Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-09-21, n. 201105343

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-09-21, n. 201105343
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201105343
Data del deposito : 21 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05816/2005 REG.RIC.

N. 05343/2011REG.PROV.COLL.

N. 05816/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5816 del 2005, proposto da:
Regione Piemonte, rappresentato e difeso dagli avv. G P, M P, con domicilio eletto presso G P in Roma, viale Giulio Cesare N.14;

contro

Sansicario Immobiliare S.p.A., e, in prosieguo, Fallimento Gladstone s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv. R L, G F R, con domicilio eletto presso G F R in Roma, via Cosseria n. 5;

nei confronti di

Comune di Cesana Torinese;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE,: SEZ. I n. 01054/2005, resa tra le parti, concernente VARIANTE AL PRG- RIS. DANNO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fallimento Gladstone S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati G P, Ludovica Franzin in sostituzione di G F R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’appello in esame, a Regione Piemonte impugna la sentenza 20 aprile 2005 n. 1054, con la quale il TAR per il Piemonte ha accolto il ricorso della società Sansicario Immobiliare s.p.a., proposto, tra l’altro, avverso la deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2004 n. 7 – 13111, di approvazione del Piano particolareggiato San Sicario alto 2006, e la contestuale variante al PRG vigente, nelle sole parti in cui La Regione Piemonte ha introdotto modifiche ex officio, ai sensi dell’art. 15, co. 11, l. reg. n. 56/21977.

La sentenza afferma:

- “le modifiche apportate dalla Regione esulano dall’ambito di quelle previste dalla normativa urbanistica, e impingono su scelte di merito che appartengono all’amministrazione comunale, in forza di potestà costituzionalmente garantite”;

- tali modifiche, che “determinano, tra l’altro, l’ambito delle categorie ricettive ammissibili e la subordinazione temporale dell’edificazione residenziale a quella ricettivo – alberghiera” non “si giustificano alla luce del prossimo evento olimpico, data la valenza generale degli strumenti urbanistici approvati, destinati a durare nel tempo, oltre il predetto avvenimento sportivo”.

Avverso tale decisione, la Regione Piemonte propone i seguenti motivi di appello:

a) violazione artt. 40 e 15 l. reg. n. 56/1977;
violazione o falsa applicazione dei principi costituzionali in materia di competenze urbanistiche delle Regioni e dei Comuni;
motivazione illogica;
ciò in quanto, in relazione all’approvazione del piano particolareggiato e all’introduzione di modifiche, l’art. 40, evocando il precedente art. 15, “si limita a richiamare le procedure per introdurle, senza alcuna autonoma indicazione, o riproduzione, di ipotesi tassative di modifiche d’ufficio”. In ogni caso, le modifiche si erano rese necessarie in relazione all’evento olimpico, ed esse erano “non solo perfettamente lecite, ma indispensabili proprio per ottenere i risultati prefissati con la predisposizione del piano particolareggiato”, il quale “ha per oggetto la realizzazione degli impianti sportivi e del circostante polo turistico”, considerato inoltre che l’evento sportivo “non può prescindere dalla realizzazione di ciò che manca ed è sempre mancato, ovvero di strutture turistiche qualificate, alberghiere e para alberghiere”. Dalla analisi delle modifiche apportate (v. pagg. 14 – 15 appello) “risulta evidente che le modifiche d’ufficio introdotte dalla Regione, e perfettamente condivise dalle stesse autorità comunali di Cesana., . .” costituiscono “una chiara precisazione, in concreti e inaggirabili vincoli, degli scopi dichiarati e da tutti conosciuti,, dello stesso strumento urbanistico, ovvero una reale pianificazione “turistica”, sia in vista delle Olimpiadi, sia in vista del futuro turistico del territorio comunale”;

b) error in iudicando, in quanto non sono state lese le prerogative comunali, posto che “il Comune di Cesana Torinese ha manifestato espressamente la propria approvazione e soddisfazione per le modifiche d’ufficio apportate dalla Regione”.

