Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-12-09, n. 202409864
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/12/2024
N. 09864/2024REG.PROV.COLL.
N. 04451/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4451 del 2023, proposto da T P, L R, D C, A A, R G, N D G, G L, D M, M T, G G S, C M, L M, A G, F C, L C, F G, F A, M N T, rappresentati e difesi dall’avvocato G S, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti
A D G, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
Alvise D’Agostini, rappresentato e difeso dagli avvocati Cino Benelli e Alesssandro Lanzetti, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione terza- bis ) n. 4117/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Vista l’ordinanza cautelare della sezione del 21 giugno 2023, n. 2511;
Visto l’atto di intervento in giudizio di Alvise D’Agostini;
Viste le ordinanze collegiali della sezione del 1° dicembre 2023, n. 10433, con cui è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, e del 5 giugno 2024, n. 5048, con cui l’ordine è stato rinnovato;
Vista l’ordinanza collegiale della sezione ex art. 59 cod. proc. amm. del 18 novembre 2024, n. 2946;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione dell’interveniente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli appellati indicati in intestazione agiscono nel presente giudizio per l’annullamento degli atti della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella parte in cui dapprima in sede di indizione (decreto del Ministero dell’istruzione, allora così denominato, del 3 marzo 2021, n. 50) è stato previsto il punteggio di 0,60 per il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo svolto non in costanza di rapporto di impiego con l’amministrazione scolastica; e poi questa previsione è stata applicata nella formazione delle graduatorie