Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-11-24, n. 201405795
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N. 05795/2014REG.PROV.COLL.
N. 07062/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7062 del 2014, proposto da:
G D, rappresentato e difeso dall’avvocato P N, con domicilio eletto presso la segreteria della Sesta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici di quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
V A, L D, Michele Visaggi, Giuseppe Speranza, Stefano Bagliano, Sergio Monterisi, Teresa Laera, Luca Lombardo, Andrea Castagna, Ida Fratta, Rossella Perrone, Annalisa Morgese, Maria Elisabetta Pani, Marco Lombardo;
per la riforma
della sentenza 23 aprile 2014, n. 4414, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III- bis .
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 il Cons. Vincenzo Lopilato.
Nessuno è presente per le parti.
FATTO e DIRITTO
1.– Il Conservatorio statale di musica “N. Piccinini” di Bari ha pubblicato, in data 21 aprile 2005, la graduatoria di istituto per il conferimento di incarichi di insegnamento presso il medesimo istituto.
Il prof. Digena Giuseppe ha impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, tale graduatoria deducendo l’illegittima attribuzione di punteggi relativi ai titoli artistico-culturali professionali. Si chiedeva, altresì, «l’annullamento della medesima graduatoria nella parte in cui riportava punteggi artistico-culturali professionali e punteggi di servizio/studio superiori ai limiti massimi previsti dalla legge».
2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 23 aprile 2014, n. 4414, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sul presupposto che viene in rilievo una questione relativa alla gestione del rapporto di lavoro che non sarebbe differente dalle questioni relative all’aggiornamento e all’integrazione delle graduatorie permanenti.
3.– Il ricorrente di primo grado ha proposto appello, rilevando l’erroneità della sentenza, in quanto, nel caso di specie, l’ente avrebbe posto in essere una vera e propria procedura concorsuale
3.1.– Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto dell’appello
4.– L’appello è fondato.
5.– L’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse, tra l’altro, quelle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
Il comma 4 del medesimo art. 63 stabilisce che rimangono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto «si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili», con la conseguenza che «è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali» (Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 12 luglio 2011, n. 11).
La stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato che questi principi non operano in presenza di una graduatoria di istituto, in relazione alla quale: «ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma quarto, del d.l.gs. 165 del 2001: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale» (Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 7773).
Nel caso di specie venendo in rilievo un graduatoria di istituto deve ritenersi che si è in presenza di una vera e propria procedura concorsuale, con giurisdizione del giudice amministrativo.
5.– La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio della causa al primo giudice perché la decida nel merito (art. 105 cod. proc. amm.).
6.– Sussistono giusti motivi, per la natura della controversia, per compensare integralmente le spese del giudizio.