Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2024-11-14, n. 202401385

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2024-11-14, n. 202401385
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401385
Data del deposito : 14 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00985/2021 AFFARE

Numero 01385/2024 e data 14/11/2024 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 ottobre 2024


NUMERO AFFARE 00985/2021

OGGETTO:

Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, ex art.11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor-OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del capo della polizia del 21 aprile 2021 di trasferimento con effetto immediato per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n.333CAL/75744-T del 12 settembre 2023, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Vista la nota presidenziale del 10 maggio 2023;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G R.

Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1. L’oggetto della controversia è costituito dal decreto del capo della polizia del 21 aprile 2021 di trasferimento con effetto immediato dell’interessato per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, ai sensi dell’art.55, commi 4 e 5, del d.P.R. n.335 del 1982.

2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge quanto segue:

a) in data 7 aprile 2020, l’interessato si era reso protagonista di un vivace alterco con due coniugi, un magistrato presso il tribunale di -OMISSIS-ed un ufficiale dei Carabinieri in servizio a -OMISSIS-, mentre stazionava al di fuori del condominio di residenza della coppia (il relativo procedimento penale instaurato a suo carico per violazione dell'art.612 c.p., era stato archiviato per difetto di querela, mentre era ancora pendente la procedura per l'irrogazione di una sanzione disciplinare);

b) in data 4 agosto 2020, durante lo svolgimento di un servizio di scorta a bordo treno, alla presenza di viaggiatori, l’interessato ha ingaggiato una accesa discussione con il capotreno e con il proprio caposcorta, rifiutandosi di indossare la prevista mascherina di protezione, in violazione alle disposizioni per il contenimento del contagio dal Covid (episodio segnalato alla procura della Repubblica presso il tribunale di -OMISSIS-per l'ipotesi di reato di cui all'art.260 del regio decreto n.1265 del 1934, in relazione agli artt. 328 e 329 del codice penale);

c) in data 10 agosto 2020, emergeva che l’interessato aveva effettuato accessi abusivi alla banca dati delle forze di polizia (a seguito di tale comportamento veniva inoltrata comunicazione di notizia di per l'ipotesi delittuosa di cui alla legge n.121 del 1981, in combinato disposto con l'art.615 ter del codice penale);

d) in considerazione degli episodi di cui innanzi, dei frequenti sbalzi di umore e dei continui atteggiamenti di intolleranza ed arroganza anche verso i superiori, in presenza di più persone, l’interessato è stato sottoposto a visita al fine di verificare il permanere dei requisiti psichici e gli è stato inibito il porto dell’arma limitatamente ad alcuni periodi;

e) con nota 11 agosto 2020, il dirigente del compartimento polizia ferroviaria per le -OMISSIS- ha segnalato l’opportunità di trasferire ad altra sede l’interessato ritenendo la sussistenza di una evidente situazione di incompatibilità ambientale;

f) con decreto del 9 settembre 2020, al termine della procedura disciplinare avviata a seguito del fatto occorso il 7 aprile 2020, è stata inflitta all’interessato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria di 5/30, ai sensi dell'art.4, n.18, del d.P.R. n.737 del 1981;

g) in data 23 settembre 2020, l’interessato ha presentato la richiesta di trasferimento presso il reparto di prevenzione crimine o, in alternativa, presso l’ufficio di polizia di frontiera di -OMISSIS-

h) con nota del 7 ottobre 2020, è stato avviato, ai sensi degli artt.7 e 8 della legge n.241 del 1990, l’ iter per il trasferimento ad altra sede, ai sensi dell'art.55, commi 4 e 5, del d.P.R. n.335 del 1982;

i) in data 20 ottobre 2020, a seguito di istanza di accesso agli atti, è stato garantito il diritto di partecipazione dell’interessato il quale ha acquisito la documentazione richiesta, compresa la proposta di trasferimento datata 11 agosto 2020 del dirigente del compartimento;

l) con memorie difensive datate 26 ottobre 2020, l’interessato ha sostenuto che la richiesta di trasferimento era abnorme rispetto ai fatti e non suffragata da riscontri oggettivi, chiedendo l’archiviazione della procedura ed assumendo posizioni difensive rispetto ai fatti contestati;

m) con nota del 28 ottobre 2020, il dirigente del compartimento ha ritenuto che le memorie difensive

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