Si è costituita in giudizio la soc. Sansicario Immobiliare, che, nel riproporre, ad ogni buon conto, i motivi di ricorso proposti in I grado (pagg. 4 – 10 appello) e la domanda di risarcimento del danno, conclude richiedendo il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

Successivamente, si è costituito “in prosecuzione e riassunzione” del giudizio di appello il Fallimento Gladstone s.p.a., società, quest’ultima, nella quale medio tempore era stata “trasfusa” la soc. Sansicario Immobiliare s.p.a..

Con ordinanza 27 settembre 2005 n. 4480, questo Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza di I grado.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto.

L’art. 40 della l. reg. 56/1977, in tema di “formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato”, prevede, tra l’altro:

“Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, é depositato presso la Segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse.

Il Consiglio Comunale, decorsi i termini di cui al comma precedente, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche. Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.

Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano é depositato presso la Segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, é trasmessa per conoscenza alla Regione.

La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.

Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.

Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, é adottato dal Consiglio comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore.

Il piano particolareggiato è approvato contestualmente alla variante con deliberazione della giunta regionale entro 120 giorni dalla data di ricevimento. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il piano regolatore generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate. Qualora la Giunta regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati.”.

Dalla disposizione ora riportata è, in particolare, previsto che “con la deliberazione di approvazione (del piano particolareggiato) possono essere apportate modifiche d’ufficio con la stessa procedura prevista per il piano regolatore generale all’art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate”.

L’art. 15 della l. reg. n. 56/1977, prevede, tra l’altro (commi 9 – 16):

“Il Piano Regolatore Generale è inviato alla Giunta regionale per l'approvazione.

Il Piano Regolatore Generale è approvato con deliberazione della Giunta regionale. Le determinazioni regionali sono assunte entro 180 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione integrativa richiesta oltre agli elaborati costitutivi del Piano, acquisito il parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica.

Con l'atto di approvazione la Giunta regionale può apportare d'ufficio al Piano Regolatore Generale modifiche riguardanti correzioni di errori, chiarimenti su singole prescrizioni e adeguamenti a norma di legge.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, acquisito ove del caso il parere della Commissione Tecnica Urbanistica, può richiedere al Comune modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del Piano e suoi criteri di impostazione, ed in particolare, nel rispetto di tali caratteristiche e criteri, modifiche che riguardino:

a) l'adeguamento alle disposizioni dei piani di settore, dei piano sovracomunali e delle loro varianti;

b) la razionale organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato o della Regione, anche ai fini dell'eventuale coordinamento con i Comuni contermini;

c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio, dei beni culturali ed ambientali nonchè di specifiche aree classificate come di elevata fertilità;

d) l'osservanza degli standards.

Le richieste di modifica di cui al precedente comma sono comunicate, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, al Comune che, entro 60 giorni, assume le proprie determinazioni con deliberazione del Consiglio Comunale, da trasmettersi alla Giunta regionale entro 15 giorni dall'apposizione del visto di esecutività. Il ricevimento delle richieste di modifica vincola il Comune alla immediata salvaguardia delle osservazioni formulate dalla Regione .

Ove il termine per l'assunzione della delibera comunale anzidetta decorra inutilmente, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano Regolatore dalla Giunta regionale.

Le proposte di modifica che, su parere della Commissione Tecnica Urbanistica, mutino parzialmente le caratteristiche del piano regolatore sono comunicate dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato, al Comune che provvede entro novanta giorni dal ricevimento alla rielaborazione parziale del piano .

Il piano regolatore così modificato è depositato presso la segreteria ed è contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.”

L’artt. 15 (il cui testo, risultante dalle modifiche di cui all’art. 8 l. reg. n. 50/1980, poi sostituito dall’art. 18 l. reg. n. 61/1984, a sua volta modificato dagli artt. 1, 2 e 20 l. reg. n. 70/199, non corrisponde sul punto a quello riportato a pagg.

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