M, R V, M A, con domicilio eletto presso Michela Fusco in Roma, via Monte Amiata N. 33;Renzo Deville, Piergiorgio Canella, Davide Pozzo, Lorenzo Corradini, Gianni Rippa, Corrado Stroppa, Emilio Brotto, Udo Casagranda, Gianni Rippa, Severino Viviani, Isidoro Bugna, Maurizio Poli, Matteo Campolongo, Luigi Rizza', Claudio Osler, R Segnana, Guido Moreschini, Giuliano Zugliani, Giorgio Toniatti, Renzo Pedron, Mario Taddei, Andre' Bortolameolli, Graziano Riz', Stefano Zomer, Andrea Brunelli, Matteo Baldo, Silvio Nicolussi Castellan Galeno, Christian Moro, Marco Tasin, Fabio Azzalini, R Andrighettoni, Andrea Verones, R Ragucci, Ivo Vinante, rappresentati e difesi dall'avv. R M, con domicilio eletto presso Michela Fusco in Roma, via Monte Amiata N. 33;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE: SEZIONE I n. 00049/2013, resa tra le parti, concernente ottemperanza decreto Corte d'appello di Trieste n. 214/2012 - pagamento somme a titolo di danno da ritardo per irragionevole durata del processo (legge Pinto).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di L P e di M Z e di Luca Chiste' e di F S e di M P e di R R e di G G e di R R e di P A e di D T e di G B e di Renzo Deville e di Piergiorgio Canella e di Davide Pozzo e di Lorenzo Corradini e di Gianni Rippa e di Corrado Stroppa e di Emilio Brotto e di Udo Casagranda e di Gianni Rippa e di Severino Viviani e di Isidoro Bugna e di Maurizio Poli e di Matteo Campolongo e di Luigi Rizza' e di Claudio Osler e di R Segnana e di Guido Moreschini e di Giuliano Zugliani e di Giorgio Toniatti e di Renzo Pedron e di Mario Taddei e di Andre' Bortolameolli e di Graziano Riz' e di Stefano Zomer e di Andrea Brunelli e di Matteo Baldo e di Silvio Nicolussi Castellan Galeno e di Christian Moro e di Marco Tasin e di Fabio Azzalini e di R Andrighettoni e di Andrea Verones e di R Ragucci e di Ivo Vinante;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 il Cons. N R e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato M e S, per delega dell'Avv. A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato presso la Corte d’Appello di Trieste i ricorrenti - odierni appellati - hanno chiesto, ai sensi della c.d. legge Pinto, la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze di una somma a titolo di danno da ritardo per l’irragionevole durata del processo da essi intentato avanti il TRGA di Trento.
Con decreto dd. 28.3.2012 detta Corte condannava il Ministero in-timato a corrisponder a ciascun ricorrente la somma di E. 7.900 oltre a interessi e al risarcimento di spese legali. Tale decreto è stato notificato a detto Ministero il 17.5.2012, senza che esso lo impugnasse, così che esso è divenuto definitivo.
Risultato vano ogni sollecito e messa in mora i ricorrenti chiedevano al T.A.R. Friuli Venezia Giulia di ordinare all’amministrazione intimata l’ottemperanza al ricordato decreto, condannandolo a corrispondere la somma per ciascun ricorrente da esso stabilita oltre a ogni somma spettante per il ritardo nell’esecuzione e, nel caso di inadempimento, nominare un Commissario ad acta perché provvedesse, in luogo dell’amministrazione inadempiente, a far eseguire la sentenza.
Si costituiva in giudizio, per conto del Ministero intimato, l’Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale eccepiva che «non risulta vi siano fondi per provvedere all’esecuzione del provvedimento ... Lo stesso ministero ha comunicato che sono attualmente in pagamento gli indennizzi decisi con provvedimenti adottati fino al mese di giugno 2009, mentre per i successivi, considerata la moltitudine dei decreti emessi dalle varie Corti d’Appello e a fronte delle limitate risorse finanziarie a disposi¬zione non è possibile, allo stato, fare previsioni sui tempi di liquidazione... L’amministrazione convenuta versa pertanto in una condizione di impos¬sibilità giuridica ... a provvedere nel senso richiesto da controparte» (cfr. memoria difensiva dell’Amministrazione in primo grado).
Il T.A.R. accoglieva il ricorso in ottemperanza, con sentenza n. 49 del 2013, depositata il 6 febbraio 2013, che ordinava al Ministero intimato di provvedere ad erogare a ciascun ricorrente le somme dovute con interessi e rivalutazione e con le spese a ciascuno di essi riconosciute dal giudice ordinario;condannava, inoltre, il Ministero al rimborso delle spese giudiziali, pari ad euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.
L’Amministrazione impugna tale sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’integrale riforma, per due ordini di motivi, rubricati: 1) “Violazione dell’art. 3, comma 7, L. 24.3.2001, n. 89, nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata” e 2) “Violazione dell’art. 26, comma 1, D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, dell’art. 92 c.p.c., nonché dell’art. 9, comma 2, D.L. 24.1.2012, n. 1, conv. con mod. in L. 24.3.2012, n. 27, e degli artt. 4, comma 4, e 9 D.M. 20.7.2012, n. 140. Omessa motivazione”.
Si sono costituiti gli appellati con memoria, contenente articolate controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell’appello avversario, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese del grado.
L’appello è solo parzialmente fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono.
Sulle questioni rilevanti ai fini della pronuncia sul primo motivo di appello, si possono formulare le seguenti considerazioni.
Il decreto ex art. 3 della legge n. 89/2001 con il quale la Corte d’Appello accerta il mancato rispetto del termine ragionevole di conclusione del processo e dichiara la conseguente violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fissando contestualmente un’equa riparazione, costituisce un provvedimento giudiziario per il quale è esperibile l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Pur non avendo la forma di sentenza, il decreto è comunque un provvedimento decisorio (essendo immediatamente esecutivo e impugnabile per Cassazione) ed è idoneo ad assumere efficacia di giudicato (cfr. Cons. St., Sez. IV, 23 agosto 2010 n. 5915). Ricade dunque tra i provvedimenti equiparabili alle sentenze del giudice
ordinario ex art. 112, comma 2 lett. c), c.p.a..
La legge Pinto ha dato esecuzione nell’ordinamento interno alle pronunce della CEDU sul termine ragionevole di conclusione del processo e sulle misure riparatorie necessarie per il caso di ritardo irragionevole. La CEDU, pur riconoscendo che il meccanismo indennitario della legge Pinto è accessibile ed effettivo, ha elaborato alcune linee interpretative che rendono più rigorosa la disciplina, in particolare per l’ipotesi in cui le autorità nazionali rimangano inerti dopo l’emissione dei provvedimenti giudiziari che riconoscono e liquidano l’indennizzo. Tra le varie pronunce è possibile fare riferimento a